TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202200753

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202200753
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200753
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2022

N. 00753/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2022, proposto dall’avv. F B, che agisce in proprio ex art. 87 cod. proc. civ., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C C in Perugia, Fraz. Ponte San Giovanni, via A. Ma;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi su cinque decreti di liquidazione del giudice ordinario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2022 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’avv. F B chiede l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. ai seguenti provvedimenti del g.o., divenuti definitivi, con i quali vengono in proprio favore, quale difensore d’ufficio, liquidate le sotto indicate somme:

a) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia del 25.1.2021, depositato il 27.1.2021, per un importo di € 920,00 per compenso professionale, oltre ad € 1,46 per spese vive esenti documentate, a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;

b) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia del 2.3.2021, depositato in pari data, per un importo di € 900,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;

c) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia - GIP del 1°.3.2021, depositato il 16.3.2021, per un importo di € 810,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;

d) decreto di Liquidazione Giudice di Pace di Perugia dell’8.6.2021, depositato il 9.6.2021, per un importo di € 210,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge;

e) decreto di liquidazione Tribunale di Perugia del 31.3.2021, depositato il 7.4.2021, per un importo di € 1.450,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge.

Parte ricorrente deduce di avere emesso, in forza dei predetti decreti di liquidazione, fatture elettroniche per un importo complessivo lordo pari a euro 4.988,74. I decreti di liquidazione e i decreti citati sono stati notificati all’Amministrazione resistente ed è trascorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996.

A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto il pagamento dell’importo complessivo netto pari ad euro 4.988,74, oltre a euro 52,60 per diritti di copia.

Il ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, questo Tribunale ordini al Ministero della Giustizia di dare esecuzione ai suddetti decreti di liquidazione e che, in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione debitrice, sia nominato di un commissario ad acta affinché quest’ultimo si sostituisca in tutto o in parte all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione dei decreti. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., limitatamente agli interessi legali fino al soddisfo.

2. Si è costituito il Ministero della Giustizia, con mera costituzione formale.

3. Con successive memorie del 25 e 31 maggio, 8 giugno e 20 luglio 2022, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto pagamento delle somme per cui è causa sub a), b), c) e d), insistendo per l’esecuzione dei provvedimenti di cui al § 1 sub e) rimasto inottemperato, nonché per la refusione delle spese per copie autentiche.

4. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In primo luogo, stante l’intervenuto parziale pagamento, dichiarato dalla stessa parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessata materia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con riferimento ai provvedimenti di cui al § 1 sub a), b), c) e d).

6. Per la parte rimanente, il ricorso è fondato e va accolto.

Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in casi analoghi che legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.; «[i]nvero, l’art 112, comma 1, lett. c) del vigente codice del processo amministrativo, consente l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo “per conseguire l’attuazione … delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, ai provvedimenti del g.o. Come chiarito dalla giurisprudenza, risultano ottemperabili anche i decreti di liquidazione dei compensi del difensore allorquando, come nel caso di specie, divenuti definitivi (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 16 febbraio 2010, n. 1343 …) » (T.A.R. Umbria, 16 agosto 2017, n. 551;
Id., 24 aprile 2016, n. 362;
Id., 21 marzo 2013, n. 193).

6.1.

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