TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-07-13, n. 202000459
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Pubblicato il 13/07/2020
N. 00459/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2019, proposto da
Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARPEA - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
nei confronti
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Lombardo e Rossella Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio per la ricerca in agricoltura l'analisi dell'economia agraria, Politecnico di Torino, Agenzia dei servizi formativi della Provincia di Cuneo - Consorzio (Agenform), Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Consorzio Barbera D'Asti e Vini del Monferrato, Molino Peila S.p.A., Eurema S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione del 12 luglio 2019 pervenuta in data 13 luglio 2019 con la quale la Regione Piemonte Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura ha comunicato la non ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno n. 20201144142 presentata dal Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi;
- della Determinazione Dirigenziale n. 686 dell'11 luglio 2019 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alle domande ammissibili a valere sul P.S.R. Piemonte - Misura 16.1.1. Azione 2 - mai comunicata alla ricorrente;
- della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dell'art. 17 della Legge Regionale n. 14/2014 del 23 maggio 2019 con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi che, non consentono l'accoglimento totale della domanda;
nonché degli atti presupposti, mai comunicati, quali i verbali redatti dalla Commissione di valutazione istituita con D.D. n. 203 / 2019 e per quanto qui possa occorrere della Determinazione Dirigenziale n. 590 del 25 luglio 2016 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico relativo al P.S.R. Misura 16 operazione 16.1.1. con riferimento alla Sezione 4.6.4;
nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell’Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 il dott. C T e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1) Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte (approvato dalla Commissione europea nel 2015) ha previsto, tra l’altro, la Misura 16 “ Cooperazione ”, che incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti che possono riguardare la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;all’interno della Misura 16 è prevista l’operazione 16.1.1 “ Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi (GO) dei PEI ”;l’operazione 16.1.1 è a sua volta divisa in due Azioni:
Azione 1 - costituzione dei GO e concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale;
Azione 2 - sostegno alla gestione dei GO e attuazione dei progetti.
Le due Azioni sono conseguenti l’una all’altra temporalmente. La partecipazione all’Azione 2 non è possibile se non si è stati ammessi a finanziamento all’interno dell’Azione 1.
1.2) Con D.D. del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura n. 470 del 18/4/2018 la Regione Piemonte ha approvato la graduatoria delle domande relative alla Azione 1: al posto n. 38 figura il progetto “ Vita ” avente come capofila il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi, che ha quindi presentato domanda per il bando relativo alla Azione 2.
1.3) Con preavviso di rigetto datato 23/5/2019 la Regione ha comunicato al predetto Consorzio, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Con successivo provvedimento del 12/7/2019 la predetta Amministrazione ha comunicato la non ammissibilità della domanda di sostegno presentata, non ritenendo superate dalle controdeduzioni e dalla ulteriore produzione documentale le ragioni ostative precedentemente segnalate.
1.4) Contro tale provvedimento e contro la D.D. n. 686 dell’11/7/2019 di approvazione della graduatoria delle domande ritenute ammissibili a finanziamento il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei Vini Colli Tortonesi ha proposto il ricorso in epigrafe formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
1.5) Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio: la Regione Piemonte, che ha depositato memoria e documentazione;l’Università degli Studi di Torino, che ha depositato solo una memoria formale.
1.6) La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 novembre 2019. Con l’ordinanza n. 434/2019 questo Tribunale:
- ha accolto l’istanza cautelare “ nel senso di sospendere i provvedimenti impugnati ai fini della valutazione e collocazione in graduatoria della domanda di parte ricorrente per l’Azione 2 ”;
- ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio “ mediante notifica per pubblici proclami a tutti i soggetti inclusi nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. 686 dell’11/7/2019 ”, secondo le modalità indicate nell’ordinanza stessa.
1.7) Il Consorzio ricorrente ha provveduto all’adempimento, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio.
Successivamente, sia la parte ricorrente, sia la Regione Piemonte hanno depositato scritti difensivi.
1.8) All’udienza del 7 luglio 2020 la causa è stata trattata con discussione orale, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del d.l. n. 28/2020 (come richiesto dalla parte ricorrente) ed è infine passata in decisione.
2) Sia nel preavviso di rigetto datato 23/5/2019, sia nel provvedimento di non ammissibilità datato 12/7/2019 i motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata, in qualità di capofila, dal Consorzio ricorrente sono così enunciati: “ Tenuta Fornace Società Agricola non risulta aver fornito la dichiarazione sulle dimensioni d'impresa in violazione di quanto previsto, a pena di irricevibilità, dalla sezione 4.6.4 del Bando per ciò che riguarda la debita compilazione della domanda di sostegno e degli allegati in tutte le loro parti ”.
In effetti il bando n. 1/2016, approvato con D.D. n. 590 del 25/7/2016 e riguardante la Misura 16 - operazione 16.1.1: “ Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI ” del PSR 2014-2020, disponeva al paragrafo 4.6.4 in tema di “ Contenuto della domanda ”: “ La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità ”. Tra la documentazione da allegare figurava: “ Per ciascun componente del GO dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dimensioni dell’impresa ai sensi della normativa UE sulle PMI ”.
3) Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:
Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in particolare dell’art. 50 anche con riferimento al disposto di cui al D. M. n. 162 del 12 gennaio 2015 - Eccesso di potere per difetto e incompletezza di istruttoria e per travisamento ed erroneità dei presupposti in fatto - Violazione del principio di non discriminazione – Violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (il dato richiesto era già in possesso dell’Amministrazione resistente in quanto inserito nel SIAP - Sistema Informativo Agricolo Piemontese;era comunque agevolmente e direttamente reperibile dalla Regione mediante consultazione delle competenti banche dati - Camera di Commercio;la Regione non ha ritenuto di acquisire in fase istruttoria quanto richiesto ed allegato alle controdeduzioni di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990).
Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Carenza e difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 lettera b) della Legge n. 241/1990 – Mancato ricorso all’istituto del soccorso istruttorio (il principio del soccorso istruttorio ha portata generale, estesa a qualsiasi procedimento amministrativo e, applicato in combinazione con il principio del favor partecipationis , è finalizzato ad evitare esclusioni meramente formalistiche dalle procedure concorsuali, qual è quella di cui si controverte, posto che i dati ritenuti mancanti e successivamente integrati dalla parte ricorrente non sono, nella sostanza, oggetto di discussione).
4) Nella sua memoria di costituzione la Regione Piemonte controbatte alle tesi avversarie sostenendo che il principio del soccorso istruttorio può essere derogato ove sussistano esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa ovvero di tutela della par condicio . Nel caso in esame sono state privilegiate esigenze di celerità del procedimento, a fronte della presentazione di 1545 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui 637 sulle dimensioni dell’impresa. D’altra parte, il bando di gara responsabilizzava i concorrenti prevedendo al paragrafo 4.4.10, sotto la voce “ Impegni essenziali ”: “ Ciascun partecipante si impegna a:… allegare tutta la documentazione prevista dal bando, consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda ”.
5) Nella fase cautelare questo Tribunale si è orientato in senso favorevole alla parte ricorrente così motivando: “ Considerato che, ad un primo esame (e pur tenuto conto delle apprezzabili argomentazioni sviluppate dalla difesa della Regione Piemonte con richiamo alle esigenze di celerità e di efficienza del procedimento), sembrano presentare consistenti profili di fondatezza le censure formulate nel ricorso (riguardanti anche l’avviso pubblico, con specifico riferimento alla Sezione 4.6.4) che prospettano la violazione di norme (art. 50 del D.Lgs. n. 82/2005;art. 2 comma 5 del D.M. n.162/2015;art. 6 della legge n. 241/1990) che avrebbero quantomeno imposto all’Amministrazione di attivare, nel caso in esame, il soccorso istruttorio ”.
Le sintetiche considerazioni esposte nell’ordinanza n. 434/2019 meritano conferma in questa sede. Il generale principio del soccorso istruttorio doveva trovare applicazione nella procedura in esame, con riferimento alla domanda del Consorzio ricorrente, alla luce del quadro normativo richiamato nel ricorso;è vero che sussistevano innegabili esigenze di celerità del procedimento, ma nel caso specifico non si trattava di acquisire d’ufficio la documentazione relativa alle domande presentate, bensì solo di consentire alla parte interessata di provvedere all’integrazione dei documenti mancanti, per porre rimedio a una mera carenza formale.
6) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto e vanno conseguentemente annullati i provvedimenti impugnati;la Regione Piemonte è dunque tenuta a procedere, come già disposto in sede cautelare, alla valutazione e collocazione in graduatoria della domanda di parte ricorrente per l’Azione 2. Non si dubita che l’Amministrazione regionale provvederà sollecitamente a tali adempimenti, secondo le assicurazioni fornite, anche per quanto riguarda la tempistica, nella memoria difensiva depositata il 12/6/2020. Non si ritiene dunque necessario disporre la nomina di un Commissario ad acta , non ravvisandosi nella condotta della parte resistente durante il periodo caratterizzato dalla nota emergenza sanitaria un’intenzionale inottemperanza a quanto statuito dal TAR nella fase cautelare.
Ciò detto e tenuto conto che nell’ambito del procedimento anche la condotta del Consorzio ricorrente non è risultata impeccabile, appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese di causa.