TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-12-10, n. 201501698

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-12-10, n. 201501698
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501698
Data del deposito : 10 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01257/2014 REG.RIC.

N. 01698/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01257/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2014, proposto da:
D S, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, v.le Stazione, 33;

contro

Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento 16 agosto 2014 Cat. A 12 Immig II sez 2014 FT, notificato in data 25 agosto 2014, con il quale il Questore della Provincia di Brescia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, formulata dal ricorrente, è stata rigettata a causa della ravvisata carenza di disponibilità economica dello stesso.

In sede cautelare, con ordinanza n. 901 del 12 novembre 2014, si è ritenuto che l’interesse del ricorrente a rimanere sul territorio nazionale potesse essere astrattamente soddisfatto con l’eventuale proroga del permesso di soggiorno per attesa occupazione fino alla durata massima prevista dalla legge.

Evidenziando ciò, è stato rimesso all’amministrazione il riesame dell’affare, al fine di accertare se il ricorrente fosse in grado di soddisfare i requisiti di cui all’art. 22 comma 11 T.U. 25 luglio 1998 n. 286, tenendo conto anche della dichiarata situazione di aiuto al sostentamento da parte di un prossimo congiunto dello straniero.

In vista della pubblica udienza la Questura ha depositato il nuovo provvedimento dalla stessa adottato, in relazione all’istanza del ricorrente, datato 22 ottobre 2015, con cui il rilascio di un titolo di soggiorno è stato nuovamente rifiutato, non essendo stata fornita alcuna prova del fatto che il ricorrente disponga di un reddito, proprio o parzialmente messo a disposizione da altri familiari, comunque proveniente da fonti legali, idoneo a garantirgli un’esistenza dignitosa.

Al Collegio non rimane, dunque, che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dal momento che il provvedimento impugnato è stato superato dal nuovo rigetto dell’istanza.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza virtuale.

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