TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-01-19, n. 202100738
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00738/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08874/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8874 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M M in Roma, via dei Gracchi 278;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
, Ufficio Scolastico Regionale Lazio,-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della dichiarazione dell’Istituto -OMISSIS-ove vengono riportate le ore di sostegno e AEC per un totale di 16 ore settimanali di insegnamento di sostegno e 12 di AEC relativamente all’anno scolastico 2018/2019;
b) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti presentati il 05.12.2019:
della dichiarazione -OMISSIS- \ V10 del Dirigente Scolastico e del verbale del G.L.H.O. del -OMISSIS-;
c) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti presentati il 10.06.2020:
del verbale di G.L.H.O. del -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e del-OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. D P come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato la dichiarazione resa dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo resistente riportante il numero delle ore di insegnamento di sostegno e di AEC assegnate al minore per l’anno scolastico 2018/2019.
2. Con un primo atto di motivi aggiunti è stata poi gravata la determinazione del G.L.H.O. del -OMISSIS-, unitamente alla decretazione delle ore di sostegno effettuata dal Dirigente Scolastico, pari a 18 ore settimanali di insegnamento e 12 di AEC con riferimento all’a.s. 2019/20.
3. Con il secondo, ed ultimo, atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento del G.L.H.O. del -OMISSIS-, adottato in conseguenza dell’ordinanza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-.
4. L’Amministrazione resistente si è costituta in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
5. All’udienza del 12 gennaio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso principale ed i motivi aggiunti sono manifestamente irricevibili.
6. Come risulta agli atti, l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato all’Amministrazione resistente, presso il domicilio legale dell’Avvocatura Generale dello Stato, in data 31 maggio 2019, mentre il deposito presso gli Uffici di questo T.A.R. è avvenuto solo il 10 luglio 2019, ossia ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45, co. 1 del codice del processo amministrativo.
7. Anche a voler superare la questione pregiudiziale di rito de qua il ricorso principale sarebbe comunque inammissibile.
7.1 Con l’atto introduttivo del giudizio, invero, è stata impugnata una certificazione delle ore di sostegno assegnate all’alunna rilasciata dal Dirigente Scolastico su istanza di parte e non già il P.E.I. relativo all’a.s. 2018/19, ossia la determinazione amministrativa di natura discrezionale ex se in grado di produrre effetti giuridici sfavorevoli nella sfera giuridica dei destinatari.
7.2 Nel caso di specie risulta agli atti non solo che l’istituto scolastico ha redatto il P.E.I. per l’a.s. 2018/19 ma anche che detto documento sia stato portato a conoscenza del genitore dell’alunno in data 28 novembre 2019, momento dal quale ha iniziato a decorrere il termine per la tempestiva reazione davanti al giudice amministrativo.
7.3 In altri termini, l’azione con cui è stato chiesto l’annullamento delle determinazioni attributive delle ore di sostengo all’alunno avrebbe dovuto essere introdotta entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla presa conoscenza dei contenuti del P.E.I., non potendosi ammettere che un’impugnazione postuma di una mera certificazione rilasciata dall’istituto scolastico su istanza di parte possa condurre ad una surrettizia rimessione in termini.
7.4 Peraltro, la portata meramente dichiarativa, e non costitutiva, della certificazione delle ore di sostegno gravata emerge ictu oculi dal tenore dell’oggetto e del contenuto del documento, attesa la sua funzione di accertare una situazione già esistente e non di manifestare una nuova volontà dell’Amministrazione autonomamente impugnabile.
7.5 Ad abundantiam, il Collegio rileva ulteriormente che a prescindere dalla natura meramente dichiarativa all’atto gravato, lo stesso reca comunque statuizioni squisitamente conformative rispetto a quanto determinato dal P.E.I., dovendosi pertanto escludere, anche sotto tale profilo, la possibilità di una sua impugnazione in via autonoma.
8. Anche i successivi atti di motivi aggiunti risultano essere manifestamente irricevibili.
8.1 Il primo mezzo di impugnazione risulta essere stato depositato il 5 dicembre 2019 senza la previa notifica all’Amministrazione resistente che, per vero, risulta essere stata effettuata solo successivamente, ossia il 17 gennaio 2020. Nel processo amministrativo il ricorso si configura alla stregua di atto processuale per il cui deposito è necessario il previo perfezionamento, quantomeno per il mittente, della notifica all’Amministrazione resistente e ad almeno un controinteressato, così come risulta dal combinato disposto di cui all’art. 41, co. 2 ed all’art. 45, co. 1 e 2 del codice del processo amministrativo. Si tratta di un ordine tassativo, espressamente indicato dalla legge, la cui inosservanza non può che dar adito all’irricevibilità dell’impugnazione.
8.2 Con riferimento al secondo atto di motivi aggiunti, invece, il Collegio rileva come lo stesso sia stato depositato in assenza della notifica all’Amministrazione resistente, rendendo così palese ed insanabile l’irricevibilità anche di questo atto processuale alla luce della normativa sopra richiamata.
9. Anche a voler soprassedere alle questioni di rito de quibus i motivi aggiunti sarebbero comunque inammissibili.
9.1 Mediante tali impugnazioni parte ricorrente ha effettuato la scelta processuale non già di promuovere un autonomo ricorso, bensì quella di incardinare la contestazione degli atti emessi dall’istituto scolastico, per l’anno scolastico2019/20, nel giudizio già instaurato con il ricorso principale, avvalendosi dell’istituto processuale dei motivi aggiunti “impropri”.
9.2 Uno schema impugnatorio di tal fatta, per essere conforme alla struttura del processo amministrativo, necessita che venga rispettato il requisito della connessione oggettiva dei diversi mezzi di gravame, la cui sussistenza è stata prudentemente ravvisata dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, n. 482 del 2017;Sez. V, n. 202 del 2011, Sez. IV, n. 8251 del 2010;Sez. VI, n. 1564 del 2010) nei seguenti casi:
a) quando fra gli atti impugnati esiste una connessione di tipo procedimentale o infraprocedimentale, ossia un collegamento tra atti del medesimo procedimento o di procedimenti collegati, avvinti da un nesso di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;
b) se fra gli atti impugnati esiste una connessione per reiterazione provvedimentale, che si verifica quando l’amministrazione sostituisce l’atto impugnato, su cui pende il ricorso, con un nuovo provvedimento, anch’esso non satisfattivo per il destinatario (ad es. l’atto di conferma con diversa motivazione);
c) quando esiste connessione non tra gli atti impugnati, perché si tratta di diversi procedimenti, ma connessione con l’oggetto del giudizio;è questa, l’ultima frontiera aperta dalla legge n. 205/2000, tendente ad una concezione del processo basata sulla valorizzazione del giudizio sul rapporto piuttosto che sull’atto. In tal caso è ammessa la proposizione di motivi aggiunti, anche non connessi agli atti precedentemente impugnati, purché connessi all’oggetto del giudizio già instaurato, ossia al medesimo bene della vita cui aspira il ricorrente.
9.3 Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie emerge come sia il ricorso principale che i motivi aggiunti mirino entrambi ad ottenere un congruo numero di ore di assistenza per l’alunno in questione, nonostante i singoli provvedimenti gravati si riferiscano ad anni scolastici distinti. A venire in rilievo, dunque, non è una connessione di tipo procedimentale, quanto piuttosto quella evidenziata al prefato punto c), essendo comune ai diversi mezzi di impugnazione il bene della vita cui il privato aspira.
9.4 Tanto premesso, la scelta di introdurre l’impugnazione di atti successivi avvalendosi dell’istituto dei motivi aggiunti impropri, pur legittima per quanto sopra evidenziato, non è scevra da rilevanti ricadute sul piano processuale. La connessione che si instaura tra ricorso principale e motivi aggiunti, per vero, determina che nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio, come nel caso di specie, sia dichiarato irricevibile (o inammissibile o improcedibile) i motivi aggiunti vengano travolti da tale statuizione, a meno che non sussista la possibilità di una loro qualificazione alla stregua di ricorso autonomo (cfr., da ultimo, T.A.R. Trieste, sent. n. 344/2018), essendo a tal fine necessario che:
- la notifica dei motivi aggiunti sia effettuata presso il domicilio dell’Amministrazione e non già, o non solo, presso quello del procuratore costituito;
- il ricorso sia autonomo dal punto di vista degli atti impugnati e delle censure ad essi riferibili;
- sia rilasciata distinta procura speciale per l’impugnazione di nuovi atti oggettivamente connessi con quelli gravati con il ricorso principale (cfr. T.A.R. Liguria, sent. n. 5/2017).
9.5 In disparte i primi due requisiti, tenuto conto che l’Amministrazione intimata è comunque domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato e che i motivi aggiunti presentano autonomi profili di censure riferibili agli atti gravati, il Collegio non può non rilevare come, nel caso di specie, a difettare sia l’ultimo dei presupposti pocanzi richiamati. Essendo i due motivi aggiunti privi di autonoma procura alle liti, essi non possono assurgere al rango di ricorsi autonomi, subendo le sorti della pronuncia di rito riferibile all’atto introduttivo del giudizio con conseguente declaratoria di inammissibilità. Né, a tal fine, può essere richiamato il mandato speciale conferito dalla parte relativamente al ricorso principale. Ciò in quanto a causa della sopravvenuta pronuncia di irricevibilità di quest’ultimo la procura originaria finisce per degradare ad atto inidoneo a dispiegare effetti processuali, in quanto tardivamente iscritta in ruolo e non riconducibile al nuovo ed autonomo giudizio instaurato con i motivi aggiunti, impedendo il normale dispiegamento nei loro confronti degli effetti estensivi della procura rilasciata per l’atto introduttivo, così come previsto dall’art. 24 del codice del processo amministrativo.
10.1 Da ultimo, il Collegio non può non rilevare come essendo le contestazioni di parte ricorrente riferibili alle assegnazioni delle ore di sostegno relative ad anni scolastici ormai conclusi, l’interesse alla decisione sussisterebbe comunque al solo fine di ottenere una eventuale tutela risarcitoria per i danni conseguenti all’asserita attività amministrativa illegittima.
10.2 Sul punto, anche a voler superare i rilievi pregiudiziali di cui sopra, la domanda in tal senso formulata non avrebbe comunque potuto essere accolta, essendo stata formulata in modo generico, non ritenendo sia stato compiutamente adempiuto l’ onus probandi che grava sulla parte danneggiata ai fini dell’ottenimento del risarcimento a fronte dell’esercizio illegittimo di pubblici poteri da parte dell’Amministrazione.
11. Per le ragioni suesposte il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati irricevibili.
12. La peculiarità delle questioni trattate e la definizione in rito della controversia rappresentano valide ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.