TAR Perugia, sez. I, sentenza 2012-04-26, n. 201200152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2012-04-26, n. 201200152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201200152
Data del deposito : 26 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00448/2011 REG.RIC.

N. 00152/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00448/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2011, proposto da:
Effedi S.p.A., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti M F e M B V, con domicilio eletto presso il secondo in Perugia, via Cesarei, 4;



contro

Regione Umbria, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv. A R G e C I, con domicilio eletto presso la prima, in Perugia, corso Vannucci, 30;
Regione Umbria, Direzione Regionale Risorsa Umbra; Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico; Regione Umbria, Servizio Qualità Ambiente, Gestione Rifiuti ed Attività Estrattive; Regione Umbria, Servizio Valorizzazione Territorio e Tutela del Paesaggio Tecnologie dell'Informazione; Regione Umbria, Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico;
Comune di Gualdo Cattaneo;



nei confronti di

Provincia di Perugia;



per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale n. 4915 del 6.07.2011 (notificata alla ricorrente in data 13.07.2011 con la quale il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile disponeva “…. di sottoporre a procedura di valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) il Progetto relativo a: “Centrale Fotovoltaica di Potenza Kw 4.999” da realizzarsi in località Colle del Marchese, Via dell‘Oro, Comune di Gualdo Cattaneo — Provincia di Perugia, proposto...” da Effedi S.pa.;

- di ogni altro atto presupposto inerente e/o consequenziale con particolare riguardo al verbale della conferenza di servizi del 9.06.2011 ed ai pareri resi dagli uffici regionali nell’ambito della procedura di assoggettabilità a V.I.A. di seguito elencati a) parere prot 82502 del 7 06 2011 del Servizio Geologico e Sismico della Regione dell’Umbria, b) parere prot 82517 deI 8:06.11 del Servizio Qualità dell’Ambiente, Gestione Rifiuti ed Attività Estrattive della Regione dell’Umbria, c) parere prot 86832 del 16.06.2011 del Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell’informazione della Regione dell’Umbria; d) parere prot. 84830 del 14.06.11 del Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La Effedi s.p.a., espone di avere chiesto alla provincia di Perugia, con istanza acquisita al protocollo n. 0052308 in data 2 febbraio 2010 il rilascio di autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Gualdo Cattaneo, località Villa del Marchese di potenza pari a kW 5.896,80;

1.1. Durante il successivo procedimento con la modalità della conferenza di servizi, la ricorrente ha ottemperato a tutte le richieste rivoltale, compresa la riduzione dell’estensione e della potenza dell’impianto a 4,999,00 kW;

1.2. In occasione della quinta riunione della conferenza dei servizi in data 7 febbraio 2011, la Provincia ha sospeso il procedimento per permettere l’espletamento della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 10, l.r. 12/2010 in ragione della potenza superiore ad 1 mW dell’impianto proposto.

1.3. Con istanza in data 30 marzo 2011 assunta al n. 46981 di protocollo, la società Effedi chiedeva alla regione Umbria la verifica di assoggettabilità relativa all’impianto denominato Centrale Fotovoltaica di potenza kW 4.999, provvedendo ad eseguire le pubblicazioni previste sul BUR dell’Umbria e sul bollettino ufficiale del Comune.

1.4. Il Servizio VI Valutazioni ambientali, VIA, VAS e Sviluppo sostenibile comunicava alla ricorrente la procedibilità dell’istanza con nota prot. 76332 del 26 maggio 2011.

1.5. Nella successiva conferenza istruttoria tenutasi il 9 giugno 2011 solo alcuni servizi regionali avevano formulato il parere: in particolare non erano stati emessi i pareri del Servizio VII Valutazione del Territorio e Tutela del Paesaggio Tecnologie dell’informazione e del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico.

1.6. Con la determina n. 4915 del 6 luglio 2011, il Servizio Valutazioni ambientali, VIA, VAS e Sviluppo sostenibile ha disposto, sulla base delle risultanze della conferenza istruttoria e in particolare delle motivazioni contenute nel parere del competente Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio, di sottoporre il progetto a procedura di valutazione d’impatto ambientale.

2. Con quattro motivi articolati si afferma che il provvedimento avrebbe preso in considerazione il solo parere del Servizio VII Valutazione del Territorio e Tutela del Paesaggio Tecnologie dell’informazione nel quale erano richieste alla società Effedi integrazioni documentali. Si sostiene, inoltre che la determina dirigenziale non sarebbe stata preceduta da alcun avviso di avvio del procedimento, necessario tutte le volte che al provvedimento siano connessi effetti negativi. È poi contestata la congruità dei criteri che sarebbero stati imposti all’impresa ricorrente per integrare gli elaborati progettuali già presentati ed è infine censurato che l’amministrazione non abbia valorizzato anche il contenuto degli altri pareri acquisiti al procedimento.

2.1. Nella fase cautelare si è costituita la regione che ha delimitato l’ambito normativo applicabile all’istanza della ricorrente nell’art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 (nel testo in vigore prima degli emendamenti introdotti dal D.Lgs. n. 128/2010) e nella DGR n. 806 del 30 giugno 2008.

2.2. La società ricorrente ha controdedotto nella memoria proposta anteriormente all’udienza e altrettanto ha fatto la società ricorrente.

2.3. La società Effedi ha ulteriormente replicato.



DIRITTO

1. E’ impugnata la determinazione in epigrafe, n. 4915 del 6 luglio 2011, del Servizio Valutazioni ambientali, VIA, VAS e Sviluppo sostenibile della regione Umbria con la quale è stato disposto, sulla base delle risultanze della conferenza istruttoria e in particolare delle motivazioni contenute nel parere del competente Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio, di

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