TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-08-14, n. 202402071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-08-14, n. 202402071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402071
Data del deposito : 14 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/08/2024

N. 02071/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00639/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P R, in qualità di titolare dell’azienda agricola Rossa Paolo (P.IVA: 01153350259), con sede legale e operativa in via Nazionale s.n.c., 32040 - Vodo di Cadore (BL) rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. L I e A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vodo di Cadore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Montana della Valle del Boite, non costituita in giudizio;

nei confronti

M D S, non costituita in giudizio;

per l'annullamento e la revoca, previa sospensione,

A) PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

I) della nota del 22 marzo 2023 a firma del Sindaco del Comune di Vodo di Cadore, arch. Domenico Belfi, notificata via pec in pari data, recante diniego alla richiesta del 23 febbraio 2023, rivolta dal ricorrente all'Amministrazione comunale di Vodo di Cadore, di riclassificazione del tratto di strada silvo pastorale denominata strada Aunederù o Ciapasigo che, dalla pista ciclabile, conduce al lotto dell'Azienda Agricola, modificandolo a pubblica via aperta a tutti;

II) del parere della Polizia Locale – Servizio Unico Associato Unione Montana della Valle del Boite prot. 813 del 21 marzo 2023, richiamato nella nota sindacale sub I) e ad essa allegato, interpretato dal Sindaco come parere sulla insussistenza dei requisiti tecnici sanciti dal Codice della Strada per consentire il transito a doppio senso di marcia sul tratto stradale oggetto di richiesta di riclassificazione;

III) di tutti gli altri atti premessi, connessi e conseguenziali;

IV) con espressa riserva sia di motivi aggiunti (art. 43 c.p.a.) avverso gli ulteriori atti comunali che, direttamente o indirettamente, mirassero a restringere la carreggiata per impedire l'accesso all'Azienda Agricola da parte della clientela;
sia di azione di risarcimento dei danni subiti e subendi (nei termini di cui all'art. 30 c.p.a.) a causa degli atti impugnati (e di quelli non ancora impugnati) che, direttamente o indirettamente, mirassero a restringere la carreggiata per impedire l'accesso all'Azienda Agricola da parte della clientela.

B) PER

QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA ROSSA PAOLO IL

27/6/2023:

I) della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vodo di Cadore (BL) n. 8/2023 del 14 marzo 2023, pubblicata sull'Albo pretorio comunale dal 29 marzo 2023 al 13 aprile 2023, avente ad oggetto approvazione programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari trennio 2023 – 2025 (art. 58 – decreto legge nr. 112/2008 convertito con modificazioni in legge nr. 133/2008) - acquisita dal ricorrente, unitamente agli allegati alla stessa, il 12 aprile 2023, a seguito di rituale accesso agli atti - nella parte in cui ha autorizzato l'alienazione, previa sdemanializzazione, del, come qualificato dal Comune, …ritaglio stradale, situato esternamente alla carreggiata della viabilità esistente pavimentata a calcestruzzo, non suscettibile di utilizzo pubblico, sito nella frazione di Vodo Capoluogo – Strada comunale di “Ciapasigo”, a lato del numero civico 104, richiesta dalla sig.ra M D S con lettera datata 21 gennaio 2023 e protocollata il 1° febbraio 2023 con prot. 502, acquisita dal ricorrente, il 12 aprile 2023, a seguito di rituale accesso agli atti;

II) della relazione di stima redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale il 14 marzo 2023 prot. 1272, parte integrante della Deliberazione sub I);

III) di ogni atto premesso e conseguenziale, compresi i pareri espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, e dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
la procedura di vendita del tratto di carreggiata di cui sopra, ove già avviata dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale, e la variazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vodo di Cadore;

Vista l’istanza di fissazione di udienza, con allegata documentazione, depositata in giudizio dal ricorrente il 30 maggio 2024;

Vista la comunicazione della segreteria della Sezione di fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 72/bis c.p.a., ai fini della verifica della permanenza dell’interesse al ricorso, consegnata via pec alle parti il 31 maggio 2024;

Viste le memorie difensive del ricorrente e del Comune;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 22 maggio 2023 e depositato il 6 giugno 2023, il sig. P R, in qualità di titolare dell’azienda agricola Rossa Paolo, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento a firma del Sindaco del Comune di Vodo di Cadore del 22 marzo 2023, con il quale era stata respinta la sua richiesta del 23 febbraio 2023, di riclassificazione a pubblica via del tratto della strada silvo-pastorale denominata “Ciapasigo”, che dal vecchio tracciato ferroviario (ora pista ciclabile) conduce al lotto dell'azienda agricola di cui egli è titolare.

Il ricorrente rappresentava che la richiesta di riclassificazione era stata presentata in considerazione delle attuali, reali, caratteristiche del tratto di strada comunale in questione (pavimentato e ricadente in area non boscata e non pascoliva), nonché della circostanza che, per il buon funzionamento dell’attività dell'azienda agricola e per adempiere agli impegni economici intrapresi, sarebbe stato indispensabile conseguire la libera accessibilità al lotto dell’azienda agricola sia ai fornitori sia ai clienti;
con l’impugnato provvedimento di diniego, il Sindaco, invece, nel richiamare il parere della Polizia Locale del 21 marzo 2023 (parimenti impugnato), aveva ritenuto non sussistenti i requisiti tecnici sanciti dal Codice della Strada per consentire il transito a doppio senso di marcia sul tratto stradale oggetto di richiesta di riclassificazione.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego con tre distinte censure:

I) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 23 dello statuto comunale. Violazione dell’art. 3, comma 2, l.r. 14/1992. Violazione dell’art. 42 d.lgs. 267/2000 e, in subordine, violazione dell’art. 48 d.lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 49 d.lgs. 267/2000 : sulla richiesta di riclassificazione di un tratto stradale silvo-pastorale sarebbe competente il Consiglio Comunale ovvero in via residuale la Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell’Ufficio Tecnico comunale, nella specie mancante;
laddove invece si faccia riferimento alla legge regionale 31 marzo 1992 n. 14, sarebbe nella specie competente ad adottare il provvedimento definitivo l’Unione Montana della Valle del Boite;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, lettera f), e dell’art. 9 d.lgs. 3 aprile 2018 n. 34 – Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. 28 ottobre 2021 di attuazione del disposto di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 34/2018. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Omessa (doverosa) considerazione della posizione del ricorrente
: il tratto di strada silvo-pastorale in questione sarebbe stato completamente trasformato, a seguito del rilascio del permesso di costruire comunale n. 2271/2021 del 9 giugno 2021, da sterrato a pavimentato in calcestruzzo armato, come tale ormai utile e idoneo a tutte le categorie di utenza;
inoltre, l’area, sebbene definita a bosco dalla carta forestale regionale (2005), non costituirebbe più superficie boscata, per quanto attestato dall’Unità Organizzativa Forestale regionale di Belluno con nota prot. 250502 del 1° giugno 2021;

III) Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 2, comma 3, d.m. 28 ottobre 2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 d.p.r. 495/1992 : il Sindaco avrebbe attribuito una portata di sostanziale diniego al parere tecnico della Polizia Locale dell’Unione Montana, che invece non risulterebbe aver concluso per il rigetto della domanda del ricorrente.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12 giugno 2023 e depositato il 27 giugno 2023, il ricorrente ha dedotto ulteriori censure avverso il diniego già impugnato con il ricorso introduttivo (essenzialmente, per difetto di istruttoria per mancata acquisizione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vodo di Cadore n. 8/2023 del 14 marzo 2023) ed inoltre ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della suddetta Deliberazione Comunale n. 8/2023 del 14 marzo 2023, avente ad oggetto “approvazione programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2023 – 2025 (art. 58 – decreto legge nr. 112/2008 convertito con modificazioni in legge nr. 133/2008)”, nella parte in cui ha autorizzato l'alienazione del <<reliquato terreno adiacente alla particella contraddistinta catastalmente al numero 314 del Fg. nr. 15, costituito essenzialmente da ritaglio stradale, situato esternamente alla carreggiata della viabilità esistente pavimentata a calcestruzzo, non suscettibile di utilizzo pubblico, sito nella frazione di Vodo Capoluogo – Strada comunale di “Ciapasigo”, a lato del numero civico 104, superficie da alienare mq. 50,00>>, in favore della sig.ra M D S, dalla medesima richiesta con lettera datata 21 gennaio 2023 (prot. n. 502 del 1° febbraio 2023).

Il ricorrente rappresentava al riguardo che la suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale avrebbe di fatto disposto il restringimento del tratto di strada oggetto della sua richiesta di riclassificazione a circa 2,23 metri lineari, impedendo, per l’effetto, sia l’accesso all'azienda agricola di sua proprietà (da parte di qualsiasi mezzo, compresi quelli agricoli di grandi dimensioni), sia la possibilità di riclassificare il tratto della strada comunale Ciapasigo (che si diparte dalla vecchia sede del tracciato ferroviario, ora pista ciclabile, sino all’azienda agricola di sua proprietà) da strada silvo-pastorale a strada aperta al pubblico.

Egli ha pertanto dedotto l’illegittimità della deliberazione impugnata per i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 58 del d.l. n. 112/2008 : non sarebbero stati previamente individuati, con valutazione autonoma, i beni da alienare per l’anno 2023, ma sarebbero state recepite le richieste di sdemanializzazione dei privati, con una palese inversione dell’ iter logico giuridico della decisione; II) Violazione dell’art. 3, comma 1, del R.D. n. 2440/1923. Violazione degli artt. 37, comma 1, e 41 del R.D. n. 827/1924. Violazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000. Violazione dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, lettera f), e dell’art. 9 D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 28 ottobre 2021 di attuazione del disposto di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 34/2018. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Omessa (doverosa) considerazione della posizione del ricorrente. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di pubblicità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge n. 241/1990
: sarebbe stata necessaria, ai fini della sdemanializzazione e successiva vendita a privati, un’adeguata e congrua pubblicità e conseguente gara tra gli eventuali interessati e comunque l’autorizzata alienazione sarebbe affetta dalla mancata considerazione, e quindi dal mancato esame, della richiesta di riclassificazione del ricorrente, palesemente alternativa rispetto a quella di sdemanializzazione e di alienazione;

III) violazione dei principi di imparzialità, di proporzionalità e ragionevolezza nonchè del divieto di discriminazione sub specie di favor per un soggetto e di danno per l’altro (art. 2, 3 e 97 Cost.;
art. 1 l. n. 241/1990), nonchè violazione del principio di libertà di iniziativa e di libera concorrenza (art. 41 Cost. e Trattato UE)
: l’alienazione e il conseguente restringimento della strada arrecherebbero danno all’attività dell’azienda agricola ed alla vendita di prodotti, consumabili sul posto, manifestazione della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza;

IV) Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3, comma 2, legge reg. n. 14/1992 : la deliberazione consiliare impugnata, unitamente alla relazione di stima del 14 marzo 2023 prot. 1272 e ai pareri tecnici ad essi presupposti, non considererebbe che la strada comunale Ciapasigo, nel tratto in esame, non ha più i caratteri della viabilità silvo-pastorale.

3. Il Comune di Vodo di Cadore si costituiva in giudizio con atto di stile in data 3 luglio 2023, contestando genericamente l’ammissibilità e la fondatezza del gravame.

4. La camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti non veniva fissata, per mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza.

5. In data 30 maggio 2024, il ricorrente ha depositato in giudizio istanza di fissazione di udienza pubblica, con contestuale domanda di declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e al rimborso dei due contributi unificati versati.

Al riguardo, il ricorrente rappresentava che:

- con provvedimento del 20 giugno 2023 il Sindaco del Comune di Vodo di Cadore, esaminato il ricorso come integrato con motivi aggiunti, aveva annullato il diniego impugnato, ritenendo corretta la prospettazione contenuta nel ricorso circa la dedotta incompetenza del Comune e la titolarità del procedimento in capo all’Unione Montana;

- con la medesima nota il Sindaco aveva dunque rimesso all’Unione Montana la richiesta di riclassificazione stradale del ricorrente;

- con nota del 2 agosto 2023, l’Area Tecnica dell’Unione Montana aveva dato avvio al procedimento relativo alla richiesta di riclassificazione stradale del ricorrente, contestualmente chiedendo all’Ufficio Tecnico comunale di esprimere il parere endoprocedimentale su detta richiesta;

- con atto del 29 agosto 2023, l’Area Tecnica comunale aveva formulato parere positivo su tale richiesta;

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 17 del 4 ottobre 2023, in accoglimento della richiesta avanzata dal ricorrente e in conformità al parere del Comune, era stato disposto lo stralcio dal Piano della viabilità silvo-pastorale del tratto stradale che conduce all’azienda del ricorrente, con conseguente libero accesso alla stessa e contestuale riposizionamento del cartello di divieto di transito subito dopo l’azienda del ricorrente;

- con nota del 21 novembre 2023, il Sindaco aveva comunicato al ricorrente, da un lato, la nuova collocazione del cartello di divieto di transito, ai sensi della L.R. n. 14 del 31 marzo 1992, in corrispondenza dell’accesso all’azienda agricola, con conseguente libero accesso all'attività;
dall'altro, di aver chiesto alla Polizia locale di predisporre idonea regolamentazione della viabilità di accesso all'azienda: regolamentazione disposta dalla Polizia Locale dell’Unione Montana con ordinanza del 23 novembre 2023, a seguito della quale, il 22 dicembre 2023, erano stati apposti i segnali stradali di cui al Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Il ricorrente, ritenendo - alla luce degli atti e dei provvedimenti succedutisi nel tempo dopo la notifica del ricorso, come integrato con motivi aggiunti - che la sua pretesa fosse stata integralmente soddisfatta (ex art. 34, comma 5, c.p.a.), ha dunque chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere, con totale refusione delle spese di lite (ivi comprese quelle relative ai due contributi unificati versati), in applicazione del principio della soccombenza virtuale .

6. In data 31 maggio 2024, la segreteria della Sezione ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 72/bis c.p.a., ai fini della verifica della permanenza dell’interesse al gravame.

7. Con memoria depositata in giudizio il 4 luglio 2024, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni e conclusioni di cui all’istanza di fissazione di udienza del 30 maggio 2024.

8. Con memoria depositata in giudizio il 5 luglio 2024, il Comune ha rilevato che l’auto-annullamento (di cui al provvedimento sindacale del 20 giugno 2023) riguardava solo il provvedimento di diniego impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e non anche la delibera consiliare n. 8 del 14 marzo 2023, avente ad oggetto l’approvazione del programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2023-2025, impugnata con i motivi aggiunti.

A parere del Comune, pertanto, la pretesa del ricorrente non potrebbe dirsi affatto pienamente soddisfatta in relazione a tale delibera consiliare e non potrebbe, pertanto, essere dichiarata alcuna cessazione della materia del contendere rispetto ai motivi aggiunti. In ogni caso, la dichiarazione del ricorrente formulata nella istanza del 30 maggio 2024 determinerebbe il venir meno dell’interesse di quest’ultimo alla decisione dell’intero gravame, la qual cosa varrebbe, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., a rinuncia al ricorso e renderebbe applicabile alla fattispecie, ai fini delle spese, il secondo comma della detta disposizione.

Il Comune ha poi comunque dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso per motivi aggiunti, chiedendone la reiezione, con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

9. Con istanza di passaggio in decisione contenente note difensive depositata in giudizio in data 8 luglio 2024, il ricorrente ha contestato le deduzioni difensive svolte dal Comune, ribadendo la fondatezza della richiesta di totale cessazione della materia del contendere, in quanto l’intervento in autotutela del Sindaco e gli atti che l’Unione Montana aveva pertanto potuto adottare di conseguenza <<renderebbero impossibile>>
il restringimento della strada che l’Amministrazione aveva autorizzato con gli atti impugnati con i motivi aggiunti (come sarebbe confermato dalla dichiarazione contenuta nella memoria comunale, secondo cui non è stata avviata alcuna procedura di vendita, dopo l’impugnata alienazione);
quanto alla contestata fondatezza nel merito dei motivi aggiunti, il ricorrente ha rilevato che era rimasto del tutto privo di replica il secondo motivo aggiunto e pertanto ha ribadito la richiesta di integrale refusione delle spese di giudizio (ivi comprese quelle dei due contributi unificati versati).

10. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024, la causa è stata introitata in decisione.

11. Sul ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso per motivi aggiunti deve invece essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

12. Occorre premettere che la cessazione della materia del contendere presuppone, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il riconoscimento oggettivo del pieno soddisfacimento, nel corso del giudizio, della pretesa del ricorrente.

Ai fini della configurazione della cessazione della materia del contendere, il bene della vita agognato, oggetto della richiesta caducatoria formulata in ricorso (e negli eventuali motivi aggiunti impugnatori), deve essere transitato nel patrimonio del ricorrente, per effetto della sopravvenuta attività amministrativa, totalmente favorevole al ricorrente (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 10/01/2023, n. 302;
Consiglio di Stato, sez. VI, 30/01/2023, n. 1035).

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., il ricorso è invece improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti.

L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso (o degli eventuali motivi aggiunti impugnatori) si verifica allorchè, successivamente alla sua (o alla loro) proposizione, intervengano nuovi fatti o nuovi atti della stessa o di altre amministrazioni per effetto dei quali, pur senza il ritiro dell’atto impugnato, muti comunque la situazione di fatto o di diritto posta alla base del rapporto amministrativo sottostante, con la conseguenza che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato diviene assolutamente ininfluente ai fini dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. V , 30/01/2024, n. 948).

Inoltre, sia la dichiarazione di cessata materia del contendere, che quella di improcedibilità, comportano che, al di fuori dei casi di compensazione, il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale , ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28/05/2024, n. 4737).

Si deve infine ancora osservare che entrambe le tipologie di sentenze (sia di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che di improcedibilità), pur nella loro differente natura giuridica (le prime essendo annoverabili tra le sentenze di merito e le seconde tra le sentenze in rito, come emerge dal titolo delle norme del codice del processo amministrativo che le contemplano, rispettivamente gli articoli 34 e 35), concettualmente e giuridicamente sono annoverabili – non comportando la risoluzione di questioni di particolare complessità - tra le decisioni concernenti ricorsi “suscettibili di immediata definizione”, come tali da poter rendere anche secondo la specifica procedura camerale ora espressamente prevista per tale tipologia di ricorsi dall’art. 72 bis, comma 1, c.p.a. (come avvenuto nel caso di specie, laddove la trattazione del gravame secondo il rito di cui all’art. 72 bis c.p.a. è stata disposta il 31 maggio 2024, dopo che il ricorrente aveva formulato, in data 30 maggio 2024, istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere).

13. Ciò posto, alla luce delle coordinate che precedono, sul ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come infatti incontestabilmente risulta sulla base degli atti di causa, il diniego di riclassificazione impugnato con il ricorso introduttivo (di cui al provvedimento del Sindaco del Comune di Vodo di Cadore del 22 marzo 2023) è stato successivamente annullato in autotutela, nel corso del giudizio, dalla stessa Autorità emanante, con il provvedimento del 20 giugno 2023, che ha riconosciuto totalmente fondata la prima censura di ricorso (con la quale era stata dedotta, in ordine all’emanazione del provvedimento finale sul procedimento di riclassificazione, l’incompetenza del Comune ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992 n. 14, in favore dell’Unione Montana della Valle del Boite).

Deve quindi ritenersi avverata la fattispecie di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto l’amministrazione resistente, nell’annullare in autotutela l’atto impugnato per una delle ragioni espressamente dedotte in ricorso, ha oggettivamente riconosciuto pienamente fondata la pretesa del ricorrente (all’annullamento dell’atto impugnato in ragione della dedotta incompetenza del Comune).

In applicazione del principio della soccombenza virtuale , il Collegio ritiene che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo debba conseguire la condanna del Comune di Vodo di Cadore al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio (ivi comprese quelle relative al contributo unificato versato per il ricorso introduttivo), nella misura di cui al dispositivo.

14. Il ricorso per motivi aggiunti è invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente (e come invece esattamente affermato dal Comune resistente), non può essere dichiarata al riguardo la cessazione della materia del contendere, in quanto l’atto in parte qua impugnato con i motivi aggiunti (Deliberazione del Consiglio Comunale di Vodo di Cadore n. 8/2023 del 14 marzo 2023, di cui è stato chiesto l’annullamento nella parte in cui ha autorizzato l'alienazione del <<reliquato terreno adiacente alla particella contraddistinta catastalmente al numero 314 del Fg. nr. 15, costituito essenzialmente da ritaglio stradale, situato esternamente alla carreggiata della viabilità esistente pavimentata a calcestruzzo ...>>) non ha formato oggetto di alcuna rivisitazione in autotutela da parte della stessa amministrazione emanante in senso conforme alle richieste del ricorrente, né risulta essere stato altrimenti annullato o caducato.

La semplice circostanza che, nel corso del giudizio, sia sopravvenuto un atto di altra Autorità amministrativa (nella specie, l’Unione Montana della Valle del Boite) che abbia concluso, in senso favorevole all’odierno ricorrente (con la deliberazione n. 17 del 4 ottobre 2023), il procedimento avviato sulla richiesta di riclassificazione dell’adiacente tratto stradale dal medesimo proposta, se vale evidentemente a determinare il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale (alla riclassificazione) di cui egli era portatore nei confronti di entrambe le amministrazioni (l’una, in qualità di ente competente ad esprimere il parere endoprocedimentale, l’altra, in qualità di ente competente ad adottare l’atto finale conclusivo), non vale tuttavia a determinarne l’accoglimento della pretesa formale all’annullamento della suindicata Deliberazione del Consiglio Comunale di Vodo di Cadore n. 8/2023 del 14 marzo 2023 chiesto con i motivi aggiunti, in quanto trattasi di atto proveniente da altra amministrazione ed avente diverso oggetto, come tale inidoneo ai fini invocati dal ricorrente.

Tale circostanza, vale tuttavia a configurare, nella fattispecie, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per motivi aggiunti, in quanto il ricorrente, a seguito dell’adozione della deliberazione n. 17 del 4 ottobre 2023 dell’Unione Montana della Valle del Boite, si è visto riconoscere e soddisfare il proprio interesse sostanziale alla riclassificazione, per cui l’eventuale annullamento della Deliberazione comunale impugnata con i motivi aggiunti non potrebbe comunque arrecargli alcuna utilità concreta o vantaggio ulteriore.

La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per motivi aggiunti (che può essere desunta, in applicazione della specifica disposizione di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a. - da intendersi come norma generale di “chiusura” del sistema - anche dal mero comportamento processuale delle parti), deriva, inoltre, dalla stessa configurazione della propria posizione implicitamente postulata dal ricorrente nei propri scritti difensivi (in particolare, nell’istanza di fissazione di udienza del 30 maggio 2024 e nell’istanza di passaggio in decisione contenente note difensive depositata in giudizio in data 8 luglio 2024), nei quali egli, nel richiedere espressamente declaratoria di cessazione della materia del contendere sia per il ricorso introduttivo che per i motivi aggiunti, ha obiettivamente riconosciuto il venir meno del proprio interesse alla decisione del suddetto ricorso per motivi aggiunti.

Per ciò che riguarda le spese di giudizio del ricorso per motivi aggiunti (ivi comprese quelle concernenti il relativo contributo unificato), sussistono giusti motivi (anche in applicazione della norma di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a.) per disporne l’integrale compensazione tra le parti, in quanto il ricorrente è stato evidentemente indotto all’impugnazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vodo di Cadore n. 8/2023 del 14 marzo 2023 dalla tempistica procedimentale di quel momento storico, allorchè ancora non era stata favorevolmente delibata la sua istanza di riclassificazione da parte della competente Unione Montata, sul presupposto – poi rivelatosi errato – che tale Deliberazione potesse determinare un restringimento della carreggiata e quindi costituire un ostacolo all’accoglimento della richiesta di classificazione.

È appena il caso di rilevare, quanto alla eventuale soccombenza virtuale (pure dedotta dal ricorrente ai fini della condanna alle spese anche in relazione ai motivi aggiunti), che tale circostanza, rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per motivi aggiunti (paventato restringimento della carreggiata stradale per effetto della sdemanializzazione dell’adiacente reliquato stradale operato dal Comune con la deliberazione impugnata con i motivi aggiunti) non è stata dimostrata dal ricorrente e comunque è risultata smentita, nei fatti, dalla successiva deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 17 del 4 ottobre 2023, con la quale (come si legge nell’istanza di fissazione udienza depositata in giudizio dallo stesso ricorrente il 30 maggio 2024), <<in accoglimento della richiesta avanzata dal ricorrente e in conformità al parere del Comune, si è disposto lo stralcio dal Piano della viabilità silvo-pastorale del tratto stradale che conduce all’Azienda del ricorrente, con conseguente libero accesso alla stessa e contestuale riposizionamento del cartello di divieto di transito subito dopo l’azienda del ricorrente>>.

Quanto alla seconda censura dei motivi aggiunti, su cui maggiormente si incentrano le argomentazioni del ricorrente, occorre parimenti rilevare che, ferma restando, in linea di principio, la piena validità della regola della gara pubblica per l’alienazione a privati dei beni sdemanializzati, la giurisprudenza consente tuttavia che l’amministrazione possa derogare a tale regola generale, mediante seria e congrua motivazione specifica, che tenga conto del contesto particolare della fattispecie considerata (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4/9/2019, n. 1490).

Nella specie, come risulta dalla motivazione dell’impugnata deliberazione comunale, tale obbligo motivazionale (ed istruttorio) è stato incontestabilmente assolto, sia perché l’alienazione è stata disposta al valore di stima secondo la relazione redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica (per cui non è neanche configurabile, in ipotesi, alcun danno erariale), sia perché, in ogni caso, si tratta di bene di modesto valore e di circoscritta utilità (“reliquato stradale” di 50 mq.).

15. In conclusione, sul ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite sono regolate come da dispositivo.

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