TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202300453

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202300453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300453
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2023

N. 00453/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00678/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 678 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C M e M C, rappresentati e difesi dall'avvocato C I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Corte d'Appello n. 16;

nei confronti

del Condominio via

IV

Marzo 7 Torino, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Mazza e Roberta Montaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di A G, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ludogoroff e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza della città di Torino n. 63/2022 del 24 marzo 2022, in merito alla rimozione e ripristino di opere abusivamente eseguite, notificato ai ricorrenti il 10 aprile 2022;

- del referto tecnico prot. n. 2020-4-18685 dell'8 novembre 2021 del settore vigilanza edilizia della città di Torino e dei relativi allegati;

II. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 luglio 2022:

- dei provvedimenti della sanatoria (prot. n. 2018-1-15754) ed in particolare del provvedimento di diniego alla sanatoria prot. n. 4728 del 23 giugno 2020, comunicata ai ricorrenti con il deposito in corso di causa del Comune di Torino;

- del provvedimento prot. n. 2020-4-18685 del Comune di Torino di accertamento dell'abuso edilizio oggetto di causa;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino, del Condominio via

IV

Marzo 7 Torino e di A G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, proprietari dell'unità immobiliare abitabile collocata nel sottotetto dello stabile condominiale di via Marzo n. 7, in Torino (foglio 1245, particella 73, subalterno 21), hanno impugnato:

- con il ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 63/2022 con cui il Comune di Torino ha ingiunto loro, ai sensi dell'art. 33 d.p.r. 380/2001, la rimozione di opere derivanti da una ristrutturazione edilizia abusiva, nonché l'atto di diniego dell'istanza di annullamento in autotutela della predetta ordinanza;

- con i motivi aggiunti, il provvedimento prot. 4728/2020 di diniego dell'istanza di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti nel 2018 in relazione alle medesime opere.

2. Si sono costituiti il Comune di Torino, parte resistente, nonché il Condominio di via Marzo n. 7 e A G (condomino e professionista incaricato dal Condominio e dai ricorrenti per le varie pratiche edilizie concernenti lo stabile), evocati in giudizio quali controinteressati.

3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 27 aprile 2023.

4. Le opere contestate dal Comune consistono nello « spostamento e traslazione dell’asse della trave di colmo, della sagoma del tetto e dell’inclinazione delle falde, con conseguente ampliamento della volumetria del sottotetto sottostante (anche in funzione della creazione dei nuovi abbaini aventi ingombro e altezze superiori rispetto ai precedenti) » e, di conseguenza, nello « incremento della superficie abitabile (utilizzo ai fini abitativi di porzione di sottotetto in precedenza non abitabile) » (cfr. ordinanza di demolizione allegata sub. doc. 12 Comune). In sostanza, il Comune addebita ai ricorrenti che, nell'ambito di lavori di manutenzione straordinaria insistenti sulle parti condominiali comuni nonché sugli abbaini presenti nei sottotetti, assentiti con DIA prot. 2008-9-11020 e successiva variante prot. 2009-9-17938, sarebbe stato spostato l'asse della trave di colmo dell'abitazione dei ricorrenti – collocata nel sottotetto – e sarebbe stata modificata la sagoma e l'inclinazione del tetto dello stabile, così da ampliare la volumetria di tale unità immobiliare ed estenderne la superficie abitabile.

L'ordinanza di demolizione fa seguito al diniego dell'istanza presentata dai ricorrenti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria delle medesime opere. Come già esposto, il primo provvedimento viene avversato con il ricorso introduttivo, mentre il secondo viene impugnato con i motivi aggiunti, in quanto asseritamente conosciuto nel corso del giudizio.

5. Si principia dall'analisi del ricorso introduttivo, nel quale i ricorrenti formulano i seguenti motivi di diritto.

I) « Violazione dell’artt. 3 e 33 del

DPR

380/2001, dell’art. 9 bis del

DPR

380/2001, degli artt. 95 e 96 del

DPR

380/2001, degli artt. 10 e 26 delle norme attuative del PRG di Torino, dell’allegato A alle norme stesse, Eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà
»: le opere sarebbero legittime in quanto rientranti nella manutenzione straordinaria, eseguita a fronte del degrado dello stabile;
le alterazioni del tetto sarebbero una conseguenza delle opere di modifica degli abbaini, assentite con la DIA in variante prot. 2009-9-17938.

II) « Violazione dell’art. 34 bis del

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