TAR Torino, sez. I, ordinanza_collegiale 2024-10-17, n. 202401036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza_collegiale 2024-10-17, n. 202401036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202401036
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 01175/2024 REG.RIC.

N. 01036/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01175/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2024, proposto da

-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Novara, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

1) dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Novara sulla diffida ad adempiere, inviata dal ricorrente a mezzo PEC in data 04/07/2024 e ricevuta dalla Prefettura in pari data, a sollecito di concludere in modo espresso il procedimento amministrativo introdotto con domanda di emersione ex dl. 34/2020 n. -OMISSIS-, presentata dal datore di lavoro in favore del lavoratore straniero odierno ricorrente;

nonché per l'accertamento;

2) dell'obbligo di provvedere in relazione alla detta diffida ad adempiere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso in senso conforme alla diffida stessa, salve le verifiche e integrazioni documentali del caso;

nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguenziale al silenzio impugnato, ove negativo delle domande amministrative proposte dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Novara;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio una relazione dalla quale parrebbe evincersi che vi sia stato un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente;

preso atto che risultano menzionati nella relazione degli allegati non prodotti in giudizio;

ritenuto opportuno, impregiudicate altresì eventuali problematiche di tempestività della domanda, che l’amministrazione depositi in giudizio gli allegati di cui in motivazione;

ritenuto a tal fine di assegnare termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

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