TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2011-01-27, n. 201100051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2011-01-27, n. 201100051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201100051
Data del deposito : 27 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00620/2010 REG.RIC.

N. 00051/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00620/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2010, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto presso Ezio Novelli Avv. in Trieste, via Coroneo 21;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Pordenone dd. 1.6.2010, notificato il 27.10.2010, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata in data 4.9.2008;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo che gli è stato denegato per la mancanza dei requisiti minimi previsti dall’art. 26 comma 3 e art. 6 comma 5 d.lgs 286/98.

Deduce il vizio di violazione di legge, eccesso di potere e motivazione assente, carente e contraddittoria, sostanzialmente rivendicando la mancata considerazione delle particolarità dovute alla necessità di avviamento di un’attività economica in proprio, quale il call center di cui il ricorrente è titolare. Il ricorrente sottolinea che il bilancio provvisorio al 30.9.2010 già evidenzia un attivo e che la Questura, pur evidenziando l’esistenza di un’attività economica produttiva di reddito, non ha tenuto conto del fatto che l’avvio delle attività commerciali implica una perdita di esercizio iniziale, recuperabile nel medio periodo, ed a cui il ricorrente ha comunque potuto far fronte grazie alla rete familiare su cui può contare.

Osserva il Collegio che l’art. 26 comma 3 del d.lgs 286/98 subordina il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo alla prova del possesso di un requisito reddituale proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

La ratio della norma è evidentemente quella di evitare la possibilità di un aggravio per il pubblico erario quale deriverebbe dall'esercizio del diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla p.a., riconosciuto ai soggiornanti, da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito, per cui il legislatore vuole evitare l'inserimento nella collettività degli utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle prestazioni sociali di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti, come puntualizzato anche di recente dal Consiglio Stato , sez. VI, 03 marzo 2010 , n. 1238.

La modifica normativa che ha interessato tale norma ancora nel 2002 eliminando la precedente previsione alternativa al reddito “di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato” dimostra l’impossibilità di compensare la riscontrata mancanza reddituale con qualsiasi riferimento a supporti familiari o altro.

Nel caso di specie, pertanto, non avendo potuto il ricorrente dimostrare il possesso di redditi sufficienti per il passato e neppure per l’anno 2010, dato che anche il bilancio provvisorio al 30.9.2010 non evidenzia un utile neanche lontanamente vicino a tale cifra, sicchè il rigetto si rivela atto dovuto (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 febbraio 2009 , n. 1448;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 19 giugno 2008 , n. 6004;
T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 14 marzo 2008 , n. 293;
T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 31 maggio 2005 , n. 1911) ed il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

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