TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2023-01-26, n. 202300169
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Pubblicato il 26/01/2023
N. 00169/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. D O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia ,
del decreto di respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di Stato - Ufficio Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo e Aereo di Bari in data 25.8.2022 e notificato in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 per le parti i difensori come da verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente -OMISSIS- (cittadino albanese) impugnava il decreto di respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di Stato - Ufficio Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo e Aereo di Bari in data 25.8.2022, deducendo censure così riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 103 decreto legge n. 34/2020 e dell’art. 4 all. 1 D.M. del 27.5.2020;vizio di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti;vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto d’istruttoria;difetto di motivazione;
2) effetto sospensivo della presentazione dell’istanza di emersione.
2. - Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al gravame.
3. - Con ordinanza collegiale n. 1750 del 19.12.2022 il Collegio, avendo rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3 cod. proc. amm., dopo il passaggio in decisione della causa, la sussistenza di dubbi in ordine al radicamento della giurisdizione del Giudice amministrativo adito, assegnava alle parti giorni dieci, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata, rinviando per l’esame alla camera di consiglio del 18 gennaio 2023.
4. - Alla camera di consiglio del 18 gennaio 2023 la causa passava in decisione.
5. - Si ritiene di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. artt. 60 cod. proc. amm., ricorrendone i presupposti.
6. - Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che il Giudice amministrativo adito sia carente della giurisdizione in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, assegnata invece a quello ordinario.
Invero, il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione di un provvedimento di respingimento alla frontiera.
Sul punto Cass. civ., Sez. un., 17.6.2013, n. 15115 ha rilevato:
«… Deve dunque, in raccordo con le premesse esigenze di mantenere ferma una coerenza di “sistema”, darsi atto che il provvedimento del questore diretto al respingimento incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo: l’atto è infatti correlato all’accertamento positivo di circostanze-presupposti di fatto esaustivamente individuate dalla legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, lett. a) e b)) ed all’accertamento negativo della insussistenza dei presupposti per l’applicazione dalle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale nelle sue forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ovvero che impongono l’adozione di misure di protezione solo temporanea per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2 e art. 19, comma 1). E pertanto, in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario. …».
Analogamente Cons. Stato, Sez. III, 13.9.2013, n. 4543 ha evidenziato:
«… la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 14502/2013 e n. 15115/2013) che afferma la giurisdizione del giudice ordinario in materia di respingimento, non distingue a seconda delle diverse ipotesi di respingimento;né, comunque, le argomentazioni delle due decisioni citate giustificherebbero una simile distinzione.
Il potere di respingimento è infatti lo stesso, e identica è la posizione dello straniero che ne è destinatario. La differenza fra le fattispecie considerate dei due commi dell’art. 10 consiste in ciò: che il caso ordinario e normale è quello del respingimento in limine , ossia immediato;e dal sistema si deduce che, di norma, se tale potere non viene esercitato esso si estingue, subentrando il diverso potere di espulsione o comunque di diniego del permesso di soggiorno. Tuttavia nelle ipotesi considerate nel comma 2 la norma consente - a titolo di eccezione - che il potere di respingimento sopravviva e venga ancora esercitato benché lo straniero abbia fisicamente varcato la linea di frontiera.
In altre parole, le ipotesi derogatorie ed eccezionali del comma 2 si risolvono in una fictio iuris per cui lo straniero materialmente entrato nel territorio nazionale si considera invece ancora in limine e quindi soggetto a quel potere di respingimento che invece senza la fictio iuris non potrebbe essere più esercitato. Ma come si vede il potere dell’autorità è sempre lo stesso e identica è la condizione giuridica dello straniero. ...».
7. - Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di cui all’atto introduttivo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
8. - In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.