TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-05-17, n. 202200097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-05-17, n. 202200097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200097
Data del deposito : 17 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2022

N. 00097/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 26 del 2022, proposto da:
Federazione Gomma Plastica, Flo S.p.A., Isap Ackaging S.p.A., Confida, Aesse Service S.r.L., Unione Italiana Food, Mineracqua – Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente, Assobibe – Associazione Italiana tra le Industrie delle Bevande Analcooliche, Sanpellegrino S.p.A., in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, tutte rappresentate e difese dall’avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B, M C e Giuliana Fozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato M C, nella sede dell’Avvocatura provinciale;
Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento – APPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitasi in giudizio;
Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 2089 del 3.12.2021 recante “ Misure per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi ”, pubblicata il 6.12.2021;

nonché

- di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso, ed in specie i) della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 46 del 20.1.2012 così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 2089 del 3.12.2021;
ii) della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 686 del 20.4.2018 così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 2089 del 3.12.2021;
iii) degli Allegati 1 (criteri ambientali minimi per i servizi di ristoro), 2 (revisione del disciplinare provinciale “Eco-Eventi Trentino”) e 3 (revisione del disciplinare provinciale “Ecoristorazione Trentino”) alla deliberazione n. 2089 del 3.12.2021;
iv) della nota dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento n. prot. 0634188 del 31.8.2021 richiamata nella deliberazione n. 2089 del 3.12.2021, non nota;
v) dei pareri resi ai fini dell’adozione della deliberazione n. 2089 del 3.12.2021, non noti;
vi) delle mozioni del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento n. 83/XVI leg. del 9.11.2020 e n. 85/XVI leg. del 13.1.2021 richiamate nella deliberazione n. 2089 del 3.12.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia Autonoma di Trento;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021, modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021 e successivamente con decreto n. 1 dell’11 gennaio 2022, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 7 aprile 2022 il consigliere A T e uditi per le ricorrenti l’avvocato G F F e su delega del medesimo il collaboratore di studio avvocato C G nonché per la Provincia Autonoma di Trento l’avvocato M C e l’avvocato G B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. La Giunta della Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione del 3 dicembre 2021, n. 2089, recante “ Misure per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi ”, ha adottato un programma di interventi, articolato in due fasi aventi decorrenza l’una dall’1 luglio 2022 e l’altra dall’1 gennaio 2023, finalizzato a conseguire una graduale riduzione dell’utilizzo dei prodotti monouso, in plastica e non, e dei rifiuti in generale.

2. Più precisamente, con riferimento alla ristorazione privata e all’organizzazione di eventi, l’anzidetta deliberazione ha approvato i più stringenti disciplinari di cui agli allegati 2 e 3 per l’ottenimento del marchio “ Eco-Eventi Trentino ” e del marchio “ Ecoristorazione Trentino ” stabilendo, inoltre, che a decorrere dall’1 luglio 2022, in occasione degli eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia, per la somministrazione o vendita di alimenti e bevande, dovranno essere applicati i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al punto II dell’allegato 1 alla deliberazione medesima, nonché le azioni A1, A3, A4 e H11 del disciplinare del marchio “ Eco-Eventi Trentino ”, così come dovranno essere utilizzati servizi di ristorazione certificati con il predetto marchio “ Ecoristorazione Trentino ”. Solo per esemplificare, tra le varie prescrizioni che, nel caso di eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia, entreranno in vigore a partire dall’1 luglio 2022 rientrano in particolare anche le seguenti: “ Non è ammessa la somministrazione di acqua in bottiglia. La vendita di acqua in bottiglia è invece ammessa esclusivamente in bottiglie di vetro vuoto a rendere ”, “ Durante l'evento utilizzare esclusivamente bicchieri, piatti e stoviglie in materiale lavabile ”, “ Durante l'evento, alimenti e bevande non potranno essere somministrati in confezioni monodose, né potranno essere utilizzate cialde o capsule in plastica per il caffè ”.

3. Per quanto attiene, invece, alle regole che entreranno in vigore dall’1 gennaio 2023, la medesima deliberazione n. 2089 del 2021 prevede che tutti gli enti pubblici trentini, gli enti strumentali e le società partecipate dovranno obbligatoriamente applicare i rinnovati criteri ambientali minimi, individuati nell’allegato 1 della stessa deliberazione, per l’affidamento pubblico del servizio di ristoro mediante l’installazione di distributori automatici e semiautomatici di alimenti, bevande e acqua (punto I), per l’affidamento del servizio di gestione del punto di ristoro (servizio bar) (punto II) e per l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione di panini e per le forniture di panini (punto III).

In relazione ai “ Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di ristoro mediante l’installazione di distributori automatici e semiautomatici di alimenti, bevande e acqua ”, di cui al punto I del citato Allegato 1, la deliberazione prevede, ad esempio, che nei punti di ristoro non accessibili al pubblico “ L’acqua imbottigliata non è in vendita. Sono realizzate (…) nicchie o accessi con rubinetti per l’erogazione dell’acqua di rete che consentano il riempimento di bottiglie di capacità fino a un litro, oppure sono installati distributori di acqua di rete microfiltrata (…), che consentano il riempimento di bottiglie di capacità fino a un litro. (…) Il bicchiere monouso in polpa di cellulosa, compostabile ai sensi della norma

UNI EN

13432, non deve essere erogato automaticamente al momento della scelta della bevanda. A tal fine deve essere installato un lettore ottico o un altro dispositivo con la funzione di inibire la discesa del bicchiere monouso nel caso in cui venga collocato un bicchiere o una tazza di proprietà degli utenti nell’apposito vano
. L’erogazione del bicchiere prevede un costo aggiuntivo almeno di € 0,50 (…). Con riferimento ai punti di ristoro negli ambienti sanitari è invece prescritto che “ Nel caso in cui sia resa disponibile imbottigliata all’interno dei distributori automatici l’acqua ha imballaggio in vetro con vuoto a rendere ”. A riguardo dei punti di ristoro accessibili al pubblico viene altresì stabilito che “ sono realizzate fontanelle con rubinetti per l’erogazione di acqua di rete o sono installate “case dell’acqua” per l’erogazione di acqua di rete trattata……Per il consumo sono messe a disposizione, a pagamento, borracce in alluminio anodizzato, acciaio o con interno in vetro e/o bottiglie in vetro

In relazione ai “ Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del punto di ristoro (servizio bar) ”, di cui al punto II del citato Allegato 1, la deliberazione prevede che “ L’acqua minerale in vendita ha imballaggio in vetro ”, “ I panini e gli altri analoghi prodotti a banco sono conservati all’interno di sacchetti di carta con finestra di carta semitrasparente o in sacchetti di carta semitrasparente ”, “ Per l’asporto, i prodotti sono collocati all’interno di bustine di carta o negli stessi sacchetti di carta ” e, infine, impone una serie di regole tra cui il divieto di utilizzare “ prodotti di IV e V gamma (…) stoviglie, piatti, bicchieri, tazzine monouso (…)salviette, tovaglie, tovaglioli e asciugamani monouso, inclusi i locali accessori (…)condimenti in confezione monodose (…) bustine di zucchero con confezione in plastica (…) cialde o capsule per il caffè ”.

Da ultimo, in relazione ai “ Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione di panini e per le forniture di panini ”, di cui al punto III del citato Allegato 1, la deliberazione dispone che “ Per il consumo dei panini nel punto ristoro, informare il cliente della possibilità di richiedere acqua di rete specificandolo nel menù e, come eventuale unica alternativa all’acqua di rete, offrire acqua in bottiglia esclusivamente di vetro con vuoto a rendere (…) Per l’asporto dei panini sono utilizzati sacchetti di carta ”.

4. La citata deliberazione n. 2089 del 2021, i cui contenuti sono stati più sopra esemplificati succintamente con riferimento al prodotto acqua, è oggetto, congiuntamente agli altri atti indicati in epigrafe, dell’odierno giudizio instaurato dinanzi a questo Tribunale da parte di una pluralità di soggetti, che, in quanto asseritamente titolari di interessi “ tutti omogenei e convergenti nel sostenere l’illegittimità di tali atti ”, li hanno avversati, al fine di ottenerne l’annullamento, previa sospensione. Nello specifico, i soggetti che hanno presentato ricorso rientrano in tre tipologie. Infatti tra i ricorrenti risultano esservi associazioni di rappresentanza della categoria delle industrie della gomma e trasformatrici di materie plastiche (Federazione Gomma Plastica), associazioni di rappresentanza della categoria delle industrie di acque minerali naturali e di sorgente (Mineracqua), associazioni di rappresentanza della categoria delle industrie del settore delle Bevande Analcooliche (Assobibe) e associazioni di rappresentanza della categoria delle imprese del settore della distribuzione automatica (Confida). Federazione Gomma Plastica, Mineracqua e Assobibe aderiscono a Confindustria mentre Confida aderisce a Confcommercio. Vi sono inoltre le imprese che realizzano prodotti monouso, in plastica e non, (Flo S.p.A, Isap Packaging S.p.A.) e, infine, le imprese che utilizzano articoli monouso in particolare per la commercializzazione dei propri prodotti (Unione Italiana Food, Aesse Service S.r.L., Sanpellegrino S.p.A.). In ragione del ruolo e delle attività svolte le odierne ricorrenti, in tesi tutte ugualmente lese dalla deliberazione n. 2089 del 2021, fanno discendere il loro interesse - diretto, concreto e attuale - all’impugnazione in particolare di tale atto.

5. Il ricorso è affidato ad un unico e articolato motivo di impugnazione:

Violazione e falsa applicazione: degli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 24, 32, 41, 42, 44, 80, 87, 97, 117, 118 e 120 Cost.;
degli artt. 1 e 3 l. 241/1990;
del d.lgs. 196/2021;
del d.lgs. 152/2006, in specie artt. 2, 3bis, 3ter, 3 quinquies, 177, 178, 178bis, 178ter, 179, 180, 181, 182, 182bis, 188, 192, 196, 197, 202, 217, 218, 218bis, 219, 219bis, 220, 220bis, 221, 221bis, 226bis, 226ter, 255, 256 e 261;
dell’art. 9bis l. 123/2017;
degli artt. 3, 19 e 7bis d.lgs. 267/2000;
degli artt. 1 e 12 l. 689/1981 e dei principi corollari di riserva di legge, determinatezza, tassatività e divieto di analogia;
della comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Strategia Europea per la plastica nell’economia circolare” COM (2018) 28 final del 16.1.2018, della direttiva 2019/904/UE del
5.6.2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente, dell’art. 4, par. 3, TUE e dell’art. 174 TFUE;
dello Statuto speciale del Trentino – Alto Adige e delle norme di attuazione, in particolare del d.P.R. 670/1972, in specie artt 4, 5, 8, 9 e 16, del d.P.R. 266/1992, in specie artt. 2 e 3, del d.P.R. 526/1987, in specie art. 7;
dei principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità, cooperazione e del principio di tipicità degli atti amministrativi. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento.

La deliberazione del 3 dicembre 2021, n. 2089 è abnorme e sproporzionata rispetto al fine perseguito non essendo stata previamente eseguita un’adeguata attività istruttoria a cui è pure conseguita la carenza assoluta di motivazione dell’atto. L’intervento della Provincia non è supportato da evidenze scientifiche, ovvero da approfonditi studi in materia, ma si fonda su mere affermazioni di principio, prive di un effettivo riscontro probatorio. In aggiunta a ciò, la deliberazione n. 2089 del 2021, introducendo un regime ad hoc per tutti i prodotti monouso, indipendentemente dal materiale di cui si compongono (plastica, bioplastica, vetro e metallo) e prevedendo gravi limitazioni e divieti da attuarsi repentinamente, con conseguente discriminazione degli operatori del settore, contrasta con varie disposizioni comunitarie in materia di prodotti monouso. Tra queste rileva, in particolare, la direttiva 2019/904/UE del 5 giugno 2019 del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (c.d. direttiva Single Use Plastic, d’ora in poi SUP), la quale prevede che l’eliminazione dal mercato dei prodotti monouso avvenga, da un lato, in maniera graduale e, dall’altro, limitatamente a determinate categorie, prevedendo per altre, anziché un’esclusione assoluta, un utilizzo in maniera diversa. Altra disposizione comunitaria violata è la comunicazione della Commissione Europea “ Strategia Europea per la plastica nell’economia circolare ” COM/2018/028 final, adottata il 16 gennaio 2018 e secondo la quale l’approccio per la risoluzione di problematiche attinenti all’uso della plastica, tramite l’imposizione di divieti di commercializzazione e utilizzo dei prodotti, deve essere graduale e, in ogni caso, attuato entro il 2030. Analogamente a quanto avviene a livello comunitario, anche nell’ordinamento interno il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 - che in forza della legge 22 aprile 2021, n. 53 ha attuato la citata direttiva 2019/904/UE - impone, ai fini della riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, un approccio graduale, diversificato, coinvolgente il mondo dell’industria e, in ogni caso, basato su un apposito intervento del Ministro della transizione ecologica per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi (d’ora in poi CAM) e per l’individuazione di un cronoprogramma delle azioni da porre in essere. L’illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale discende, altresì, dal fatto che tramite l’imposizione di contributi monetari a carico dei consumatori per l’acquisto dei bicchieri necessari all’erogazione dell’acqua o del caffè (qualora l’utente non ne disponga), si introduce, di fatto, una sanzione amministrativa atipica, in palese violazione del principio di legalità, di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ferme restando tali considerazioni, la Provincia non è in ogni caso dotata di alcuna potestà o competenza in materia: gli atti impugnati violano, pertanto, non solo gli articoli 41 e 42 della Costituzione nella misura in cui impongono limiti alla libertà di iniziativa economica e al diritto di proprietà, ma anche gli articoli 117 e 118 della medesima Costituzione, che a loro volta devolvono in via esclusiva allo Stato la potestà legislativa in materia di “ ordinamento civile ”, “ tutela della concorrenza ”, “ tutela dell’ambiente ” e “ tutela dell’ecosistema ”. I provvedimento oggetto di gravame si pongono in contrasto anche con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “ Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige ” e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1992, n. 266, recante “ Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige ”, atteso che nella specie la Provincia ha esercitato potestà ad essa non attribuite in una materia nella quale deve essere per contro riconosciuta prevalenza alla normazione statale.

L’illegittimità della delibera n. 2089 del 2021 è tanto più evidente se si considera che l’atto impugnato non consente una moratoria con riferimento all’esaurimento delle scorte dei prodotti.

6. Con memoria depositata il 21 febbraio 2022, la Provincia ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ritenendo che le ricorrenti avrebbero al riguardo subito effetti soltanto indiretti e potenziali, e ciò sulla base dei seguenti assunti: la deliberazione n. 2089 del 2021 ha efficacia differita nel tempo, i nuovi criteri ambientali non incidono sui contratti già sottoscritti poiché verranno applicati solamente a seguito della scadenza dei medesimi e, infine, l’atto impugnato si limita a prevedere una mera riduzione dei prodotti monouso, esclusivamente nell’ambito dei servizi di ristoro affidati dall’ente pubblico e nell’ambito degli eventi organizzati o comunque sostenuti dalla Provincia.

Nel merito, l’Amministrazione ha ricordato che il processo volto alla riduzione dell’utilizzo della plastica ha preso avvio con la seduta di Giunta del 14 novembre 2019 e risulta coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030, su cui si fonda la Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS). Ha osservato, inoltre, che l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (d’ora in poi APPA) ha svolto un’accurata attività istruttoria, basata, da un lato, su vari studi scientifici – “ Reusable vs Single-Use Packaging: A Review of Environmental Impact ”, pubblicato a dicembre 2020 da Zero Waste Europe, “ Many Happy Returns: Combining insights from the environmental and behavioural sciences to understand what is required to make reusable packaging mainstream ”, del 2021 e “ Reuse wins: The environmental, economic, and business case for transitioning from single-use to reuse in food service ”, parimenti pubblicato nel 2021 – e, dall’altro, su elementi tecnici emersi nell’ambito del tavolo nazionale per la definizione dei CAM per i servizi di ristoro, coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in poi MITE) con la partecipazione di APPA e su dati forniti dall’Associazione PiùInforma. L’Amministrazione intimata ha precisato di aver svolto, tramite APPA e nell’ambito dei lavori per la definizione del Quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, un’ampia consultazione delle parti interessate, in un’ottica partecipativo-consultiva, convocando un’apposita video-riunione, in data 4 giugno 2021, con le seguenti associazioni di categoria: Associazione Artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;
Associazione Industriali;
Federazione Trentina delle Cooperative;
C.C.I.A.A.;
Associazione Agriturismo Trentino;
Unione Commercio Turismo;
Servizi, Professioni e Piccole Medie Imprese della Provincia di Trento;
Associazione Albergatori, Imprese Turistiche del Trentino;
Associazione gestori Rifugi Trentini c/o ASAT;
Federazione Provinciale Coldiretti;
Federazione Provinciale Allevatori;
Confederazione Italiana Agricoltori;
Confagricoltura del Trentino;
Trentino Sviluppo;
Federmanager Trento;
Manageritalia Trentino – Alto Adige. Ad avviso della Provincia, la deliberazione oggetto di gravame non solo ha un impatto limitato rispetto al settore di cui fanno parte le ricorrenti, posto che attua un processo graduale, scandito in due distinte fasi, e che il comparto pubblico riguarda solo il 18% dei distributori automatici installati, ma risulta anche pienamente conforme al diritto sovranazionale e, più nello specifico, all’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea, secondo il quale lo sviluppo sostenibile è un obiettivo generale per l’Unione, nonché alla Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, volta a prevenire la generazione di rifiuti da imballaggio e - ancora - alla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente la gerarchia dei rifiuti. L’atto impugnato risulta, inoltre, coerente con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che, in materia di appalti, incentiva le Stazioni Appaltanti a “ contribuire alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile ”, con la “ Strategia europea per la plastica nell’economia circolare ”, COM(2018) 28 del 16 gennaio 2018, finalizzata a prevenire l'inquinamento da rifiuti di plastica, con la Direttiva 2018/851/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, attinente alla materia di prevenzione dei rifiuti, con la Direttiva 2019/904/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e, infine, con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, la quale invita la Commissione a sostenere il riutilizzo dei materiali di imballaggio. Sempre in merito alla conformità della impugnata deliberazione al diritto comunitario, la Provincia ha evidenziato che la Commissione Europea, rivolgendosi allo Stato italiano nel dicembre 2021, ha precisato che “ la Direttiva SUP non prevede alcuna eccezione per la plastica biodegradabile , con la conseguenza che le deroghe per le bioplastiche monouso asseritamene ritenute sussistenti dai ricorrenti in realtà non sono mai state formulate in sede sovranazionale.

Oltre che con il diritto comunitario, la deliberazione n. 2089 del 2021 sarebbe, a dire della Provincia, conforme anche alla normativa nazionale e, più precisamente, agli articoli 179 e 219 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che sanciscono, rispettivamente, il principio di gerarchia dei rifiuti e la necessità di aumentare gli imballaggi riutilizzabili, al “ Piano nazionale d’azione sul Green Public Procurement (PAN GPP) ”, adottato con Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008, che persegue l’obiettivo della riduzione dei rifiuti prodotti dal settore pubblico, al “ Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in poi MATTM) il 7 ottobre 2013, che incentiva l’acquisto di prodotti preferibili dal punto di vista ambientale, nonché al Codice dei contratti pubblici laddove impone di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il provvedimento impugnato risulta, altresì, coerente con la “ Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ”, approvata con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 22 dicembre 2017 e che si pone come obiettivo la promozione della responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni, nonché con le linee guida del MATTM per aderire alla campagna “ Plastic free ” del 2018, con le linee guida dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Emilia Romagna del 2020 e, da ultimo, con la nuova formulazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Allo stesso modo, anche le disposizioni provinciali risulterebbero pienamente rispettate: tra queste rientrano la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, “ Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti ” secondo cui la Provincia e gli enti da essa dipendenti devono adoperarsi “ per ridurre il più possibile la formazione di rifiuti e per incentivare la valorizzazione delle materie riutilizzabili o riciclabili ”, la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento di direttive europee in materia di contratti pubblici, che persegue “ obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale ”, la deliberazione della Giunta provinciale del 15 ottobre 2021 n. 1721, avente ad oggetto, tra gli altri, la riduzione dell’usa e getta nei servizi di ristoro appaltati dagli enti pubblici e negli eventi, il Quinto Aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, che si pone quale obiettivo la prevenzione della produzione di rifiuti, la mozione n. 83/XVI leg. approvata dal Consiglio della Provincia Autonoma di Trento il 9 novembre 2020, a mezzo della quale si incentiva il coinvolgimento dei concessionari del marchio “ Ecoristorazione Trentino ” e, infine, la mozione n. 85/XVI leg. approvata dal Consiglio della Provincia Autonoma di Trento il 13 gennaio 2021, a mezzo della quale si impegna la Giunta a promuovere la riduzione dei prodotti di plastica monouso.

Circa l’asserita incompetenza della Provincia, quest’ultima ha rilevato che “ nessuna norma … risulta impedire a qualsivoglia ente pubblico di adottare, in mancanza di criteri ambientali adottati a livello nazionale, proprie specifiche ambientali per le procedure di acquisto ”. Inoltre, a dimostrazione del fatto che in sede provinciale sono già state emanate disposizioni di analogo tenore, la Provincia ha ricordato che criteri ambientali minimi, vuoi per il servizio di ristorazione collettiva, vuoi per il servizio di distribuzione di alimenti e bevande, erano già stati introdotti con le deliberazioni giuntali del 23 aprile 2010, n. 885 e del 20 gennaio 2017, n. 27.

L’Amministrazione resistente ha infine contestato la censura di sviamento di potere nella considerazione che la deliberazione impugnata si limita a disporre la riduzione dell’utilizzo dei prodotti monouso e che, in ogni caso, non sussiste alcun diritto di vendere prodotti monouso all’ente pubblico. Quanto al costo dei bicchieri la Provincia ha puntualizzato che lo stesso non si qualifica come una sanzione amministrativa rappresentando - per

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