TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300851
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 00851/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2019, proposto da
Studio Radiologico Prof. V M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Melisurgo, n. 4;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M L S D C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto del Commissario ad acta n. 84 del 31.10.2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto “Limiti di spesa agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018 e altre disposizioni relative all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private”, e di tutti i suoi allegati;
b) della nota del Commissario ad acta prot. 2648/C del 16.11.2018;
c)di ogni atto ai predetti connesso, sia esso presupposto che conseguenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 3 gennaio 2019 e depositato il successivo 7 gennaio lo Studio Radiologico del Professor V M s.r.l. (di seguito Studio Muto), ha premesso di gestire alcune strutture sanitarie in regime di accreditamento per l’erogazione di prestazioni afferenti alla macro area della specialistica ambulatoriale nell’ambito della medicina nucleare, radioterapia e radiodiagnostica ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d. lgs. 502/1992.
Secondo quanto ulteriormente rappresentato nel corso dell’intero anno finanziario 2018 la società ricorrente ha operato in assenza di programmazione, facendo in qualche modo affidamento sui volumi di prestazioni e sui correlati limiti di spesa applicati nel 2017, secondo quanto avrebbe espressamente raccomandato la ASL Napoli 2 nord nel cui territorio la società opera.
Sennonché, prosegue parte ricorrente, con il DCA n. 84/2018 la struttura commissariale non si sarebbe adeguata ai criteri di fissazione dei tetti di spesa fissati dal DCA n. 50/2018, eludendo i programmi operativi per il 2016/2018 e avrebbe modificato retroattivamente i meccanismi di monitoraggio e limiti di spesa.
Pertanto, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Emina ha impugnato il DCA n. 84/2018, chiedendone l’annullamento sulla base delle censure di seguito sintetizzate.
I.- Violazione dei programmi operativi 2016-2018 approvati con DCA 14/2017. Difetto di motivazione e di istruttoria.
I programmi operativi 2016-2018 stabilivano che la definizione dei tetti di spesa per il 2018 e il 2019 avrebbe dovuto essere completata entro il 30 ottobre 2017, con la conseguenza che la violazione di detto termine avrebbe dovuto comportare un aggravamento dell’onere motivazionale gravante sul Commissario Straordinario.
II.- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione del principio di irretroattività degli atti di programmazione – falsità dei presupposti – sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- sexies, co. 8, d.lgs. n. 502/1992, inserito dall’art.. 8, co. 4, d.lgs. n. 229/1999 - violazione della disciplina sulla mobilità attiva extraregionale. Violazione dell’art. 1372 cod. civ.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, co. 14, d.l. 95/2012. Violazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e degli artt. 114, par. 1, e 168, par. 3, TFUE. Violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, comma 3 e 119 Cost.
Nel corso del 2018 sarebbero state inopinatamente modificate sensibilmente alcune modalità di monitoraggio della spesa con l’effetto di determinare un cambiamento dei criteri di remunerazione che avrebbe poi causato il recupero retroattivo di prestazioni emesse in precedenza, in assunta violazione della tutela dell’affidamento come definita dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2012.
III.- Sulla insufficienza delle risorse assegnate