TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-05-23, n. 202303131
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 03131/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Civin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fidanza, Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Napoli Federico IIi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Rangers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
previa sospensiva
anche con adozione di misura cautelare inaudita altera parte ex art. 56 cpa
a) del provvedimento dell'Università prot. n. DG/2023/22 del 16/01/2023, con il
quale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura di gara per
l'affidamento del “Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II” (CIG – 8796441CBD) a favore della società Rangers srl;
b) delle note prot. n. 5945 del 16/01/2023 e prot. n. 8105 del 16/01/2023, con le quali
la S.A. ha invitato i gestori uscenti del servizio per i singoli lotti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a consentire il passaggio di cantiere già previsto per la data
del 1/02/2023, se ed in quanto lesive;
c) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi
i verbali della commissione giudicatrice, tutti allo stato non conosciuti, se ed in quanto
lesivi degli interessi della ricorrente;
nonché per la declaratoriadi inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'aggiudicatario e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto cui si dichiara sin da ora
disponibile;
nonchè
in subordine, qualora non fosse possibile il ristoro in forma specifica mediante affidamento del contratto, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della p.a. resistente:
nonché, altresì, per la condanna
della stazione appaltante, all'esibizione integrale ex art. 116 c.p.a. della documentazione richiesta con pec del 17/01/2023ed istanza istruttoria, ai sensi dell'art. 65 c.p.a affinché venga ordinato alla stazione appaltante di esibire in giudizio integralmente la documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 17/01/2023, indispensabile ai fini della piena ed effettiva tutela giurisdizionale della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Civin S.r.l. il 16/3/2023:
avverso e per l'annullamento a) del provvedimento dell'Università prot. n. DG/2023/22 del 16/01/2023, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura di gara per l'affidamento del “Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II” (CIG – 8796441CBD) a favore della società Rangers srl; b) di tutti i verbali esitati dalla commissione giudicatrice e dal RUP relativi al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta prima graduata, ivi compresi la relazione del RUP del 26/07/2022 ed il verbale n. 10 del 13/12/2022 con cui l'offerta prima graduata è stata ritenuta congrua, se ed in quanto lesivi; c) di tutti i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 29/11/2021 di seduta pubblica, n. 1 del 2/12/2021 di seduta riservata, n. 2 del 6/12/2022, n. 3 del 9/12/2021, n. 8 del 3/01/2022 di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche per il lotto 1 se ed in quanto lesivi; d) dei verbali di gara, di contenuto ignoto, con i quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo alla controinteressata, se ed in quanto lesivi; e) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali della commissione giudicatrice, tutti allo stato non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rangers S.r.l. e dell’Universita' degli Studi Napoli Federico II;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del 18 maggio 2023 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Civin s.r.l. ha impugnato innanzi a questo Tribunale, proponendo contestuale domanda cautelare, il provvedimento dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. n. DG/2023/22 del 16 gennaio 2023, con cui è stata disposta in favore della s.r.l. Rangers l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”. Oggetto di impugnazione sono state anche le note prot. n. 5945 e prot. n. 8105, entrambe del 16 gennaio 2023, con le quali la stazione appaltante ha invitato i gestori uscenti del servizio per i singoli lotti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a consentire il passaggio di cantiere già previsto per la data del 1° febbraio. E’ altresì proposta domanda di accertamento di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione; in subordine, qualora non fosse possibile il ristoro in forma specifica, è proposta domanda di risarcimento del danno.
Con il primo motivo, parte ricorrente, giunta seconda in graduatoria, deduce che Rangers s.r.l. avrebbe omesso di indicare, nelle dichiarazioni da rendersi in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, un episodio suscettibile di incidere sulla sua affidabilità professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del predetto decreto legislativo. In particolare, Civin s.r.l. evidenzia che sarebbe stata omessa l’indicazione dell’esclusione di Rangers s.r.l. dalla procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura del servizio di vigilanza armata per un periodo di 18 mesi, a favore di Uffici giudiziari aventi sede nel Comune di Livorno e di portierato, autorizzate con determina a contrarre del Ministero della Giustizia prot. 55761/21; né, si aggiunge, vi sarebbe traccia di alcuna forma di interlocuzione con la stazione appaltante da cui inferire che la stessa avrebbe compiuto un apprezzamento della vicenda de qua.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio serbato dalla stazione appaltante sulla sua istanza di accesso agli atti della procedura di gara.
Si è costituita in giudizio Rangers s.r.l. concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Nel merito Rangers s.r.l. evidenzia che l’esclusione di cui si discute sarebbe stata ascrivibile non già a questioni afferenti alle dichiarazioni di cui all’art.80 D. Lgs. n.50/2016, ma per un errore di compilazione dell’offerta, consistito nella confusione tra elementi dell’offerta economica e quelli dell’offerta tecnica, in violazione del principio di separazione. Il provvedimento di esclusione sarebbe stato sospeso in sede cautelare monocratica dal Tar Toscana con decreto n. 210 del 18 marzo 2022, a cui avrebbe fatto seguito l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara ai fini della sua successiva riedizione.
Con decreto presidenziale n. 206 del 27 gennaio 2023 è stata respinta la domanda di adozione di misure cautelari in sede monocratica.
Con ordinanza presidenziale n. 89 del 30 gennaio 2023 è stato disposto a cura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli il deposito di copia della documentazione relativa alla fase di ammissione alla gara della società controinteressata Rangers s.r.l., da ritenersi, allo stato, funzionale alla decisione della causa.
L’ordine istruttorio è stato eseguito con deposito del 2 febbraio 2023.
In data 13 febbraio 2023 l’Università degli Studi Federico II di Napoli ha depositato memoria e documentazione di gara concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
In vista della camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, hanno depositato memoria parte controinteressata e parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2023, con ordinanza n. 310/2023, ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 18 maggio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Con atto notificato in data 3 marzo 2023 e depositato in data 16 marzo 2023, Civin s.r.l. ha proposto motivi aggiunti di impugnazione.
Con il primo motivo aggiunto parte ricorrente deduce che Rangers s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 7.1, lett. b) del disciplinare di gara, ossia il possesso della “licenza prefettizia ex art. 134 TULPS necessaria per l’espletamento dei servizi richiesti e offerti”. Al riguardo, espone che la controinteressata aveva inviato alla stazione appaltante copia della licenza prefettizia da cui si evince che il predetto titolo abilitativo – rilasciato in data 29/03/2013 – aveva durata triennale e che tre mesi prima della sua scadenza avrebbe dovuto essere presentata domanda di rinnovo. Alla licenza era allegata dichiarazione del legale rappresentante della società, resa in data 17/02/2023 e indirizzata alla Prefettura di Vicenza, di voler proseguire l’attività, in cui viene dato espressamente atto che la