TAR Torino, sez. I, ordinanza_collegiale 2024-10-17, n. 202401036
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Pubblicato il 17/10/2024
N. 01036/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01175/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Novara, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
1) dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Novara sulla diffida ad adempiere, inviata dal ricorrente a mezzo PEC in data 04/07/2024 e ricevuta dalla Prefettura in pari data, a sollecito di concludere in modo espresso il procedimento amministrativo introdotto con domanda di emersione ex dl. 34/2020 n. -OMISSIS-, presentata dal datore di lavoro in favore del lavoratore straniero odierno ricorrente;
nonché per l'accertamento;
2) dell'obbligo di provvedere in relazione alla detta diffida ad adempiere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso in senso conforme alla diffida stessa, salve le verifiche e integrazioni documentali del caso;
nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguenziale al silenzio impugnato, ove negativo delle domande amministrative proposte dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Novara;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio una relazione dalla quale parrebbe evincersi che vi sia stato un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente;
preso atto che risultano menzionati nella relazione degli allegati non prodotti in giudizio;
ritenuto opportuno, impregiudicate altresì eventuali problematiche di tempestività della domanda, che l’amministrazione depositi in giudizio gli allegati di cui in motivazione;
ritenuto a tal fine di assegnare termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;