TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-06-20, n. 201908034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-06-20, n. 201908034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201908034
Data del deposito : 20 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2019

N. 08034/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01929/2019 REG.RIC.

N. 02011/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2019, proposto dalla Curatela del Fallimento Società Football Club Bari 1908 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M B in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L M, L M, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M in Roma, via Panama 58;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l.. non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2019, proposto da F.C. Bari 1908 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, L M, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M in Roma, via Panama 58;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

quanto al ricorso n. 1929 del 2019:

- del provvedimento C.U. FIGC n. 22 del 20.07.18 con il quale il Commissario Straordinario, preso atto dell'inosservanza di adempimenti economico finanziari da parte della società, ha preso atto della non concessione della Licenza Nazionale 2018/2019 in favore del Bari e la conseguente non ammissione al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019;

- della comunicazione del 12.07.18 della Co.Vi.So.C., quale atto presupposto, che ha "riscontrato il mancato rispetto dei criteri legali ed economico finanziari" del F.C. Bari previsti per il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione 2018/2019;

- dell’ordinanza n. 44 del 31.07.18 del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite;

- del C.U. n. 29 del 2.08.18, con il quale il Commissario Straordinario F.I.G.C. ha deliberato lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori tesserati per la società F.C. Bari 1908;

- della delibera n. 52 del 1.02.18, ancorché non conosciuta, di Commissariamento della F.I.G.C. che ha conferito al Dott. R F, Segretario Generale del CONI, i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale, come risulta dal comunicato ufficiale del n. 1 del 2.02.18 del Commissario Straordinario F.I.G.C.;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche istruttori, ancorché non conosciuti, anche ed ove occorra previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità degli atti federali a contenuto regolamentare ostativi;

e per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'adozione degli atti illegittimi determinanti l'esclusione della squadra dal Campionato Nazionale di Serie B per la stagione calcistica 2018/2019, evento che ha comportato, per le ragioni che verranno nel dettaglio indicate, la totale dispersione del patrimonio economico, sportivo ed umano disponibile della società fino alla dichiarazione di fallimento, con sentenza n. 7 de 14.01.19;

quanto al ricorso n. 2011 del 2019:

per l’annullamento

a – della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 20 Luglio 2018, con la quale veniva negata la concessione della Licenza Nazionale richiesta dal F.C. Bari 1908 s.p.a. con esclusione della Società fallita dal Campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019;

b - del provvedimento prot. n. 8716/2018 del 12.07.2018, con il quale la Co.Vi.So.C., esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Nazionale Professionisti di serie B, ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economici - finanziari", per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019;

c- della delibera del Commissario straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul comunicato ufficiale n. 29 del 2 agosto 2018, con il quale è stato disposto lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori tesserati per la società F.C. Bari 1908, ai sensi dell'art.110 N.O.I.F.;

d- del dispositivo prot. n. 441/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, depositato in data 31.07.2018, con il quale è stata respinta l'istanza cautelare del ricorso n.53/2018, ex art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, proposto dalla F.C. Bari 1908 s.p.a. avverso il provvedimento del Commissario FIGC n. 22 del 20.07.2018 di mancato rilascio della Licenza Nazionale 2017/2018 e di conseguente non ammissione della Società ricorrente al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2018-2019);

e- della delibera n.52 del 1° febbraio 2018 della Giunta Nazionale del CONI, mai pubblicata né sul sito ufficiale del CONI né sul sito ufficiale della FIGC, non ratificata dal Consiglio Nazionale del CONI, con cui è stato disposto il commissariamento della FIGC, conferendo al dott. R F, i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale della FIGC, nonché il comunicato ufficiale n.1 del 2 febbraio 2018 del commissario straordinario FIGC, con cui si dà notizia dell'avvenuto commissariamento dei predetti organi della FIGC;

f - dei Comunicati Ufficiali del Commissario straordinario FIGC n. 27 del 13 aprile 2018 e 49 del 25 maggio 2018, nella parte in cui affidano la competenza sulla concessione delle Licenze Nazionali per la partecipazione al campionato di serie B per la stagione 2018/2019 al Commissario straordinario e non al Consiglio Federale e nella parte in cui possano essere intesi a limitare la possibilità di produrre ulteriore documentazione rilevante ai fini della comprova dei requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019, oltre il termine del 16.07.2018;

h - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento

in sede di giurisdizione esclusiva con competenza inderogabile nella nuova ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, lettera z-septies, e all'art.135, comma 1, lettera q-quinquies, c.p.a., competenza introdotta con decorrenza dal 1° gennaio 2019 dall'art.1, comma 649, lettere b) e c) della legge n.145/2018, del diritto della Società fallita ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2018/2019 ed alla conseguente ammissione al campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019, anche previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità di atti federali a contenuto regolamentare ostativi,

nonché al conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per l'illegittimo diniego della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2018/2019 ed alla conseguente esclusione dallo stesso campionato, da quantificarsi in autonomo giudizio, salvo il diritto, a titolo di risarcimento dei danni in forma specifica ai sensi dell'art.2058 c.c. che si richiede nel presente giudizio, a poter concorrere per il rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2019/2020 ed all'eventuale ammissione al campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2019/2010;

con motivi aggiunti presentati il 6/6/2019:

per l'annullamento,

a – della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 20 Luglio 2018, con la quale veniva negata la concessione della Licenza Nazionale richiesta dal F.C. Bari 1908 s.p.a. con esclusione della Società fallita dal Campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019;

b- del provvedimento prot. n. 8716/2018 del 12.07.2018, con il quale la Co.Vi.So.C., esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Nazionale Professionisti di serie B, ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economici - finanziari", per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019;

c- della delibera del Commissario straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul comunicato ufficiale n.29 del 2 agosto 2018, con il quale è stato disposto lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori tesserati per la società F.C. Bari 1908, ai sensi dell'art.110 N.O.I.F.;

d- del dispositivo prot. n. 441/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, depositato in data 31.07.2018, con il quale è stata respinta l'istanza cautelare del ricorso n.53/2018, ex art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, proposto dalla F.C. Bari 1908 s.p.a. avverso il provvedimento del Commissario FIGC n. 22 del 20.07.2018 di mancato rilascio della Licenza Nazionale 2017/2018 e di conseguente non ammissione della Società ricorrente al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2018-2019);

e- della delibera n.52 del 1° febbraio 2018 della Giunta Nazionale del CONI, con cui è stato disposto il commissariamento della FIGC, conferendo al dott. R F, i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale della FIGC, nonché il comunicato ufficiale n.1 del 2 febbraio 2018 del commissario straordinario FIGC, con cui si dà notizia dell'avvenuto commissariamento dei predetti organi della FIGC;

f- dei Comunicati Ufficiali del Commissario straordinario FIGC n. 27 del 13 aprile 2018 e 49 del 25 maggio 2018, nella parte in cui affidano la competenza sulla concessione delle Licenze Nazionali per la partecipazione al campionato di serie B per la stagione 2018/2019 al Commissario straordinario e non al Consiglio Federale e nella parte in cui possano essere intesi a limitare la possibilità di produrre ulteriore documentazione rilevante ai fini della comprova dei requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019, oltre il termine del 16.07.2018;

h - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento

in sede di giurisdizione esclusiva con competenza inderogabile nella nuova ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, lettera z-septies, e all'art.135, comma 1, lettera q-quinquies, c.p.a., competenza introdotta con decorrenza dal 1° gennaio 2019 dall'art.1, comma 649, lettere b) e c) della legge n.145/2018,

del diritto della Società fallita ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2018/2019 ed alla conseguente ammissione al campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019, anche previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità di atti federali a contenuto regolamentare ostativi,

nonché al conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per l'illegittimo diniego della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2018/2019 ed alla conseguente esclusione dallo stesso campionato, da quantificarsi in autonomo giudizio, salvo il diritto, a titolo di risarcimento dei danni in forma specifica ai sensi dell'art.2058.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso rg. n. 1929/2019, notificato il 30 gennaio 2019 e depositato il successivo il 13 febbraio, la Curatela del Fallimento Società F.C. Bari 1908 S.p.A. impugna il mancato rilascio della Licenza Nazionale di Serie B per la s.s. 2018/2019 e la conseguente non ammissione al Campionato di Serie B stagione 2018/2019, di cui al C. U. n. 22 del 20.7.2018, a seguito della contestazione di numerosi inadempimenti da parte della Co.Vi.So.C., nonché la comunicazione del 12.07.18 della Co.Vi.So.C., quale atto presupposto e l’ordinanza cautelare n. 44 del 31.07.18 del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla F.C. Bari 1908 e qui riproposto con cui contestava la mancata ammissione al Campionato di Serie B e chiedeva l'assegnazione di un termine entro il quale provvedere alla regolarizzazione degli inadempimenti contestati, per consentire il regolare completamento della procedura di iscrizione.

Avverso la gravata decisione di non ammissione al Campionato di Serie B della società F.C. Bari 1908 quest’ultima ripropone il ricorso proposto al Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 1, co. 648 L. 145/18 e formula per la prima volta i seguenti motivi:

1) nullità del provvedimento di non concessione della licenza nazionale per illegittimità derivata dall’illegittimo commissariamento del CONI, rapporto di presupposizione con l’atto lesivo impugnato, violazione del giusto procedimento, in quanto il suddetto commissariamento sarebbe avvenuto in mancanza delle ragioni straordinarie di necessità e di urgenza e prorogato sulla base della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata. Il commissariamento, inoltre, non sarebbe stato ratificato dal Consiglio Federale del CONI, da cui la nullità per illegittimità derivata dei provvedimenti assunti;

2) violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (arbitrarietà, sviamento, ingiustizia manifesta), violazione dell’art. 1241 c.c., atteso che nessuno degli inadempimenti contestati dalla Co.Vi.So.C., né singolarmente né cumulativamente, sarebbe stato idoneo a giustificare la decisione e che il mancato ripianamento delle rilevate carenze finanziarie sono collegate al mancato pagamento da parte della stessa FIGC del credito vantato dalla ricorrente per € 2.024.812,00 per la campagna trasferimenti 2018/2019;

3) violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, abnormità del provvedimento di non concessione della licenza sportiva, eccesso di potere e sviamento, per avere il Collegio di Garanzia dello Sport negato la tutela cautelare, attribuendo al provvedimento della Co.Vi.So.C., “organo di vigilanza e non di controllo, il crisma della non impugnabilità della decisione di non ammissione della società al campionato 2018/2019, per il semplice fatto di non aver potuto proporre reclamo, a causa della messa in liquidazione della società conseguente all’allarme sociale provocato sui media e sui social rispetto alla situazione di difficoltà temporanea finanziaria, accreditando la non ammissione al campionato 2018/2019 prima ancora che intervenisse la “decisione” del commissario straordinario con il comunicato ufficiale n. 22 del 20 luglio 2018”;

Conclude chiedendo il risarcimento del danno per la non ammissione del F.C. Bari 1908 s.p.a. al Campionato di Serie B 2018/2019.

Con successivo ricorso iscritto al numero di RG. 2011/2019 formula identiche censure ai provvedimenti impugnati, meglio descritti in epigrafe, la F.C. Bari 1908 s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore della Società fallita.

Il 14 febbraio 2019 si costituisce la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ricorso rg. 1929/2011, ed il 18 febbraio nel ricorso rg. 2011/2019, ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

A febbraio 2019 si costituisce il C.O.N.I. con atto di rito.

Il 22 maggio 2019 il CONI deposita in entrambi i ricorsi memoria con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso attesa l’inoppugnabilità della determina della Co.Vi.So.C., impugnata per la prima volta avanti al Tar e proponendo motivi mai prima dedotti in violazione della pregiudiziale sportiva vigente all’epoca dei fatti, e resiste anche nel merito.

Con memoria, depositata il 24/5/2019, anche la FIGC formula analoghe ed eccezioni e controdeduce anche nel merito, argomentando per l’infondatezza delle doglianze.

Il 26 maggio 2019, nel secondo ricorso (rg. 2011/2019), la F.C. Bari deposita memoria con cui eccepisce l’inammissibilità della 2ª memoria di costituzione del CONI con il ministero di avvocato del libero foro, chiedendo lo stralcio degli atti defensionali successivi e replica alle controdeduzioni di parte avversa.

Il 28 maggio 2019 il Coni deposita nota dell’Avvocatura nella quale si rappresenta che la costituzione per la rappresentanza in giudizio del CONI è avvenuta per mero errore ed è revocata.

Il 31 maggio 2019 il CONI deposita memoria di replica alla memoria della ricorrente del 26 maggio rappresentando, in ordine alla eccezione relativa alla rappresentanza in giudizio, che la norma richiamata dalla ricorrente riguarda la Coni Servizi s.p.a. e non il CONI.

In pari data deposita una memoria di replica anche la FIGC richiamando la previsione dell’art. 18 del Regio Decreto 16.3.1942, n. 267, ai sensi del quale la proposizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento non ne sospende gli effetti e che anche in caso di riacquisto della capacità processuale del fallito il processo si interrompe per essere poi riassunto.

Il 6 giugno 2019 la F.C. Bari, nel ricorso rg. 2011/2019, deposita motivi aggiunti avverso:

- la deliberazione n. 52 del 1° febbraio 2018 della Giunta nazionale del Coni avente ad oggetto “Nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della Federazione Italiana Giuoco Calcio”, già impugnata nel ricorso RG. n. 2011/2019;

- la deliberazione n.1588 del 12 marzo 2018 del Consiglio Nazionale del CONI, avente ad oggetto “ratifica delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 52 dell’1 febbraio 2018 avente ad oggetto “Nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della Federazione Italiana Giuoco Calcio”;

- la deliberazione della Giunta nazionale del CONI n.266 del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “Proposta di proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della Federazione Italiana Giuoco Calcio”;

- la deliberazione n.1602 del 10 luglio 2018 del Consiglio Nazionale del CONI, avente ad oggetto “Proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2019, sentiti gli avvocati presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei ricorsi proposti dalla F.C. Bari 1908 spa e dalla curatela, attesa la connessione oggettiva e soggettiva che li caratterizza.

Il ricorso proposto dalla Curatela fallimentare della F.C. Bari è inammissibile, come eccepito dalle resistenti CONI e FGCI, per le ragioni meglio di seguito esposte.

Con il presente gravame la ricorrente impugna il mancato rilascio della Licenza Nazionale di Serie B per la s.s. 2018/2019 e la conseguente non ammissione al Campionato di Serie B stagione 2018/2019 ed, in particolare:

- la determinazione di cui al C.U. n. 22 del 20.7.2018 con cui il Commissario Straordinario della FIGC dichiarava la intervenuta non concessione alla ricorrente della Licenza Nazionale e la conseguente non ammissione al Campionato di Serie B stagione 2018/2019;

- la comunicazione del 12 luglio 2018 della Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio (d’ora in poi, Co.Vi.So.C.) con la quale erano state contestati alla ricorrente numerosi adempimenti;

- l’ordinanza n. 44 /18 del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite nel ricorso avverso i sopra menzionati atti;

- il provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC di cui al C.U. n. 29/18;

- la delibera n. 52/18 di Commissariamento della FIGC.

La mancata ammissione al Campionato di Serie B, disposta con la determinazione di cui al C.U. 22 del 20/7/2018, formava oggetto del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il quale, con la citata ordinanza n. 44 del 31/7/2018, rigettava la richiesta misura cautelare, rilevando l’inammissibilità del rimedio in quanto non risultava esperito il ricorso, previsto dall’ordinamento sportivo, nel termine di decadenza del 16 luglio 2018 indicato nel C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, avverso l’atto della Co.Vi.So.C., in attuazione delle previsioni di cui al Regolamento adottato dal Consiglio nazionale del CONI con delibera n. 1550/2016 il cui art. 1, comma 2 prevede che il ricorso al Collegio della Giustizia Sportiva è ammissibile “dopo l’esaurimento degli eventuali rimedi previsti dagli ordinamenti federali”.

Riproposto il gravame al Tar, con l’odierno ricorso, a seguito della entrata in vigore della previsione transitoria di cui all’art. 1 co. 648 della L. n. 145/18, il quale dispone che “le controversie pendenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di trenta giorni …”, il Collegio rileva che la mancata impugnativa della determinazione della Co.Vi.So.C., nel termine perentorio del 16 luglio 2018 avanti alla stessa, determina l’inammissibilità del ricorso avanti al Collegio di Garanzia, attesa l’inoppugnabilità dell’atto presupposto alla decisione di diniego della Licenza Nazionale e di non ammissione al Campionato di Serie B, come anche, conseguentemente, a questo Tar.

La previsione di cui all’art. 1, comma 648 della legge 145/18, infatti, non rimette la ricorrente in termini per l’impugnativa di un atto che andava impugnato entro il termine perentorio del 16 luglio 2018 avanti alla stessa Co.Vi.So.C..

Dovendosi pertanto ritenere che alla data di entrata in vigore della norma sopra citata il procedimento avverso la decisione della Co.Vi.So.C. non potesse essere pendente, perché mai avviato, risulta insuperabile l’inoppugnabilità della decisione della Commissione Vigilanza Società di Calcio del 12 luglio 2018, alla luce della previsione di cui al C.U. 49 del 24 maggio 2018, fin dal 16 luglio 2018.

Da quanto sopra premesso consegue la inammissibilità del ricorso avverso la determina impugnata e la legittimità della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport.

Anche volendo, incidentalmente, entrare nel merito delle doglianze proposte dalla ricorrente ed, in particolare, della asserita mancanza di colpa della società in ordine al mancato ripianamento delle perdite in tempo utile per contestare i rilievi della Co.Vi.So.C., si sottolinea che dal resoconto della vicenda fatto dalla stessa ricorrente, appare evidente che i rilievi articolati dalla Commissione di Vigilanza corrispondano alla situazione della società, e ciò trova conferma nel mandato del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2018 al Presidente di convocare l’Assemblea Straordinaria per la nomina del liquidatore.

La vicenda non configura casi di forza maggiore o di caso fortuito, atteso che la necessità di presentare una situazione finanziaria in equilibrio e di ripianare i debiti non è requisito di cui la compagine societaria fosse venuta a conoscenza solo mediante i rilievi della Co.Vi.So.C., tanto più in ipotesi nella quale gli inadempimenti contestati riguardavano: la perdita di oltre un terzo del capitale con riduzione al di sotto del minimo di cui all’art. 2327 cc.;
il mancato ripianamento patrimoniale di €. 2.125.582,00 di cui al parametro PA;
il mancato ripianamento della carenza finanziaria di €. 1.762.402,00, risultante dall’indicatore di liquidità al 31.3.2018;
il mancato pagamento delle ritenute Irpef e Inps per emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori per le mensilità di marzo e aprile 2018;
il mancato pagamento del debito IVA relativo al terzo trimestre 2017;
deposito di una garanzia assicurativa rilasciata da una compagnia di diritto estero (Onix Asigurari S.A.) sprovvista di un proprio rating.

In ogni caso la comunicazione della Co.Vi.So.C., con cui venivano contestati i suddetti inadempimenti, andava immancabilmente impugnato nel termine di decadenza del 16 luglio 2019, né la ricorrente dà prova del fatto che si tratta di inadempimenti che si sarebbero potuti sanare nel termine dato per il reclamo o in quello risultante da una proroga di pochi giorni.

Ne consegue che dalla riproposizione del ricorso avverso il provvedimento C.U. FIGC n. 22 del 20.07.18, impugnato avanti al Collegio di Garanzia dello Sport, sia pure per chiedere l'assegnazione di un termine entro il quale provvedere alla regolarizzazione degli inadempimenti contestati, la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, restando inoppugnato l’atto lesivo emesso dalla Commissione di Vigilanza, da cui la incensurabile declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Collegio di Garanzia con l’ordinanza n. 44 del 31.07.18.

Quanto alle nuove censure, non tempestivamente proposte davanti al giudice sportivo, le stesse sono inammissibili in quanto l’odierno ricorso risulta proposto ai sensi dell’art. 1, comma 648 legge 30.12.2018, n. 145, il quale, come già ricordato, prevede che “le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Ne consegue che tanto la locuzione usata dal legislatore, “possono essere riproposte”, quanto il riferimento all’art. 11 del c.p.a. lasciano intendere che il perimetro della controversia ovvero del thema decidendum resta segnato dal ricorso proposto avanti agli organi di giustizia sportiva (ma vedi anche T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 7.5.2019, n. 5697).

Ciò precisato, anche la domanda risarcitoria va respinta, non ravvisandosi la sussistenza di un atto illegittimo, né un comportamento colpevole della Federazione sportiva che abbia generato il danno lamentato ed atteso che lo stato di dissesto finanziario della società risulta accertato in via definitiva dalla Comunicazione dell’organo di vigilanza.

Deve, infatti, ribadirsi che il provvedimento della FGCI costituiva atto dovuto a seguito delle risultanze della Co.Vi.So.C. ovvero delle inadempienze individuate da tale Commissione, integranti il mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari richiesti, e della mancata impugnativa delle stesse nel termine del 16 luglio 2018.

Per quanto riguarda il ricorso della F.C. Bari avverso i medesimi atti impugnati dalla curatela fallimentare ed i motivi aggiunti, depositati il 6 giugno 2019, deve evidenziarsi che a seguito del Fallimento dichiarato a gennaio 2019, il ricorso della società è inammissibile per carenza di legittimazione processuale (rectius: di capacità processuale) in capo alla suddetta società.

Atteso che ai sensi dell’art. 43 L.F., nelle controversie, anche in corso, relative a diritti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, sta in giudizio il Curatore, mentre il fallito può intervenire nel giudizio esclusivamente per la tutela di diritti strettamente personali o in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, gli organi fallimentari siano rimasti inerti manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, la società fallita è priva di legittimazione.

Atteso che non si versa in nessuno dei casi nei quali è ammessa la costituzione in giudizio del fallito, dal momento che il curatore ha proposto identico ricorso e lo ha fatto in data anteriore, il ricorso va dichiarato inammissibile per i motivi sopra esposti.

Per quanto riguarda la eccepita costituzione dell’Avvocatura a difesa del Coni, la stessa è avvenuta per errore ed è stata conseguentemente revocata, e non può comunque inficiare la costituzione del Comitato Olimpico, non essendo stata, all’evidenza, preceduta da alcuna autorizzazione.

I motivi aggiunti sono poi inammissibili anche sotto altro profilo, avendo ad oggetto gli atti di nomina del Commissario Straordinario e non “provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, oggetto delle controversie riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 1 comma 647 L. 145/18.

Tutto ciò premesso, i ricorsi, previa loro riunione, vanno dichiarati inammissibili per i motivi sopra esposti. Va infine respinta la domanda di risarcimento dei danni, in mancanza del presupposto della illegittimità dell’atto asseritamente causa del danno.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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