TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-03-26, n. 201403332
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N. 03332/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12911/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12911 del 2013, proposto, ex art. 117 c.p.a., da:
Gilgamesh società a responsabilità limitata unipersonale, in persona dell’Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Dell'Anno e G L P, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Umberto Saba, 54/C;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t. e del dirigente p.t. del settore VI, Edilizia Privata urbanistica ed Assetto del Territorio, non costituito;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., n.c.;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Pomezia sull'atto di significazione e diffida del 18/10/2013, trasmesso a mezzo PEC in data 21.10.2013 e consegnato in pari data, con il quale il Comune predetto, in persona delle Autorità intimate, è stato diffidato a concludere il procedimento avviato d’ufficio con nota prot. 74212 del 6.9.2013, con la quale “al fine di procedere ad una verifica di tutto l’iter procedurale della pratica di che trattasi”, è stato sospesa “fino all’acquisizione di tutti gli eventuali pareri di Enti esterni interessati, l’adozione di tutti gli atti consequenziali già emessi e/o previsti nella convenzione stipulata tra la Gilgamesh s.r.l. ed il Comune di Pomezia, subordinando il tutto all’esito favorevole della verifica d’ufficio”;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima diffida mediante l’adozione dl provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Prospetta e documenta quanto segue la ricorrente società Gilgamesh:
- di aver presentato al Comune di Pomezia in data 30 giugno 2005 un Programma Integrato di Intervento denominato "Progetto di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale dell'area dismessa ex Feal" (di seguito P I I ex Feal), successivamente aggiornato (prot. 93660 del 10 novembre 2009 e prot. 97932 del 23 novembre 2009) su richiesta dell' Amministrazione comunale in seguito alla sopravvenuta LR 21/2009;
- che il P I I ex Feal è stato adottato dal Comune di Pomezia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 dell’11 dicembre 2009;
- che l'Amministrazione comunale ha trasmesso il P I I ex Feal alla Regione Lazio, per l'approvazione di competenza, con nota prot. 28559 del 7 aprile 2010, integrando successivamente la documentazione in data 27 aprile 2011 prot. 29553;
- che trascorso circa un anno dall'ultima integrazione, in seguito a diffida della Soc. Gilgamesh, il Comune di Pomezia con determinazione dirigenziale n. 15 del 2 aprile 2012 ha preso atto dell'intervenuta approvazione in via tacita del P I I ex Feal ai sensi dell'art. 5 della LR 36/1987 richiamato dall'art. 5, comma 2, della LR 22/1997;
- che la Convenzione accessiva al P I I ex Feal è stata sottoscritta tra il Comune di Pomezia e la Società Gilgamesh in data 25 giugno 2012, regolarmente registrata e trascritta (Rep. n. 4317 - Raccolta n. 2789);
- che la Società Gilgamesh, per la parte di competenza, ha dato attuazione alla Convenzione. In particolare in data 13 luglio 2012 prot. 56808 è stata presentata la DIA per la demolizione del fabbricato come previsto dall'art. 17, i cui lavori sono terminati in data 8 marzo 2013, come da comunicazione pervenuta all'Amministrazione il 2 agosto 2013;
- che in data 17 dicembre 2012 la Società ha presentato una proposta di Variazione in assestamento alla zonizzazione ai sensi dell'art. 12 della convenzione e dell' art. 10 delle N. T .A, approvata con determinazione dirigenziale del 6 giugno 2013;
- che inopinatamente, a distanza di circa 8 anni dalla presentazione del progetto, dopo la sottoscrizione della convenzione e perfino dopo l'avvio dell'esecuzione della medesima, con nota prot. 74212 del 6 settembre 2013, il Dirigente del Settore VI, Edilizia Privata Urbanistica ed Assetto del Territorio - S.U.E., "al fine di procedere ad una verifica di tutto l'iter procedurale della pratica di che trattasi", ha sospeso "fino all' acquisizione di tutti gli eventuali pareri di Enti esterni interessati, l'adozione di tutti gli atti conseguenzia1i già emessi e/o previsti nella convenzione stipulata tra la Gilgamesh s.r.l. ed il Comune di Pomezia, subordinando il tutto all’esito favorevole della verifica d’ufficio”;
- che la ricorrente ha quindi acquisito, in sede di accesso, in data 12.10.2013, la nota del 5.9.2013, richiamata nel provvedimento suddetto dal Comune di Pomezia, e che evidenzierebbe “presunte gravi inadempienza relative all’acquisizione dei pareri vincolanti nell’iter formativo del P. I. I.”;
- che la ricorrente ha anche chiesto, il 12.9.2013, la convocazione di una conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli Enti interessati alla verifica in questione e che tuttavia, non avendo ricevuto notizie della ripetuta verifica, ha successivamente diffidato il Comune, in data 21.10.2013, a concludere il procedimento entro e non oltre 15 gg..
Peraltro, essendo scaduto detto termine senza che il Comune si sia dato carico di provvedere, insta la ricorrente censurando davanti a questo TAR il comportamento omissivo dell’Amministrazione, per i seguenti motivi:
- Violazione di legge (art. 2 legge n. 241/90 e s.m.i.;art. 4 della L.R. Lazio n. 22/1997). Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della l. n. 241/90 e s.m.i.. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è fondato, essendo illegittima, per i motivi rappresentati dalla ricorrente (che tra l’altro ha anche chiesto la convocazione di una conferenza di servizi e si è resa disponibile ad un incontro con il Sindaco), l’inerzia mantenuta dal Comune di Pomezia, il quale, dopo aver avviato un procedimento di verifica d’ufficio del Programma Integrato in questione, non lo ha poi concluso nei termini sanciti dall’art. 2 della Legge n. 241/90 (30 gg. dall’avvio del procedimento iniziato d’ufficio) e nemmeno in quelli (ove si voglia tenere conto del principio del contrarius actus) di 90 gg. previsti dalla L.R. Lazio n. 22/1997 che assegna al Comune 90 gg. di tempo per l’adozione dei programmi integrati in variante allo strumento urbanistico generale.
L’inerzia del Comune di Pomezia è stata il legittimante mantenuta anche dopo la diffida a provvedere notificata dall’istante, per cui non resta al Collegio che accogliere il ricorso di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 117 del c.p.a., dovendosi per l’effetto ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento come sopra avviato di verifica d’ufficio, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Si preavverte che, in caso di persistente inerzia oltre il termine suddetto, provvederà in via sostitutiva, a richiesta della ricorrente e con spese a carico del Comune, nel successivo termine di giorni 30, un Commissario ad acta che viene sin d’ora nominato dal Collegio nella persona del Prefetto di Roma o di un funzionario di Prefettura designato dal titolare dell’Ufficio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a carico del Comune di Pomezia (mentre sono compensate nei rapporti con l’intimata Regione Lazio).