TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-12-28, n. 202217645
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 17645/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13426/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13426 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1. del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio concorsi 3^ Div. Centro Psicotecnico, del-OMISSIS-, notificato in pari data, di non idoneità agli accertamenti attitudinali, e conseguente esclusione dalle fasi successive del concorso, per aver riportato una media globale inferiore a 12/20 (reso nell’ambito dell’accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati di cui al concorso pubblico indetto con Decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020 per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 2202);
2. dei relativi verbali della Commissione, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità di cui al numero 1 che precede;
3. della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del -OMISSIS-, ricevuta a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi in tali atti;
4. del D.M. del Ministero dell’Interno n. 198/2003, nella parte in cui è manchevole dei criteri di valutazione dei requisiti attitudinali di cui all’art. 4 e alla allegata Tabella n. 2, n. 1 per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, atti a determinarne la loro misurazione in “ventesimi”;
5. dell’art. 5 del D.M. del Ministero dell’Interno n. 129/2005, nella parte in cui è manchevole di ogni criterio di valutazione, dell’accertamento dei requisiti attitudinali, di cui vengono indicate solo le procedure tecniche;
6. del Bando di Concorso Pubblico, indetto con Decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020 per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, nelle parti in cui è omesso ogni criterio di valutazione dei requisiti attitudinali e per la espressione in “ventesimi” di tali requisiti, indicati nella Tabella n. 2 allegata al detto D.M. 198/2003;
7. dell’atto pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Interno in data 8 giugno 2021 e denominato “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nel concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato” nella parte in cui, nel paragrafo denominato “Criteri di valutazione”, non detta alcun criterio rinviandone la determinazione nel verbale preliminare della Commissione da pubblicarsi sul sito web;
8. del verbale preliminare della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, del 17 giugno 2021, successivamente pubblicato sul web sito dell’Amministrazione, recante i criteri di valutazione degli accertamenti attitudinali;
9. della graduatoria del Concorso pubblico indetto con Decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020 per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati a 2202), pubblicata sul sito web dedicato al concorso in data 19 novembre 2021 ed in Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno n. 1/34 del 19 novembre 2021, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 19 novembre 2021;
10. di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato sia il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo in sede di accertamento dei requisiti attitudinali ed è stato conseguentemente escluso dal concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, (poi elevati a 2202) indetto con Decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, sia tutti gli altri atti della procedura concorsuale, ivi compresa la graduatoria finale di merito, e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione – sulla base di tre distinti motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo, ha lamentato l’illegittimità dell’esclusione per « violazione dell’art. 4, in collegamento con la tabella 2, d.m. 198/2003 – difetto d’istruttoria – mancata documentazione degli atti di accertamento – violazione delle regole della trasparenza – violazione del diritto di cui all’art. 24 Cost. - violazione dell’art. 1 c.p.a. – violazione dell’art. 59 l. n. 121/1981 – violazione delle disposizioni sull’accesso agli atti: artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 – inattendibilità del giudizio valutativo », notando – in sintesi – che né dall’atto impugnato né dagli altri atti trasmessi dalla p.a. in sede di accesso sarebbe possibile ricostruire in maniera completa « il percorso di accertamento e di valutazione del candidato » seguito dalla Commissione.
Con lo stesso motivo, inoltre, ha stigmatizzato « la mancata documentazione e del colloquio individuale con lo psicologo e del colloquio collegiale a cui i candidati possono essere sottoposti, a cui anche il ricorrente risulta essere stato sottoposto ».
1.2. Con il secondo motivo ha sostenuto l’illegittimità dell’atto impugnato per « difetto di motivazione; motivazione apparente, carente, illogica e apodittica; eccesso di potere; istruttoria errata e carente; violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. violazione dell’art. 13 del bando di concorso », osservando – in sintesi – che il giudizio di inidoneità reso nei confronti del ricorrente appariva in contraddizione:
- con i punteggi positivi ottenuti dallo stesso, sempre in sede di esame attitudinale, nell’ambito de-OMISSIS-e nel test “Tempi di reazione” (con riferimento ai quali il -OMISSIS- ha ottenuto la valutazione di sufficiente);
- con la valutazione espressa dallo psicologo, nell’ambito degli accertamenti sanitari espletati nella medesima procedura concorsuale;
- con le pregresse valutazioni di idoneità attitudinale che il ricorrente ha conseguito con l’arruolamento nell’Esercito Italiano dal 25 marzo 2014 fino al 24 marzo 2016 « durante il quale si è distinto per aver ricevuto la massima valutazione finale (eccellente) ».
A tal proposito, ha ricordato che in altra vicenda il giudice d’appello aveva disposto, in via cautelare, la ripetizione del giudizio attitudinale in ragione del « contrasto tra il giudizio dello psicologo, il risultato dei test attitudinali e le indicazioni espresse dai “selettori” » (cfr. Consiglio di Stato, II, 10 febbraio 2021, n. 614).
1.3. Con il terzo motivo ha contestato gli atti impugnati per « eccesso di potere; violazione dell’art. 12 d.p.r. n. 487/1994; violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa; disparità di trattamento; eccesso di potere; carenza di motivazione; violazione delle regole nella par condicio nelle selezioni concorsuali, violazione del principio dell’affidamento; violazione del principio di autolimitazione da parte della commissione della propria discrezionalità tecnica; assenza o carenza dei criteri di valutazione », lamentando – in sostanza – la mancata predeterminazione dei criteri con cui viene formato il punteggio su base