TAR Venezia, sez. III, sentenza 2021-08-10, n. 202101008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2021-08-10, n. 202101008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101008
Data del deposito : 10 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2021

N. 01008/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01378/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’Amministratore di Sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ulss-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F B, C D, C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Azienda Ulss-OMISSIS-, Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell’Azienda Ulss-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda -OMISSIS- “-OMISSIS-”, Comune -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n.-OMISSIS-del 21.10.2020 con la quale-OMISSIS-determinava la compartecipazione a carico della ricorrente in “Euro 50,97 al giorno” computando l’intero “patrimonio mobiliare” ad eccezione del “borsellino annuo”;

- della -OMISSIS- in data 30.05.2017 del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 -OMISSIS- ad oggetto “modifica al Regolamento in materia di compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-, approvato con deliberazione della Conferenza-OMISSIS-del 25/02/2016” e del detto Regolamento;

- della deliberazione della Conferenza dei Sindaci-OMISSIS-del 25/02/2016 ad oggetto approvazione del “Regolamento attuativo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-” e del detto Regolamento;

- in parte qua, della Delibera della Giunta Regionale -OMISSIS- del 03.10.2013;

- della nota prot. -OMISSIS-del 15.12.2020 con la quale l'AULSS richiamava il Regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 con -OMISSIS-/2017;

- nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la compartecipazione al costo del servizio fruito dalla ricorrente presso la Comunità Alloggio “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (-OMISSIS-).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss-OMISSIS-, della Regione Veneto, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni Azienda Ulss-OMISSIS- e del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell’Azienda Ulss-OMISSIS-;

Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;

Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;

Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7 luglio 2021 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente, disabile grave invalida non autosufficiente 100%, impugna, con il presente ricorso, la nota del 21 ottobre 2020, con la quale la -OMISSIS- ha determinato la compartecipazione a carico della ricorrente alla retta per la struttura in cui è accolta, in “Euro 50,97 al giorno”, nonché gli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe.

Nel ricorso, in sintesi, si espone che:

- la ricorrente, signora -OMISSIS-, è stata riconosciuta “INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80)”;

- a causa dei rilevanti -OMISSIS-, a fare data dal 29 marzo 1990, veniva inserita nell’Istituto residenziale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (-OMISSIS-);

- in data 20 agosto 2007 veniva riconosciuta persona con handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92 con anamnesi “-OMISSIS-”;

- in data 26 febbraio 2009 veniva nominato amministratore di sostegno l’avv. -OMISSIS-;

- in data 17 febbraio 2014 veniva trasferita presso la Comunità Alloggio “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;

- non è proprietaria di alcun immobile ed ha come entrate una pensione cat. INVCIV -OMISSIS-, per l’importo mensile lordo di € 803,50 nel 2019 e di € 807,10 nel 2020 (più la tredicesima) e la pensione di reversibilità del padre -OMISSIS-, per € 565,91 mensili nel 2019 e € 567,97 mensili nel 2020 (più la tredicesima);

- l’ammontare della retta sociale è pari ad € 60,00 al giorno;

- in data 19 ottobre 2020, l’amministratore di sostegno inviava alla -OMISSIS- (delegata dai Comuni alla gestione della compartecipazione alla retta degli utenti delle strutture dell’area -OMISSIS-di cui alla

DGRV

1749/2013) l’ISEE della ricorrente - pari ad € 9.298,00 - “al fine della determinazione della compartecipazione alla retta”;

- con nota prot. n.-OMISSIS-del 21 ottobre 2020, la -OMISSIS-, “tenuto conto” della “DGRV -OMISSIS- del 3 ottobre 2013” che “prevede che la compartecipazione dell’utente alla retta sociale delle strutture del Dipartimento di -OMISSIS- debba essere determinato avuto riguardo alla situazione reddituale e patrimoniale degli ospiti ad eccezione di una quota borsellino da lasciare nelle disponibilità dell’utente” “e dell’attestazione ISEE del 11/02/2020”, comunicava che “l’utente è in grado di compartecipare alla quota sociale per un importo di Euro 50,97 al giorno più IVA se e in quanto dovuta”, come risultante dall’allegato foglio di calcolo, dove è indicato l’importo mensile di “€ 1.550,24” a carico dell’utente, il totale annuo di “€ 18.602,89” a carico dell’utente e la quota annuale totale a carico del Comune di “€ 3.297,11”;

- l’amministratore di sostegno invitava nuovamente la -OMISSIS- a rivedere l’importo della compartecipazione ma, con nota del 15 dicembre 2020 l’-OMISSIS- precisava che il calcolo della compartecipazione era stato effettuato in applicazione del Regolamento approvato con -OMISSIS-/2017 ai sensi del quale, “al fine di riservare le limitate risorse comunali ai casi di maggior bisogno”, la “quota da richiedersi all’utente” era determinata “dalla sommatoria di una quota fissa corrispondente alla somma percepita in funzione dei livelli di disabilità e non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 l)PCM n. 159/2013 e di una quota variabile calcolate in base all'attestazione ISEE del beneficiario ... ”.

2. La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento della -OMISSIS- impugnato e degli atti presupposti, tra cui il regolamento per la “compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-”, come modificato con -OMISSIS- del 2017 del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 della -OMISSIS-, e, in parte qua, la delibera della Giunta Regionale -OMISSIS- del 3 ottobre 2013, per i seguenti motivi di ricorso:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.;
Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009;
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21);
artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013;
art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016;
art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001;
artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000;
L.R.V. 1/2004;
ECCESSO DI POTERE: sviamento, travisamento e insussistenza dei presupposti di diritto;
carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste;
contraddittorietà;
violazione principi di eguaglianza, di non discriminazione della persona disabile, equità, imparzialità
.

Il provvedimento impugnato e i relativi atti presupposti sarebbero illegittimi in quanto, al fine di determinare la compartecipazione comunale alla retta di residenzialità, utilizzerebbero criteri del tutto avulsi dall’ISEE, in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento.

La DGR Veneto -OMISSIS-/2013, infatti, prevederebbe che la compartecipazione dell’utente alla retta sociale delle strutture del Dipartimento di -OMISSIS-debba essere determinata avuto riguardo alla situazione reddituale e patrimoniale degli ospiti ad eccezione di una quota borsellino da lasciare nelle disponibilità dell’utente, senza considerare criterio dell’ISEE previsto dal

DPCM

159/2013;
ciò in patente violazione con il criterio stesso recepito dalla Regione nella L.R.V. 1/2004.

Il Regolamento del Comitato dei Sindaci, come modificato dalla delibera del 30 maggio 2017, con riferimento alla quota sociale, opererebbe una suddivisione in quota fissa (“corrispondente alla somma percepita in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza”) e quota variabile (pari ad una “percentuale della retta, calcolata in base all’ISEE”), la somma delle quali determinerebbe il quantum a carico dell’utente.

La -OMISSIS-, come da prospetto allegato alla nota impugnata del 21 ottobre 2020, a fronte di una retta giornaliera di € 60,00, pur considerando il valore dell’ISEE della ricorrente (pari ad € 9.289,00), ha determinato la “quota totale a carico utente” in € 18.602,89” annui e la “quota totale a carico utente mensile” in “€ 1.550,24”. Risultato che deriverebbe dalla differenza tra l’intera retta annua (€ 60x365=€ 21.900,00) e l’importo annuo del “borsellino” ivi indicato: € 21.900,00-€ 3.298,00= € 18.602,00.

Tale disciplina sarebbe, quindi, illegittima in quanto in evidente contrasto con la disciplina di riferimento, nazionale e regionale, in materia di compartecipazione dei disabili alla retta di inserimento in strutture residenziali, ponendo a carico della ricorrente una compartecipazione del tutto svincolata dall’ISEE, che, invece, secondo la giurisprudenza consolidata in materia costituisce l’unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito”;

II) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016;
Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità;
artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.;
artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000;
art. 34 D.Lgs. 601/1973;
art. 1 L. 188/1971;
art. 1 L. 18/1890;
ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile;
difetto di istruttoria.

La DGR Veneto -OMISSIS-/2013, il Regolamento e le note attuative impugnate sarebbero illegittime in quanto andrebbero ad intaccare in toto le indennità percepite dalla ricorrente in ragione della sua disabilità. Il totale della pensione INVCIV (comprensiva dell’indennità di accompagnamento) sommato alla pensione di reversibilità, non sarebbe sufficiente per coprire il quantum di compartecipazione determinato dalla AULSS. E ciò avverrebbe in attuazione della DGR Veneto -OMISSIS-/2013. Ma così facendo si finisce per computare ai fini della compartecipazione alla retta i sussidi esenti che, invece, ai sensi dell’art. 2 sexies D.L. 42/2016 come convertito dalla legge 89/2016) non rientrano nell’ISEE. Privare la ricorrente in toto di detti sussidi costituirebbe una grave violazione delle “norme di legge – e prima ancora costituzionali ed internazionali- che tutelano i diritti della persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi necessari per vivere nella ripartizione del costo dei servizi socio-assistenziali” ed equivarrebbe ad incidere sulla stessa dignità di vita del disabile, precludendogli ogni tipo di protezione e miglioramento anche in prospettiva futura. Per cui, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche per difetto di istruttoria e travisamento, nonchè violazione del principio di proporzionalità e del principio di indipendenza della persona disabile.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 3, 5, 12, 17, 19, 25, 28;
Cost. artt. 3, 53;
art. 1 L. 104/1992;
ECCESSO DI POTERE: violazione principio indipendenza, dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile;
violazione principio proporzionalità;
illogicità ed ingiustizia manifesta;
difetto di istruttoria
.

Gli atti impugnati priverebbero la ricorrente di ogni entrata, in quanto l’importo posto a carico della stessa, pari alla somma mensile di € 1.550,24, sarebbe superiore alla somma di pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e pensione di reversibilità. E ciò precluderebbe alla ricorrente di conservare quanto necessario per fare fronte alle indispensabili spese personali che ogni anno l’AdS rendiconta al Giudice tutelare. Con conseguente lesione dei principi di “dignità intrinseca, autonomia individuale – compresa la liberà di compiere le proprie scelte – e indipendenza” tutelati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed, ancora prima, dalla L. 104/1992 nell’art.

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