TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-02, n. 202302646
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 02646/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04441/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4441 del 2022, proposto da
CONDOMINIO P DI MARTINO, in persona dell’amministratore p.t. Pina Savino, rappresentato e difeso dall’Avv. I M, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
contro
COMUNE DI BOSCOREALE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale del Comune di Boscoreale prot. n. 13940 del 26 maggio 2022, recante l’attestazione di non conformità urbanistica del fabbricato condominiale denominato Palazzo Di Martino;
b) di ogni atto consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il condominio ricorrente impugna la disposizione dirigenziale del Comune di Boscoreale prot. n. 13940 del 26 maggio 2022, recante l’attestazione di non conformità urbanistica del fabbricato condominiale denominato Palazzo Di Martino, adducendo una serie di vizi attinenti agli aspetti della violazione di legge e dell’eccesso di potere;
- l’avversato diniego di conformità urbanistica trova supporto nei seguenti due ordini di motivi, ognuno capace di sorreggere autonomamente la negativa determinazione comunale: i) il fabbricato, realizzato nel 1971 in assenza di idonea licenza edilizia, è stato oggetto nel 1977 di sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione irrogata ai sensi dell’art. 41 della legge n. 1150/1941, per cui, pur non potendo essere legittimamente demolito, ha conservato il crisma di abusività: infatti, la comminata sanzione pecuniaria, avente carattere riparatorio in sostituzione della sanzione ripristinatoria della demolizione, non è atta a rimuovere l’originaria situazione di antigiuridicità dell’immobile; ii) il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, reso il 28 ottobre 1977 per la cifra di £ 433.000.000 (pari agli odierni € 223.625,84), non è stato eseguito dall’originario trasgressore né dai successivi aventi causa, per cui il mancato pagamento della sanzione comunque impedirebbe che possano essere invocati effetti sananti ai fini urbanistico-edilizi;
Rilevato che le censure formulate in gravame avverso il suddetto provvedimento denegatorio possono essere così riassunte con riguardo al primo profilo motivazionale sopra descritto, inerente alla permanenza della connotazione di abusività del fabbricato:
a) siccome all’epoca di realizzazione del manufatto non esisteva il rimedio della fiscalizzazione dell’abuso, oggi previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, la scelta discrezionale