TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-12, n. 202400186
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2024
N. 00186/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Regione Abruzzo - Dipartimento Sanità, Servizio Assistenza Farmaceutica, Ufficio Pianificazione Assistenza Farmaceutica, non costituiti in giudizio;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Farmacia -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Di Baldassarre, Pasqualina Di Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- adottata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento sanità, Servizio assistenza farmaceutica, Ufficio pianificazione assistenza farmaceutica, in persona del dirigente p.t., comunicata in pari data al Dott. -OMISSIS- a mezzo di posta elettronica certificata, con cui è stata riconosciuta alla società “Farmacia -OMISSIS-”, socio unico dr. -OMISSIS-, la titolarità ed il diritto di esercizio unitamente all'azienda connessa della sede farmaceutica n. -OMISSIS-, dichiarando contestualmente la decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica n. -OMISSIS- del dr. -OMISSIS-.
Di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Farmacia -OMISSIS-. e di Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il gravame in epigrafe il ricorrente chiede l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- adottata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento sanità, Servizio assistenza farmaceutica, Ufficio pianificazione assistenza farmaceutica, in persona del dirigente p.t., con cui è stata riconosciuta alla società “Farmacia -OMISSIS-”, socio unico dr. -OMISSIS-, la titolarità ed il diritto di esercizio unitamente all’azienda connessa della sede farmaceutica n. -OMISSIS-), dichiarando contestualmente la decadenza dalla titolarità della sede del dr. -OMISSIS-.
Con un unico, articolato motivo di ricorso si lamenta la “Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i.; illegittimità derivata per nullità del rogito notarile di cessione della “Farmacia Dott. -OMISSIS-” ad opera del notaio dott.ssa -OMISSIS-, registrato in Pescara il -OMISSIS- violazione dell’art. 1418 c.c.”.
Si sono costituite la Regione Abruzzo e la controinteressata Farmacia -OMISSIS-resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 214/2021 questo collegio ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari invocata dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Il ricorrente dr. -OMISSIS- è stato riconosciuto titolare della sede farmaceutica n. -OMISSIS- con la Deliberazione di Giunta Regionale n.