TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-12-22, n. 201601597

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-12-22, n. 201601597
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201601597
Data del deposito : 22 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2016

N. 01597/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2016, proposto da:
F G, A C, C C, rappresentati e difesi dagli avvocati L M C.F. MCHLGU56C13L750T, A S C.F. SCHLSN69D22L750J, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. E F in Torino, corso Francia, 58;

contro

Comune di Pontboset, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G M S C.F. SRCGNM61C21F902W, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 65;
Regione Valle D'Aosta non costituita in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza del Tribunale di Aosta in data 13.12.2009, n. 723/2009 depositata in data 31.12.2009, emessa inter partes nella causa civile RG. n. 1072/2005, nonchè della sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, in data 9.2.2011, depositata in data 13.05.2011, emessa inter partes nella causa civile n. 352/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontboset;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione dei difensori sull'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2016 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno proposto la presente azione al fine di ottenere l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Aosta in data 13.12.2009, n. 723/2009 depositata in data 31.12.2009, nonchè della sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, in data 9.2.2011, depositata in data 13.05.2011, con cui il Comune di Pontboset, ritenuto responsabile ex art 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso in data 26.11.2000 in cui perdeva la vita il Sig. Ilario Favretto e riportava lesioni la Sig. Claudia Centaninio, veniva condannato a risarcire ai Sigg. F G, A C, quali genitori del Sig. Ilario, la somma di € 150.000,00 ciascuno, oltre interessi moratori dal 26.11.2000, al saldo, e alla Sig. Claudia Centanino la somma di € 511.000,00 quale ristoro del danno conseguente al decesso del marito e la somma di € 285.937,14 quale risarcimento dei danni subiti, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo.

Con sentenza n. 857 del 17.5.2016 il ricorso veniva accolto e per l’effetto veniva ordinato all’Amministrazione Comunale di dare esecuzione al giudicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme oggetto di condanna, nel termine di giorni 30 dalla notificazione della sentenza, fermi restando gli eventuali limiti conseguenti all’applicazione dell’art. 159 d. lgs. n. 267 del 2000.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Banca d’Italia, sede di Torino, (con facoltà di delega ad uno o più funzionari di sua fiducia dello stesso Ufficio).

A seguito di comunicazione del Direttore della Banca d’Italia, con ordinanza n.1060 del 13.7.2016, il Collegio provvedeva alla sostituzione del Commissario, incaricando il Direttore della direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Ministero dell’interno, avendo il Comune presentato istanza al Ministero dell’Interno, al fine di accedere al fondo istituito dall’art 4 d.l. n. 113 del 24 giugno 2016, per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

Il difensore del Comune ha depositato in data 8 novembre 2016 la delibera consiliare n. 28 del 28 ottobre 2016 di approvazione dell’accordo di dilazione del pagamento del debito a favore dei ricorrenti, nonché copia dell’accordo stesso, in base al quale viene stabilita la seguente rateizzazione dei pagamenti, dopo aver dato atto che è stata versata medio tempore la somma di € 420.000,00:

€ 711.893,69 entro e non oltre il 28.11.2017;

€ 700.000,00 entro e non oltre il 30.6.2017;

il saldo del residuo capitale, interessi e spese del giudizio di ottemperanza, come liquidate dal Giudice amministrativo, entro e non oltre il 30.05.2018.

Il Commissario ad acta ha inviato due note al TAR, informando sugli atti assunti medio tempore.

Alla camera di consiglio del 30 novembre 2016 i difensori dei ricorrenti hanno chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte dell’accordo raggiunto con il Comune, insistendo sulle spese del presente giudizio.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nel dispositivo.

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