TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2010-10-27, n. 201000954

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2010-10-27, n. 201000954
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000954
Data del deposito : 27 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01586/2010 REG.RIC.

N. 00954/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01586/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2010, proposto dalla dr.ssa


G A, rappresentata e difesa dall’avv. A G e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40


contro

Ministero della Giustizia, Commissione Esami per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze e Commissione Esami per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento, pubblicato mediante affissione presso i locali della Corte di Appello di Firenze in data 21 giugno 2010, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2009 dalla Commissione Esami insediata presso la Corte di Appello di Firenze, a seguito di valutazione negativa espressa dalla Commissione Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato insediata presso la Corte di Appello di Catanzaro;

- del “Verbale revisione elaborati scritti” redatto il 18 febbraio 2010 dalla II^ Sottocommissione istituita presso la Commissione Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2009, insediata presso la Corte di Appello di Catanzaro, nella parte in cui esprime una valutazione degli elaborati della ricorrente in termini numericamente insufficienti per l’ammissione alla prova orale e nella parte in cui motiva verbalmente il punteggio numerico;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze e della Commissione Esami per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo;

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2010 il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza


Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta privo di fumus boni juris, in quanto il giudizio di insufficienza attribuito a tutte e tre le prove sostenute dalla ricorrente, anche se con valutazione numerica diversificata, non è infirmato dall’unicità della relativa motivazione: ben può ipotizzarsi, infatti, una diversa intensità, nelle tre prove, dei profili di insufficienza riscontrati dalla Commissione rispetto alle prove stesse (profili soltanto in via generale identici in tutte e tre le prove in questione);

Ritenuto, pertanto, che non sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010

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