TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-12, n. 202400186

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-12, n. 202400186
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400186
Data del deposito : 12 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2024

N. 00186/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00379/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Regione Abruzzo - Dipartimento Sanità, Servizio Assistenza Farmaceutica, Ufficio Pianificazione Assistenza Farmaceutica, non costituiti in giudizio;

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

Farmacia -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V D B, P D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- adottata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento sanità, Servizio assistenza farmaceutica, Ufficio pianificazione assistenza farmaceutica, in persona del dirigente p.t., comunicata in pari data al Dott. -OMISSIS- a mezzo di posta elettronica certificata, con cui è stata riconosciuta alla società “Farmacia -OMISSIS-”, socio unico dr. -OMISSIS-, la titolarità ed il diritto di esercizio unitamente all'azienda connessa della sede farmaceutica n. -OMISSIS-, dichiarando contestualmente la decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica n. -OMISSIS- del dr. -OMISSIS-.

Di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Farmacia -OMISSIS-. e di Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§. Con il gravame in epigrafe il ricorrente chiede l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- adottata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento sanità, Servizio assistenza farmaceutica, Ufficio pianificazione assistenza farmaceutica, in persona del dirigente p.t., con cui è stata riconosciuta alla società “Farmacia -OMISSIS-”, socio unico dr. -OMISSIS-, la titolarità ed il diritto di esercizio unitamente all’azienda connessa della sede farmaceutica n. -OMISSIS-), dichiarando contestualmente la decadenza dalla titolarità della sede del dr. -OMISSIS-.

Con un unico, articolato motivo di ricorso si lamenta la “Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i.;
illegittimità derivata per nullità del rogito notarile di cessione della “Farmacia Dott. -OMISSIS-” ad opera del notaio dott.ssa -OMISSIS-, registrato in Pescara il -OMISSIS- violazione dell’art. 1418 c.c.”.

Si sono costituite la Regione Abruzzo e la controinteressata Farmacia -OMISSIS-resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 214/2021 questo collegio ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari invocata dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 13 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. Il ricorrente dr. -OMISSIS- è stato riconosciuto titolare della sede farmaceutica n. -OMISSIS- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. -OMISSIS-.

Il dr. -OMISSIS-, con ricorso depositato il 04.06.2018, ha formulato proposta per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 L. Fall, che non veniva approvata.

In data 10.09.2019 il ricorrente ha depositato nuova proposta di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L. Fall., con intervento di un assuntore che si è impegnato ad acquisire le attività di compendio del debitore e della sua azienda con accollo delle passività concordatarie nei limiti dell'attivo conferito e con liberazione del ricorrente ad avvenuta esecuzione del piano e di adempimento della proposta. Lo stesso assuntore si è impegnato a garantire la continuità aziendale nei cinque anni successiva alla omologa e a corrispondere ai creditori i risultati netti della gestione.

La proposta concordataria a firma del ricorrente propone che "A seguito della omologa l’attivo della ricorrente nonché il passivo concordatario nei limiti dell’attivo garantito verrà trasferito all’assuntore, Dott. -OMISSIS-, il quale proseguirà l’attività di impresa, con riserva di costituire una nuova società nelle forme di una società a responsabilità limitata unipersonale".

Successivamente il Tribunale di Chieti, con Decreto Rep. n. -OMISSIS-:

- ha omologato il concordato preventivo proposto dal dr. -OMISSIS-, confermando la nomina della dr.ssa -OMISSIS- in qualità di Commissario Giudiziale;

- ha disposto la modalità di esecuzione del predetto concordato proposto da -OMISSIS- stabilendo che lo stesso "si qualifica in continuità aziendale ai sensi dell'art. 166 bis L. Fall. Si versa nel caso in esame in ipotesi di continuità indiretta in cui L’assuntore, ovvero la NewCo a tale scopo costituita, prosegua l’attività di gestione aziendale sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato che vigileranno affinché non siano compiute operazioni straordinarie non previste dal piano, o che possano pregiudicare il pagamento dei creditori concorsuali".

Il dott. -OMISSIS- veniva ripetutamente invitato alla stipula mediante più convocazioni formali da parte del Notaio rogante, e precisamente per il giorno 19.04.2021 (con trasmissione della bozza da sottoscrivere) - data in cui il ricorrente manifestava la propria indisponibilità - nonché per il giorno 28.4.2021 -appuntamento a cui il -OMISSIS- non si presentava. Pertanto, ai fini dell’esecuzione stessa del piano concordatario, il Commissario Giudiziale richiedeva al Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 185, co. 4 LF, l’attribuzione dei poteri per la sottoscrizione dell’atto di trasferimento dell’azienda Farmacia -OMISSIS-. Autorizzazione, questa, specificamente intervenuta con Decreto del Tribunale di Chieti del -OMISSIS-.

In forza di tale autorizzazione, in data -OMISSIS-, con atto per Notar -OMISSIS-, la Farmacia -OMISSIS-, ha quindi trasferito alla Soc. Farmacia -OMISSIS- la farmacia corrente in -OMISSIS-. In forza dell’art. 12 L. 475/1968 e ss.mm.ii., con il trasferimento della titolarità dell’esercizio è stata ceduta alla cessionaria anche la relativa azienda commerciale, nella sua universitas di beni e di diritti e comprensiva dell’organizzazione e dell’avviamento (art.

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