TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-12-31, n. 202102410
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Pubblicato il 31/12/2021
N. 02410/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2021, proposto da:
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. P L, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti E F V, N G, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del provvedimento della Regione Calabria del 29.01.2021, prot. n. 38593.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 30.06.2020, con deliberazione della deputazione amministrativa n. 186, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino adottava gli atti del bilancio consuntivo 2019, poi trasmessi al revisore unico contabile il 6.07.2020.
Da una verifica iniziale, il revisore unico -nominato con delibera del Presidente della Giunta Regionale ed organo di controllo all’interno del Consorzio- rilevava alcune criticità e, pertanto, chiedeva al medesimo Consorzio di effettuare i prescritti correttivi, eseguiti con note prot. 4812 dell’8.10.2020 e n. 5438 del 10.12.2020, allegate al parere del revisore unico prot. 5478 del 17.12.2020, in conformità alle previsioni di cui alla L.R. n. 11/2003.
Il competente revisore unico esprimeva quindi parere positivo all’approvazione del bilancio, riconoscendo la corretta predisposizione del documento contabile ed attestando la veridicità, la trasparenza e la congruità di quanto contenuto nel bilancio consuntivo.
Il 29.01.2021, con atto prot. n. 38593 del 29.01.2021, la Struttura di Controllo sugli atti e provvedimenti dei Consorzi di Bonifica annullava tuttavia il provvedimento di adozione del bilancio consuntivo 2019 in ragione: della mancata corrispondenza tra le risultanze di cassa di cui al conto del tesoriere e relativi valori riportati nel conto del bilancio;dell’indicazione di maggiori accertamenti effettuati in conto competenza 2019 con riferimento al totale dei trasferimenti -manodopera, spese generali e forniture- relativi alla realizzazione delle attività di cui al piano attuativo di forestazione anno 2019, rispetto alle assegnazioni previste dalla Regione Calabria;dello sforamento dei residui attivi rispetto alle entrate accertate al 31.12.2019 e contro il trasferimento massimo previsto dalla Regione Calabria, con residui, privi di esigibilità, pari ad euro 76.059,20;della presenza di elevata mole di residui attivi, denotante la scarsa propensione dell’Ente alla loro riscossione;della mancanza di realizzazione di interventi di risanamento richiesti dall’organo di controllo in sede di esame di rendicontazione relativo all’esercizio 2018;dell’assenza di misure finalizzate a contenere il disavanzo di gestione;della mancata conformità del documento contabile all’art. 39 L. R. n. 11/2003.
Il revisore unico dei conti con nota dell’11.03.2021 trasmetteva delle osservazioni, contestando la determinazione della Struttura di Controllo ma senza ottenere riscontro.
Avverso il provvedimento n. 38593/2021 insorge quindi l’esponente, lamentando la violazione degli artt. 19 e ss. L.R. n. 12/1992, la carenza di motivazione, la violazione e L.R. 11/2003 e il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
2. Resiste la Regione Calabria, che confuta le avverse doglianze, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. In sede cautelare, con ordinanza n. 285/2021 è stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, sull’assunto che “ le ragioni più importanti, tra quelle che hanno indotto la Struttura di Controllo a non approvare la deliberazione consortile, appaiono attenere non tanto alla corretta formulazione del conto consuntivo…, quanto piuttosto al diverso profilo della corretta gestione economica e finanziaria del Consorzio ”.
4. All’udienza pubblica del 15 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con la prima doglianza il Consorzio deduce la violazione della L.R. n. 11/2003 -disciplinando invece la L.R. n. 12/1992 l’attività dei disciolti Co.Re.Co.- in quanto la Struttura di Controllo avrebbe eseguito un vaglio di merito in luogo della prevista verifica di legittimità del documento contabile.
La censura è suscettibile di favorevole apprezzamento e il ricorso risulta quindi fondato, in linea con il precedente di recente espresso dalla Sezione in analoga controversia (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19 ottobre 2021, n. 1820).
Occorre premettere che l’art. 39 L.R. n. 11/2003 stabilisce che “ I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a princìpi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. … ”.
Rileva quindi il Collegio che il conto consuntivo è il documento contabile che riassume l'andamento finanziario dell'ente in un determinato periodo di tempo, corrispondente all'anno finanziario, riportando le variazioni intervenute sotto il profilo economico-patrimoniale in quell'arco temporale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 luglio 2015, n. 3671).
Tale osservazione, in uno alla portata precettiva dell’art. 39 L.R. n. 11/2003, rende evidente come il controllo di legittimità del conto consuntivo non possa divenire uno strumento surrettizio di valutazione nel merito della gestione economico finanziaria dell’Ente. Invero, il conto consuntivo può ben essere legittimo anche laddove la gestione economico-finanziaria del consorzio sia stata irragionevole e scriteriata, purché il conto rappresenti in maniera veritiera, chiara e trasparente le vicende patrimoniali verificatesi nel corso dell’esercizio finanziario.
Trasponendo i riportati assunti alla fattispecie, emerge che le ragioni fondanti che hanno indotto l’amministrazione regionale ad annullare il conto consuntivo del Consorzio ricorrente sconfinano ampiamente nel merito, laddove si osserva:
- “che sono riportati maggiori accertamenti effettuati in conto competenza 2019, con riferimento al totale dei trasferimenti (manodopera, spese generali e forniture) relativi alla realizzazione delle attività di cui al Piano Attuativo di Forestazione anno 2019, rispetto alle assegnazioni previste dalla Regione Calabria;… il totale delle relative entrate accertate alla data del 31.12.2019 è pari a € 9.851.662, contro un trasferimento massimo previsto di cui al quadro economico assestato del Piano Attuativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 11.12.2019 di € 9.775.602,80, con la conseguente costituzione di maggiori residui attivi, privi di effettiva esigibilità, per complessivi € 76.059,20 ”;
- “ che, sempre con riferimento agli equilibri di bilancio, è presente un’elevata mole di residui attivi che denota la scarsa propensione dell’Ente alla loro riscossione;… la suddetta mole di residui attivi, in assenza di un corrispondente Fondo di accantonamento per crediti di dubbia esigibilità per far fronte al rischio di insolvenza, rischia di alterare il risultato di amministrazione di cui al conto del bilancio (nonché il risultato inerente la situazione patrimoniale dell’Ente di cui alle risultanze nello Stato Patrimoniale, stante i conseguenti maggiori crediti nello stesso riportati e non dovuti) con il conseguente mancato rispetto del principio di veridicità dei bilanci ”;
- « che non risulta, per come riportato nel parere del Revisore dei Conti del Consorzio, la concreta ed effettiva realizzazione degli interventi di risanamento richiesti dallo stesso Organo di controllo all’Ente in sede di esame di rendiconto relativo all’esercizio 2018, in ragione del fatto che non risultava adottata alcuna misura di contenimento del disavanzo, per cui, al fine di evitare un peggioramento della situazione complessiva, si riteneva “improcrastinabile” l’avvio delle azioni di risanamento previste nella relazione, richieste dal Revisore, e nel piano industriale, sulle quali “si ribadisce, si basa la sopravvivenza dell’Ente”;… oltre all’effettiva mancata attuazione delle misure di contenimento richieste, il peggioramento prospettato si è, di fatto, realizzato in termini di disavanzo di amministrazione, considerato che i valori accertati dello stesso hanno avuto la seguente evoluzione nel corso del triennio 2017/2019: euro - 4.836.279,18 al 31.12.2017, euro -6.023.032,18 al 31.12.2018, euro -6.566.669,21 al 31.12.2019;con riferimento al risultato della gestione di competenza 2019, lo stesso continua mantenere un valore negativo che determina un disavanzo che incide negativamente sul risultato di amministrazione ».
Sotto distinto e concorrente profilo, rileva inoltre il Collegio che la mancata corrispondenza tra le risultanze di cassa di cui al conto del tesoriere e i relativi valori riportati nel conto del bilancio è stimata nella sola misura di 0,5 centesimi -cioè la differenza tra l’importo di euro 17.698.884,95 riportato in conto riscossioni e quello di euro 17.698.885,00 riportato dal tesoriere- discrasia in sé inidonea, in ragione del canone di ragionevolezza, ad inficiare la legittimità del documento contabile.
6. In conclusione, il ricorso si rivela fondato, giacché la caducazione del bilancio consuntivo 2019 è stata disposta sulla base di presupposti diversi da quelli individuati dalla norma applicabile.
A ciò consegue l’annullamento della gravata statuizione, con assorbimento delle residue censure.
7. La natura pubblica delle parti consente di compensare le spese di lite.