TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-03-10, n. 202000633
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Testo completo
Pubblicato il 10/03/2020
N. 00633/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2018, proposto da
R L S, rappresentata e difesa dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via F. Riso 39;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Soprintendenza Bb.Cc.Aa. - Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Libero Consorzio Comunale di Ragusa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145;
per l'annullamento
- del D.A. n. 56/GAB del 13/02/2018, mai notificato o comunicato alla ricorrente, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, ha decretato che la variante al p.r.g. per il cambio di destinazione urbanistica dell'area di proprietà della ditta La Spina “sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. 152/06”;
-di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenziali e connessi, anche non conosciuti o non espressamente menzionati, ivi compresi, ove occorra:
- il parere C.T.S. n. 24 del 24/01/2018, richiamato nel citato D.A. n. 56/GAB del 13/02/2018 e mai notificato o comunicato alla ricorrente, sul cui contenuto si fonda il D.A. n. 56/GAB del 13/02/2018;
- la nota prot. 1778 U.O.03 del 15/06/2017, mai notificata o comunicata alla ricorrente, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa ha espresso parere contrario alla variante; - la nota prot. 21413 del 27/06/2017 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, mai notificata o comunicata alla ricorrente, il cui contenuto è desumibile dal parere C.T.S. n. 24 del 24/01/2018, che manifesta alcune criticità in merito alla variante richiesta dalla ricorrente;
- la nota dell'Assessorato Regionale Agricoltura prot. n. 15370 del 20/06/2017, mai notificata o comunicata alla ricorrente, che manifesta alcune criticità in merito alla variante richiesta dalla ricorrente;
- ogni altro atto e/o provvedimento richiamato nei superiori atti, con il quale sono state evidenziate presunte criticità alla richiesta variante del p.r.g. e che ha condotto alla decisione di assoggettare la variante in questione alla procedura di V.A.S..
per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni ingiusti derivanti dagli atti impugnati, da determinarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria, di Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e della Soprintendenza Bb.Cc.Aa. - Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 la dott.ssa M S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente espone di essere proprietaria di un vasto appezzamento di terreno nel Comune di Vittoria – Frazione di Scoglitti, per il quale in data 07/01/2014 chiedeva al Comune di Vittoria l’approvazione di una variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero, da zona “E” agricola a z.t.o. “CA”- zone territoriali omogenee per insediamenti alberghieri.
La ricorrente precisa che:
-con deliberazione n. 7 del 29/01/2015, il Consiglio Comunale di Vittoria approvava l’autorizzazione a procedere alla variante al P.R.G. da zona “E” – zona agricola a z.t.o. “CA” – zona per insediamenti alberghieri;
-si avviava un procedimento, nel quale intervenivano la Soprindentenza BB.CC.AA di Ragusa, il Genio Civile di Ragusa, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed altre Amministrazioni;
- con D.A. n. 56/GAB del 13/02/2018 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, decretava che la variante in questione fosse da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. 152/06;
-tale decisione richiamava, tra gli altri, il parere C.T.S. n. 24 del 24/01/2018, la nota prot. 1778 U.O.03 del 15/06/2017 (con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa aveva espresso parere contrario alla variante), la nota prot. 21413 del 27/06/2017 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa (che aveva manifestato alcune criticità in merito alla variante) e la nota dell'Assessorato Regionale Agricoltura prot. n. 15370 del 20/06/2017 (che aveva, parimenti, manifestato alcune criticità in merito alla variante richiesta dalla ricorrente).
Quest’ultima impugna tutti gli atti fin qui menzionati, lamentandone la illegittimità, sotto un primo profilo, adducendo che la richiesta di variante ed il progetto non rientrano nel novero di procedimenti assoggettabili a V.A.S.
Sotto un secondo profilo, parte ricorrente deduce che, anche a voler ritenere il progetto in questione rientrante nel novero dei piani o dei programmi assoggettabili a V.A.S., l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere, data l’assenza di profili di criticità ambientale, la necessità della valutazione ambientale strategica.
Sotto un terzo profilo, a dimostrazione della non assoggettabilità a V.A.S. del progetto e della richiesta di variante, la ricorrente censura le determinazioni critiche emerse da tutti gli atti adottati nel corso del procedimento, dalle diverse autorità coinvolte (nota prot. 110/lav del 27/06/2017 dell’ASP di Ragusa, nota prot. 21413 del 27/06/2017 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nota dell’Assessorato Regionale Agricoltura prot. n. 15370 del 20/06/2017 e nota prot. 1778 U.O. 03 del 15/06/2017 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa).
Al riguardo, la ricorrente argomenta l’erroneità ed illegittimità delle determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti alla stregua delle previsioni di cui agli artt. 35 della l.r. 30/1997 e 89 c. 3 della l.r. 6/2001.
Si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione Regionale che il Comune di Vittoria, il quale eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
Nella camera di consiglio del 24/05/2018 parte ricorrente ha rinunziato alla domanda cautelare.
All’udienza del 28 febbraio 2019 è stata adottata l’ordinanza collegiale istruttoria n.392/2019 del seguente tenore:
<Ritenuto indispensabile, ai fini dell’esame delle censure sollevate avverso la nota prot. 1778 U.O.03 del 15/06/2017, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa ha espresso parere contrario alla variante, un approfondimento istruttorio relativo ai dati indicati infra, sub “1”, “2”, “3” e “4”;
Ritenuto altresì indispensabile, ai fini dell’esame delle censure avverso la decisione di assoggettamento della variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (avuto riguardo al combinato disposto dell’articolo 6 c.2 DLGS 152/2006 ed allegato IV sub “8” della medesima legge), chiarire l’esatta volumetria complessiva delle opere oggetto di variante, in considerazione della discrasia esistente all’interno della relazione tecnica prodotta dalla ditta (all.1 al ricorso introduttivo), ove, alle pagine 13/16 la somma della volumetria prevista per i singoli corpi di fabbrica risulta inferiore a 25.000 m3, ma la “volumetria di progetto” viene indicata a pagina 17 della stessa relazione in 33.338 m³;
tanto premesso, si dispone che il Comune di Vittoria trasmetta documentati chiarimenti contenuti in una relazione corredata dai necessari documenti con riferimento alle seguenti circostanze:
1) se, alla data di adozione della variante, esistessero nel Comune in questione aree destinate ad insediamenti turistico ricettivi;
2) se esistesse nell’area di intervento un precedente insediamento produttivo, come asserito da parte ricorrente; in caso affermativo, ne venga precisata tipologia e consistenza;
3) se l’area per cui è causa fosse inserita in patti territoriali o contratti d’area, trasmettendo, in caso affermativo, eventuale documentazione dalla quale si evinca che parte ricorrente abbia prestato adesione a strumenti di programmazione negoziata;
4) quadro generale dello stato delle urbanizzazioni nell’area oggetto di variante, con specifico riferimento a quanto riportato a pagina 17, ultimo capoverso, del RAP allegato alla nota comunale prodotta come documento numero 17;
5) documentati chiarimenti circa la volumetria totale dell’intervento oggetto di variante;>.
Veniva contestualmente richiesto al Comune di trasmettere una copia leggibile della deliberazione consiliare numero 7/2015 comprensiva della proposta e dei relativi pareri.
In esito agli incombenti istruttori disposti dalla Sezione, il Comune, il 7 gennaio 2020, ha trasmesso un’articolata relazione, con la quale ha riferito
1) sul quesito n. 1: che la deliberazione numero 7/2015 consiste in un mero atto di indirizzo, e che “nel territorio sono presenti altre aree, individuate dagli strumenti urbanistici, quali zone “CA”