TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-04-27, n. 201100732

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-04-27, n. 201100732
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201100732
Data del deposito : 27 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01945/2009 REG.RIC.

N. 00732/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01945/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg. D P, A B, C M, M C, G D I, rappresentati e difesi dall'avv. L R, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via delle Mantellate n. 8;

contro

Regione Toscana, costituita in giudizio in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti L B e V C ed elettivamente domiciliata in Firenze, presso l'Avvocatura regionale in Piazza dell'Unita' Italiana n. 1;

nei confronti di

Camilla Marotti, Sandro Bartoli, Paola Scuffi, G D I, non costituiti;

per l'annullamento

A) con l'atto introduttivo del giudizio:

del bando di “ selezione interna per titoli ed esami riservata al personale a tempo indeterminato dell’Agenzia per le attività di informazione del Consiglio Regionale per la copertura di n. 4 posti con qualifica di <capo servizio>
del CCNL giornalistico
”, pubblicato sul BURT n. 30 del 29.7.2009, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente che ed in particolare del decreto della Direzione generale Organizzazione e Sistema Informativo 16.7.2009, n. 3384, di indizione della predetta selezione, e della Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 19.3.2009;

B) con i motivi aggiunti depositati il 23.3.2010 (da parte dei sigg. D P, A B e C M):

- del decreto dirigenziale (Dirigente responsabile di P.O. delegato dal Dirigente della Direzione Generale dell'Organizzazione e del Sistema Informativo) della Regione Toscana n. 6763 del 28.12.2009, pubblicato sul BURT del 7.1.2010, di approvazione della graduatoria definitiva della selezione interna per n.4 posti di " capo servizio " dell'Agenzia per le attività di informazione del Consiglio Regionale, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ed in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con decreto 16/7/2009 n. 3384 della Direzione Generale Organizzazione e Sistema informativo la Regione Toscana ha indetto una " selezione interna per titoli ed esami riservata al personale a tempo indeterminato dell'Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale per la copertura di n. 4 posti con qualifica di "Capo-servizio" del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico ".

Con il ricorso in epigrafe i sigg. D P, A B, C M, M C, G D I, giornalisti professionisti in servizio quali redattori presso l'Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale della Toscana, hanno impugnato - formulando censure di violazione di legge e di eccesso di potere - il decreto di cui sopra, unitamente al bando di selezione e alla presupposta delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 15 del 19/3/2009 con cui è stata determinata la dotazione organica dei capiservizio della predetta Agenzia.

Si è costituita in giudizio la Regione Toscana che chiesto la reiezione del ricorso perché infondato.

Con atto depositato il 23/3/2010 i soli sigg. D P, A B e C M hanno esteso l'impugnazione al decreto dirigenziale n. 6763 del 28/12/2009 di approvazione della graduatoria definitiva della selezione di cui si tratta e ne hanno dedotto l'illegittimità in via derivata e perché affetta da vizi propri.

La Regione Toscana ha controdedotto anche ai motivi aggiunti, sostenendone l'infondatezza.

All'udienza del 23 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

2) Il ricorso va innanzitutto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda i sigg. G D I e M C, originari ricorrenti, che non hanno sottoscritto i motivi aggiunti proposti contro la graduatoria definitiva della selezione di cui si controverte in quanto il primo figura tra i vincitori (nonché tra i controinteressati rispetto ai motivi aggiunti), mentre il secondo è risultato comunque idoneo.

3) Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

3.1) Non sussiste la violazione delle disposizioni che prevedono la consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria sulle questioni riguardanti le variazioni organiche, con specifico riferimento alla pianta organica dell'Agenzia per l'informazione del Consiglio regionale. Come documentato dalla difesa regionale (doc. 4-6), la proposta di riassetto organizzativo relativa all'istituzione dei " capiservizio " è stata sottoposta dal Direttore generale al Comitato di redazione in data 5/2/2009 e discussa dall'assemblea di redazione del 9/2/2009;
non risulta che siano state formalizzate proposte specifiche e poiché i pareri previsti dall’art. 34 del CCNL stipulato in data 11/4/2001, da rendersi entro 72 ore, non sono né obbligatori né vincolanti, le determinazioni assunte dalla Regione e qui impugnate non appaiono affette dai vizi dedotti dai ricorrenti con la prima censura.

3.2) È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'illegittimità delle scelte operate in sede di bando relativamente ai requisiti di accesso alla procedura concorsuale (per cui è stato richiesto il possesso del mero diploma di scuola secondaria) e al peso attribuito ai titoli di studio e professionali. Premesso che ai fini dell'esercizio della professione di giornalista non è richiesto il requisito del diploma di laurea, si osserva che l’art. 11 del CCNL di categoria, nel qualificare come " capo-servizio " il redattore al quale è stata attribuita una particolare responsabilità, con compiti di coordinamento e direzione, non contiene nessuna indicazione che valga a limitare ai soli laureati l'accesso a tale qualifica, mentre l'unica altra norma citata dai ricorrenti a sostegno delle proprie tesi è l’art. 26 della L.R. n. 1/2009 (" Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale ") che non risulta peraltro applicabile al caso in esame, disciplinato dalla specifica normativa di settore. In tale quadro escludere dalla procedura selettiva i non laureati sarebbe risultato discriminatorio nei confronti di soggetti comunque assunti con la qualifica di redattori, tanto più ove si consideri la natura interna della procedura stessa.

Quanto poi all'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui le modalità di selezione consentivano l'accesso a soggetti praticamente " neo-assunti ", essa trova efficace smentita nella ricostruzione operata dalla difesa regionale, da cui emerge che i soggetti potenzialmente interessati alla procedura hanno alle spalle un'esperienza nella professione giornalistica almeno quadriennale.

3.3) Va superata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata con il terzo motivo di ricorso relativamente alla L.R. n. 43/2006 (recante " Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione "), rispetto alla quale non appare neppure sussistente l’interesse alla sua proposizione, tenuto conto che un’eventuale caducazione della normativa in questione potrebbe travolgere la procedura concorsuale in questione, ma non certo modificarla nel senso auspicato dai ricorrenti;
con l' effetto di precludere ogni prospettiva di avanzamento a tutti i redattori, ricorrenti compresi. E il richiamo nel ricorso alla " situazione di "confusione" nella disciplina dello status giuridico ed economico dei dipendenti…, atta a favorire situazioni di incongruità anche nell'accesso alle qualifiche superiori… ed irragionevoli disparità di trattamento… " appare decisamente generico ed insufficiente a evidenziare un apprezzabile interesse all'eccezione. Quanto al merito, la questione risulta comunque manifestamente infondata tenuto conto che la scelta regionale, operata con la L.R. n. 43/2006, di creare un ruolo a sé stante per il personale addetto all'attività di informazione, al quale si applica il contratto nazionale del lavoro giornalistico, non appare suscettibile di violare la normativa nazionale di riferimento (art. 9 della legge n. 150/2000).

3.4) L'infondatezza delle censure formulate con l'atto introduttivo del giudizio determina l'infondatezza dei primi tre motivi aggiunti, con cui si deduce che la graduatoria finale è viziata da illegittimità derivata dagli atti presupposti.

3.5) Quanto ai pretesi vizi propri della graduatoria stessa, si osserva innanzitutto che non merita accoglimento la censura riguardante il difetto di motivazione dei punteggi (inferiori al minimo necessario per essere ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale) attribuiti agli elaborati scritti dei sigg. D P, A B e C M.

L'orientamento giurisprudenziale secondo cui nella valutazione degli elaborati di un esame di un concorso o di un'abilitazione il voto può adeguatamente sostituire la motivazione, in quanto esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione d'esame, senza necessità di esternare ulteriori spiegazioni è costantemente ed anche ultimamente ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 17 dicembre 2010 n. 5792 e 13 gennaio 2010 n. 92;
Sez. V, 13 luglio 2010 n. 4528 e 7 settembre 2009 n. 5227;
Sez. VI, 27 agosto 2010 n. 5988). A tale orientamento ha aderito anche questo Tribunale con le recenti sentenze della Sez.

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