TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-03-13, n. 202300787

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-03-13, n. 202300787
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300787
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 00787/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01883/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2021, proposto da
Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Catalano in Palermo, via Galletti, 111;

contro

Comune di Canicattì, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 1034/2018 – R.G.N. 991/2018, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 13/09/2018 e depositato in Cancelleria in pari data, notificato in data 28/09/2018 al COMUNE, dichiarato definitivamente esecutivo con in data 26/03/2019, con apposizione della formula di definitiva esecutorietà in data 17/04/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canicattì;

Vista l’ordinanza n. 1118/2022;

Vista l’istanza del Comune di Canicattì del 19/01/2023 e la relativa documentazione a corredo;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;


Premesso che con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al D.I. n. 1034/2018 emesso dal tribunale di Palermo;

Considerato che nel costituirsi in giudizio il Comune resistente ha evidenziato: a) di aver fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale mediante l’adozione della deliberazione di cui all’art. 243 bis D.lgs. 267/2000, giusta delibera n. 70 dell’11/12/2018;
b) di aver adottato la Deliberazione n. 22 del 30/03/2019 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario, trasmesso la Ministero e alla Corte dei Conti per l’approvazione;

Considerato che con ordinanza n. 118/2022 il giudizio è stato sospeso, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 243-bis comma 4 del D.Lgs. n. 267/200 ai sensi del quale, infatti, si prevede che “ Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”;

Considerato che con la predetta ordinanza si è onerato il Comune resistente di dare avviso dell’avvenuta approvazione o del diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario, avertendo che il giudizio sarebbe proseguito ai sensi dell’art. 80, co. 1, cod. proc. amm. a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi entro novanta giorni dalla ricezione del predetto avviso;

Considerato che con istanza del 19/01/2023 il comune di Canicatti:

-ha rappresentato e documentato che successivamente all’ordinanza di sospensione, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2022 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente comunale, ai sensi dell'art. 246 D.Lgs. n. 267/2000;

-ha evidenziato che il debito che l'Ente comunale ha nei confronti della Banca Ifis S.p.a. in forza del decreto ingiuntivo n. 1034/2018 del Tribunale di Agrigento, oggetto del presente ricorso per ottemperanza, è relativo a fatti e atti di gestione verificatisi prima del 31/12/2020 (anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato) e, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 252,

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, convertito con L. n. 140/2004, rientra nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione ;

-ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza camerale di discussione al fine della declaratoria di estinzione del giudizio tenuto conto di quanto previsto dall’art. 248, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267/2000 che sancisce il divieto di azioni esecutive nei confronti del Comune in stato di dissesto;

Considerato che parte ricorrente nulla ha controdedotto;

Ritenuto che, in ragione delle previsioni di legge correttamente indicate dal Comune resistente, il giudizio debba essere dichiarato estinto in ragione dell’intervenuto stato di dissesto dell’ente locale intimato;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese di lite;

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