TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-12-23, n. 202217501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-12-23, n. 202217501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217501
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 17501/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10558/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10558 del 2020, proposto da
S-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Lubrano, Piero Pantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;



contro

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del Decreto -OMISSIS-, della -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo,

nonchè per la dichiarazione di nullità, per violazione/elusione e/o inottemperanza al giudicato, della sentenza del -OMISSIS-, da parte delle medesime statuizioni del Decreto -OMISSIS-, della -OMISSIS-, nonché da parte di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, allo stesso comunque connesso, nonchè, per l'accertamento - anche previa nomina di un commissario ad acta - della spettanza delle somme richieste dai ricorrenti, quantificate nella somma complessiva di euro -OMISSIS-

e, quindi, per la condanna

dell'Amministrazione resistente al versamento immediato a favore dei ricorrenti degli importi sopra indicati (o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in esito al presente giudizio); nonche' per la materiale esecuzione, anche da parte di un commissario ad acta previamente nominato, del versamento immediato a favore dei ricorrenti degli importi sopra indicati (o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in esito al presente giudizio).

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Nel presente giudizio la -OMISSIS--OMISSIS-nella loro qualità di soci e titolari di quote della -OMISSIS-, hanno impugnato il Decreto -OMISSIS-, chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, ovvero di dichiararlo nullo, per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del -OMISSIS-, istando altresì per il riconoscimento della spettanza e la condanna al pagamento della somma complessiva di euro -OMISSIS-

Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto l’immediato versamento della sorte capitale “sicura”, in quanto già riconosciuta in precedenza dall’Amministrazione, ma non materialmente versata, pari ad euro -OMISSIS-oltre iva.

La vicenda controversa si inquadra in un più ampio contenzioso, tra la -OMISSIS- -OMISSIS- del quale è opportuno ripercorrere brevemente le tappe salienti, al fine di una completa comprensione della fattispecie oggetto del presente giudizio.

La -OMISSIS- -OMISSIS- ha espletato funzioni di custode amministrativo titolare di una depositeria autorizzata per conto dello Stato in relazione a mezzi di trasporto sequestrati o confiscati, risultando destinataria, in tale veste, del provvedimento n.-OMISSIS-

Tale provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.L. 269/2003, conv. in legge 326/2003, è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n-OMISSIS-

Con tale decisione il Tribunale ha annullato il provvedimento, respingendo al contempo la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, in considerazione della necessità che l’amministrazione si rideterminasse in merito alla quantificazione delle somme dovute sulla base di quanto indicato nella pronuncia.

In particolare, il Giudice amministrativo ha ritenuto non corretto il computo delle somme spettanti alla -OMISSIS- a seguito dell’alienazione dei -OMISSIS-giacenti presso le depositerie autorizzate, disposta dall’art. 38 comma 2 del D.L. 269/2003, conv. in legge 326/2003, poi dichiarato incostituzionale con sentenza nr. -OMISSIS- Corte Costituzionale.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, quindi, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, “ai fini della rideterminazione dei corrispettivi dovuti per la custodia da parte dell’Amministrazione alla -OMISSIS- ricorrente, sulla base delle ordinarie tariffe vigenti ratione temporis”.

A seguito di tale decisione l’amministrazione ha riaperto l’istruttoria, rappresentando l’esistenza di una serie di anomalie nel computo dei veicoli, che hanno comportato la rideterminazione al ribasso dell’importo dovuto, quantificato dal Decreto prefettizio-OMISSIS-

In particolare, con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha rappresentato che dai controlli effettuati era emerso:

- che, con riferimento alla depositeria della ricorrente, n. -OMISSIS--OMISSIS-risultavano distrutti a causa di incendio, come da verbale dei Vigili del Fuoco del -OMISSIS-

- che l’area adibita al servizio di deposito e custodia de -OMISSIS- aveva una superficie pari a -OMISSIS-con una capacità di custodia non superiore a -OMISSIS--OMISSIS-affidati in custodia ad altra depositeria;

- che dall’analisi degli elenchi prefettizi redatti ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 571/1982, la -OMISSIS- -OMISSIS- era risultata presente quale depositeria giudiziaria dalla data del -OMISSIS-, con la conseguenza che potevano essere presi in considerazione, ai fini della liquidazione degli oneri custodiali, esclusivamente i -OMISSIS-affidati in custodia in tale lasso temporale.

A seguito di tali accertamenti, la rideterminazione dei compensi di custodia a favore della -OMISSIS-ricorrente è stata riferita solamente a n. -OMISSIS- con conseguente quantificazione finale in euro -OMISSIS-importo ben inferiore non sono alle richieste della ricorrente, ma anche rispetto alla somma riconosciuta nel -OMISSIS-

Con ricorso misto, per l’ottemperanza e per la cognizione, la -OMISSIS- -OMISSIS- i-OMISSIS-nella loro qualità di ex soci e titolari di quote della -OMISSIS-, hanno impugnato il citato decreto, chiedendone l’annullamento, ovvero la declaratoria di nullità per violazione/elusione del giudicato formatosi a seguito della sentenza -OMISSIS-

Il TAR ha respinto l’azione di ottemperanza (s-OMISSIS-consisteva nella riedizione del potere amministrativo di rideterminazione dei corrispettivi dovuti, senza ulteriori vincoli.

A seguito di tale decisione, al fine di rideterminare gli importi dovuti, l’Amministrazione aveva pertanto azionato un nuovo procedimento di accertamento e di computo delle somme spettanti alla ricorrente, quantificate nella diversa misura di-OMISSIS-OMISSIS-, che costituiva, pertanto, una chiara forma di esecuzione del dictum giudiziale.

Il Tribunale ha osservato, in particolare, che a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento amministrativo, l’amministrazione aveva il dovere di rideterminarsi riattivando (tutto) il procedimento amministrativo - ivi compresa l’istruttoria composta dagli accertamenti sui presupposti di fatto - prodromico all’emanazione del provvedimento finale e non solo il “tratto finale” del procedimento, escludendo gli accertamenti preliminari, come sostenuto dai ricorrenti.

Inoltre, il Tribunale, rilevato che i ricorrenti avevano dedotto sia censure di violazione o elusione del giudicato -OMISSIS-– chiedendo di dichiarare nullo il Decreto -OMISSIS- – sia censure di legittimità, riferite direttamente al medesimo Decreto -OMISSIS-, laddove considerato nuovo provvedimento amministrativo, emesso a seguito della riedizione del potere, ha disposto la conversione del rito in relazione all’azione ordinaria di annullamento, oggetto della presente decisione.

Avverso la sentenza che ha respinto il ricorso per l’ottemperanza hanno proposto appello i sigg.ri -OMISSIS-, nonché “a scopo meramente cautelativo” anche -OMISSIS- in liquidazione.

Gli appellanti hanno insistito nel sostenere la sussistenza di una violazione del giudicato, ritenendo di avere diritto alla somma di euro -OMISSIS-e deducendo che l’unica attività che avrebbe dovuto compiere l’Amministrazione, in esecuzione della sentenza -OMISSIS-, era quella di “rideterminazione” dei corrispettivi, sulla base delle tariffe ordinarie, ovvero quelle previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 571/1982 (vigente sino all’entrata in vigore dell’art. 38 del D.L. n. 269/2003, dichiarato incostituzionale nelle more del giudizio di fronte al TAR Lazio, dalla sentenza di Corte Costituzionale n. -OMISSIS-) fermi i presupposti oggettivi e soggettivi già riconosciuti nel-OMISSIS-

Sotto altro profilo, gli appellanti hanno osservato che il TAR aveva omesso di pronunciare sulla spettanza degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, e sulla rivalutazione monetaria.

Infine, gli appellanti hanno dedotto che la sentenza non

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