TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-06-29, n. 202200942
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Pubblicato il 29/06/2022
N. 00942/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01267/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2016, proposto da E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C, R T, A L F e M L T, con domicili eletti presso lo studio dell’avv. Fulvio Mastroviti in Bari alla via Quintino Sella n. 40 e con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per la bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Giurato in Bari alla via Abate Gimma n. 163 e con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 14533 del 23.8.2016, ricevuta da E-Distribuzione s.p.a. in pari data, con cui il Consorzio per la bonifica della Capitanata chiede, ai fini della regolarizzazione della procedura di cui al Regolamento della Regione Puglia n. 17 del 2013, il pagamento da parte della società odierna ricorrente di spese d’istruttoria pari a € 7.375,00 e del canone annuo pari a € 14.688,20, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso anche non cognito alla ricorrente, tra cui:
- la nota prot. n. 3313 del 24.2.2016 del Consorzio per la bonifica della Capitanata;
- la nota prot. n. 6416 del 14.4.2016 del Consorzio per la bonifica della Capitanata;
nonché per la condanna del Consorzio per la bonifica della Capitanata alla restituzione di tutte le somme che e-distribuzione ha nelle more versato, con riserva espressa di ripetizione, al fine di evitare qualsiasi provvedimento di carattere negativo e/o sanzionatorio da parte del medesimo Consorzio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per la bonifica della Capitanata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. Lorenzo Ieva e udita l’avv. Ada Lorusso, su delega orale dell'avv. C C, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante società gestore della rete elettrica nazionale, servizio di pubblica utilità, impugnava l’atto del Consorzio di bonifica resistente (prot. n. 14533 del 23 agosto 2016) di richiesta del pagamento, con esplicitazione delle motivazioni di diritto, inerente due presunte poste debitorie - la prima (€. 7.375,00) riferita a (presunte) spese di istruttoria, la seconda (€. 14.688,20), invece, riconducibile all’omesso versamento di un asserito canone annuo dovuto - riconnesse alla realizzazione ed esercizio di opere già però assentite con determinazione dirigenziale n. 9 del 3 febbraio 2014 da parte del competente ufficio della Regione Puglia.
Le opere realizzate consistevano in: a) una stazione primaria a 150/20 kV nel comune di Foggia; b) un raccordo AT costituito da una linea elettrica parzialmente aerea e parzialmente interrata; c) taluni raccordi MT costituiti da n. 9 linee in cavo parzialmente interrato e parzialmente aereo d 20kV
Invero, il Consorzio di bonifica aveva richiesto le predette somme una prima volta con nota prot. n. 3313 del 24 febbraio 2016, onde “ regolarizzare l’uso dei beni demaniali interessati dagli impianti ” ai sensi del regolamento reg. n. 17 del 2014, indicando le predette somme richieste, ma senza specificare in alcun modo il titolo in base al quale venivano pretese.
Infine, con nota prot. 14533 del 23 agosto 2016, il Consorzio sollecitava nuovamente il pagamento, preannunciando, in caso di mancata regolarizzazione ai sensi del regolamento reg. n. 17 del 2014, la chiusura del procedimento con diniego dell’autorizzazione, con diffida a non eseguire nelle more lavori all’interno del comprensorio del Consorzio. Attività che però erano state già assentite per l’appunto, con la determinazione n. 9 del 3 febbraio 2014 da parte del competente ufficio della Regione Puglia.
Ribatteva E-distribuzione s.p.a. di essere gestore nazionale del servizio pubblico di rete elettrica e che null’altro era dovuto al Consorzio, in quanto il procedimento di autorizzazione si era già svolto nelle conferenze di servizi tenutesi nelle date del 24 luglio 2012 e del 19 novembre 2013, nelle quali il Consorzio aveva espresso parere favorevole con talune prescrizioni per l’adozione di mere cautele nella posa dei cavi elettrici.
Peraltro, ai fini dell’espressione dei predetti pareri, era stato già richiesto il pagamento di €. 175,00, con nota del Consorzio prot. n. 14454 di agosto 2012, eseguito da E-distribuzione s.p.a. come da nota prot. n. 1725748 del 18 settembre 2012.
Indi, con determinazione dirigenziale n. 9 del 3 febbraio 2014 (e nota di accompagnamento prot. n. 864 del 4 febbraio 2014), è stata in effetti la Regione Puglia a rilasciare l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, relativamente alla costruzione ed esercizio: a) di una stazione primaria a 150/20 kV nel comune di Foggia; b) di un raccordo AT costituito da una linea elettrica parzialmente aerea e parzialmente interrata; c) di taluni raccordi MT costituiti da n. 9 linee in cavo parzialmente interrato e parzialmente aereo d 20kV.
Con la stessa determinazione dirigenziale n. 9 del 3 febbraio 2014 è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere e deliberata la costituzione anticipata di servitù coattiva per l’esecuzione delle opere.
Peraltro, la stessa Regione Puglia, con seguente determinazione dirigenziale n. 166 del 4 aprile 2014, ha provveduto a costituire la servitù coattiva degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori e stabilito gli indennizzi dovuti ai proprietari dei terreni attraversati.
Lamentava in chiusura E-distribuzione s.p.a. come il Consorzio, nell’anno 2016, a distanza di ben quattro anni dalle conferenze di servizi (tenutisi nel 2012) e a oltre due anni dalla oramai rilasciata autorizzazione, avvenuta a febbraio 2014, pretendesse di esercitare proprie prerogative autorizzative, in realtà insussistenti ex lege , perché non involgenti opere idrauliche dallo stesso gestite e, peraltro, a tutto concedere, effettuando calcoli largamente inesatti e opinabili circa gli importi richiesti.
Venivano articolati n. 2 distinti motivi di censura, come scrutinati nella seguente parte in diritto.
2.- Si costituiva l’intimato Consorzio di bonifica della Capitanata, il quale, in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del ricorso sia per carenza della procura alle liti sia per tardività dell’impugnazione. Nel merito, evidenziava la necessità di corrispondere alla richiesta di pagamento, ai fini della asserita regolarizzazione ai sensi del regolamento del 1° agosto 2013 n. 17 recante il: “ Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia ” per l’uso dei beni demaniali interessati dall’impianto realizzato dalla ricorrente nel Comune di Foggia.
3.- Alla fissata udienza pubblica (straordinaria) del 9 novembre 2021, essendo emersa la necessità di assumere opportuno contraddittorio sui profili di giurisdizione, con ordinanza collegiale n. 1653 dell’11 novembre 2021, le parti venivano invitate a dedurre, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
4.- Rimasto silente il Consorzio di bonifica, acquisite le deduzioni di parte ricorrente sul profilo di giurisdizione e solo ad opera di quest’ultima depositata memoria conclusiva e sintetica replica, alla successiva udienza pubblica del 24 maggio 2022, il ricorso veniva introitato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.- In via pregiudiziale, sulla controversia, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto in effetti viene in emersione una questione involgente il potere del Consorzio di bonifica di pretendere il pagamento di somme, in relazione all’esercizio di una vantata competenza in materia di autorizzazione all’utilizzo dei beni demaniali.
Parte ricorrente ne contesta il fondamento, mentre parte resistente evince una propria competenza, cui ricollega diritti di istruttoria ed esige il pagamento di un canone annuo.
Invero, già in altro precedente della Sezione, sentenza 17 giugno 2019 n. 835, si è avuto modo di scandagliare funditus la natura giuridica e le specifiche attribuzioni dei consorzi di bonifica, anche con peculiare riferimento al Consorzio per la bonifica della Capitanata.
I Consorzi di bonifica sono inquadrati nella categoria degli “altri enti locali” (Corte cost. 14 luglio 1998 n. 326), le cui attività di bonifica rientrano nella materia “agricoltura e foreste” di competenza regionale (art. 66, d.P.R 24 luglio 1977 n. 616), per cui essi sono “enti amministrativi dipendenti dalla regione” (art. 117 della Costituzione e art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).
A livello di legislazione statale, l’art 54 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, recante “ Nuove norme per la bonifica integrale ”, tra le funzioni dei consorzi, annovera la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica (ed eventualmente la loro costruzione). L’art. 27 della legge 7 gennaio 1994 n. 36 (c.d. legge Galli) ha confermato la competenza dei consorzi di bonifica e di irrigazione per la realizzazione e la gestione delle relative reti idriche.
Per quanto direttamente inerisce la Regione Puglia, l’art. 4, comma 1, lett. m) e n) , della legge reg. 13 marzo 2012 n. 4 “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica ” indica espressamente i compiti dei consorzi, che concernono tutti la gestione delle opere idrauliche e l’eventuale accesso alla rete per usi irrigui da parte dei soggetti interessati.
Ancor più nello specifico l’art. 2 dello Statuto del Consorzio di bonifica della Capitanata, approvato con deliberazione del 17 dicembre 2015 n. 48, prevede che il Consorzio svolga attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e difesa del suolo, dello spazio rurale e dell’ambiente.
Ergo , la giurisdizione in materia, inerendo la giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. b) e/o c) , c.p.a. rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici e non già prettamente “ indennità, canoni ed altri corrispettivi ”, appartiene al giudice amministrativo.
2.- Sempre in via preliminare, vanno rigettate le due eccepite questioni d’inammissibilità del ricorso.
2.1.- Con la prima eccezione , parte resistente deduce vizi sulla procura speciale alle liti, asserendo che la stessa, invero posta a margine del ricorso, non contenga gli elementi necessari per l’attribuzione della rappresentanza tecnica.
L’eccezione è, ictu oculi , priva di sostanza, come facilmente verificabile dal contenuto della procura posta a margine del ricorso introduttivo;la stessa contiene tutti gli elementi necessari per identificare il soggetto che conferisce i poteri di rappresentanza e difesa tecnica, i riferimenti specifici ai poteri di cui è munito tale soggetto, al giudizio per il quale viene conferita la procura ed al contenuto specifico dei poteri medesimi.
L’eccezione va quindi rigettata.
2.2.- Con la seconda eccezione , parte resistente deduce l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall’impugnazione, sostenendo che il termine per ricorrere decorrerebbe dalla nota prot. n. 3313 riportante la data del 24 febbraio 2016, e non già dal successivo atto di cui alla nota prot. n. 14533 del 23 agosto 2016 di richiesta del pagamento, con esplicitazione delle motivazioni di diritto e riferimento alla realizzazione delle opere (invero già autorizzate) di cui alla determinazione dirigenziale n. 9 del 3 febbraio 2014 della Regione Puglia.
Orbene, val la pena di rilevare che la nota prot. n. 3313 del 24 febbraio 2016 appare alquanto generica e indeterminata. Nella stessa infatti v’è un invito alla “regolarizzazione”, con richiesta di pagamento di due poste di somme (spese istruttoria e canone annuo), ma senza che si comprendano né il motivo né a quali opere si riferiscano. Vieppiù, va considerato che E-distribuzione s.p.a. non utilizza alcun bene del demanio rientrante nel comprensorio del Consorzio.
Solo in seguito alle rimostranze poste, il Consorzio di bonifica ha indi adottato un atto di richiesta di somme (prot. n. 14533 del 23 agosto 2016) motivato in fatto e diritto e ha fatto riferimento, per la prima volta, alle opere già invero approvate due anni prima con la determinazione dirigenziale n. 9 del 3 febbraio 2014 dalla Regione Puglia, talché E-distribuzione s.p.a. riesce orbene a percepire solo a seguito di quest’ultimo atto quale sia il vantato titolo addotto in ordine alle somme richieste e ha modo di opporvisi proficuamente.
Per giurisprudenza pacifica va infatti rammentato che “ la piena conoscenza dell'atto amministrativo, il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale, si ha quando la parte interessata percepisce l'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere individuabile l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire contro di esso ” (Cons. St. 30 aprile 2021 n. 3452;Cons. St. 11 giugno 2020 n. 3731;Cons. St. 6 ottobre 2015 n. 4642;Cons. St. 11 dicembre 2013 n. 5973).
Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità per tardività va rigettata.
3.- Passando alla disamina del merito del ricorso, con due motivi di puntuale censura parte ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti del potere esercitato del Consorzio per esigere i pagamenti più sopra richiamati e comunque l’erroneità dell’applicazione dello stesso regolamento regionale n. 17 del 2013.
3.1.- Con un primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4, e dell’art. 16, comma 4, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28;la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.;la violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
Come già apprezzato in fatto, è la determinazione dirigenziale n. 9 del 3 febbraio 2014 della Regione Puglia ad aver rilasciato l’ autorizzazione unica , secondo un modulo procedimentale semplificato, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, per la costruzione ed esercizio: a) di una stazione primaria a 150/20 kV nel comune di Foggia; b) di un raccordo AT costituito da una linea elettrica parzialmente aerea e parzialmente interrata; c) di taluni raccordi MT costituiti da n. 9 linee in cavo parzialmente interrato e parzialmente aereo d 20kV.
Trattasi di opere inerenti il potenziamento di un tratto di rete di trasmissione dell’energia elettrica. Dall’epigrafe del provvedimento di autorizzazione unica n. 9 del 2014 emerge che è stato seguito il procedimento tracciato dal d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e dal d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Dette disposizioni normative recepiscono direttive U.E. in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili.
L’art. 4, comma 1, d.lgs. 28 cit. sancisce, in chiave generale, che “[…] la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate […] ”. Il successivo comma 4 prevede, in particolare, che i gestori di rete “[…] richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16 ”. L’art. 16 (Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche) del d.lgs. n. 28 cit. stabilisce, al comma 1, che: “ La costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete […]. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate […] ”;precisa, infine, il comma 4 che: “ Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio ”.
Parimenti, l’art. 12 d.lgs. n. 387 cit., al comma 3, prevede che: “ La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione […], nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi […] sono soggetti ad una autorizzazione unica […] ”;mentre, al comma 4, viene ribadito che: “ L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione […] ”.
Ergo , come da espresso testo del provvedimento n. 9 del 2014 adottato dalla Regione Puglia, nell’ambito del procedimento, il Consorzio ha espresso con propri pareri favorevoli il proprio avviso sulle opere da realizzarsi (riscuotendo diritto di istruttoria, pari a pretese €. 175,00).
Insiste correttamente la società ricorrente che detto procedimento semplificato e la seguente rilasciata autorizzazione unica hanno consentito la riunificazione, in un unico contesto, di tutti gli atti di assenso che siano in qualche modo previsti dalla normativa, nessun’altra esplicazione di potestà pubblica residuando.
Talché, la società ha presentato istanza alla sola autorità competente in materia, ossia la Regione Puglia, ed ha ricevuto il rilascio dell’unica autorizzazione dovuta dalla stessa regione.
Motivo per cui non residua in capo al Consorzio di bonifica alcun potere o competenza, ai sensi dell’art. 10 del regolamento del 1° agosto 2013 n. 17, invero erroneamente richiamato negli essenziali atti di richiesta di pagamenti da parte del Consorzio.
Invero, le disposizioni del regolamento reg. del 1° agosto 2013 n. 17, concernente il “ Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia ” vanno iscritte nel perimetro delle disposizioni di cui alla legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica ”, che – come più innanzi visto – disciplina la gestione, la manutenzione e l’eventuale costruzione e implementazione di opere idrauliche e irrigue, delle quali i soggetti interessati possono domandarne l’utilizzo per le proprie esigenze produttive.
Difatti, l’art. 10 (Concessioni, licenze, permessi) della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 prevede, al comma 3, che: “La Regione emana […] apposito regolamento che disciplina il procedimento e le condizioni per l’affidamento in concessione dei beni del demanio di bonifica e irrigazione della Regione Puglia, a qualsiasi titolo nella disponibilità dei consorzi di bonifica”;mentre, stabilisce, al comma 4, che: “Le concessioni, le licenze e i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904 sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Ufficio regionale […]”.
In ultima analisi, il potere di esigere canoni annuali (e correlative spese di istruttoria) è strettamente inerente l’attività di fruizione delle opere idrauliche.
Pertanto, il Collegio condivide la ricostruzione normativa effettuata dalla società ricorrente, essendo palese quale sia stato il procedimento seguito e il provvedimento adottato e quali gli effetti che lo stesso ha esplicato, alla stregua della normativa peraltro puntualmente richiamata nella determina dirigenziale n. 9 del 2014 adottata dalla Regione Puglia.
Motivo per cui non si è affatto verificato alcun presupposto di quelli previsti dalla normativa, consistenti nella fruizione di opere irrigue del Consorzio, tal da fondare in alcun modo la pretesa creditoria vantata dal Consorzio di bonifica.
Pertanto, il motivo di impugnazione va accolto.
3.2.- Con il secondo motivo , viene evidenziata la violazione e/o falsa applicazione del regolamento regionale del 1° agosto 2013 n. 17 recante il: “ Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia ”;la violazione del divieto di doppia imposizione;l’illegittimità per difetto di istruttoria;l’eccesso di potere per sviamento della funzione tipica.
Lo scrutinio del secondo motivo di censura consente di riaffermare come il Consorzio di bonifica abbia effettuato una certa “distorta” applicazione del regolamento reg. n. 17 del 2013. Il predetto atto regolamentare, contenente disposizioni normative secondarie , non può esser considerato avulso dalle disposizioni normative primarie contenute, per quanto maggiormente importa, nel r. d. 13 febbraio 1933 n. 215 recante “ Nuove norme per la bonifica integrale ” e nella legge della Regione Puglia del 13 marzo 2012 n. 4 concernente “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica ”.
E, in effetti, il regolamento regionale n. 17 del 2013 cita, nel preambolo, le predette due fonti normative primarie, del quale è regolamento di esecuzione e la cui rubrica, inerente appunto l’utilizzo dei beni del demanio di bonifica, è evocativa della funzione che svolge.
A questo punto, val la pena considerare che le opere realizzate (una c.d. stazione primaria e posa di cavi parte aerei e parte interrati) ineriscono il potenziamento della rete elettrica nazionale, non si collegano alle opere idrauliche, non le fruiscono, non vi interferiscono;semplicemente, attraversano parte dei terreni, per lo più privati, rientranti nel comprensorio del Consorzio di bonifica. Ma, a quel che è dato a vedere negli atti poco chiari adottati dal Consorzio, non implicano alcuna fruizione dei beni demaniali.
Invero, il regolamento regionale n. 17 del 2013 cit. disciplina talune ipotesi di concessione dei beni demaniali del Consorzio (laddove vi sia un uti dei beni) e altresì diverse ipotesi di autorizzazione (ove liceat si risolvono in attività di collegamento ai beni).
Più specificamente, l’art. 3 (Oggetto della concessione o dell’autorizzazione) del regolamento cit. prevede che “ possono essere oggetto di autorizzazione i beni che non divengono di esclusivo utilizzo da parte del richiedente ”, in particolare, al comma 10, alla lett. c) , “ l’attraversamento di terreni […] tranne che per le opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità ” e, alla lett. d) , “ l’attraversamento sub-alveo ed aereo […] di elettrodotti, cavi telefonici, ed impianti a rete in genere ”.
Ma le disposizioni di cui all’art. 3 del regolamento n. 17 del 2013 – a parte la ovvia considerazione che comunque esenta le opere di pubblica utilità, quali sono quelle realizzate in virtù dell’autorizzazione regionale n. 9 del 2014 – a ben vedere intendono riferirsi alla fruizione dei beni del demanio curato dal Consorzio di bonifica, a questi collegandosi.
Nella fattispecie concreta, è stato realizzato un potenziamento della rete elettrica, quale opera di dichiarata pubblica utilità , imponendo correlate servitù pubbliche di passaggio (ossia imponendo un semplice pati ), senza in alcun modo fruire o utilizzare i beni del demanio idrico (ovvero senza alcun uti ) per cui potrebbe ammettersi il pagamento di un canone periodico annuo.
A riprova, altro recente precedente del T.A.R. Puglia, sez. unificate feriali, 28 maggio 2022 n. 767, ha, infatti, rimarcato come il Consorzio della Capitanata abbia la titolarità a concedere e/o autorizzare l’utilizzo o il collegamento alle opere di bonifica, previa apposita domanda di parte, peraltro pretesa con allegazione di particolare e specifica documentazione anche tecnica.
Nel caso all’attenzione dell’odierno ricorso, non è stata presentata alcuna domanda di collegamento alle opere irrigue, bensì esclusivamente domanda alla Regione Puglia di rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un potenziamento della rete elettrica.
Tanto più che, indirettamente, nella misura in cui viene potenziata la rete elettrica nella zona, in parte rientrante pure nel comprensorio del Consorzio, è quest’ultimo a fruire del migliore dispacciamento della conduzione elettrica e orbene beneficia, unitamente ad altri utenti, delle opere realizzate.
Pertanto, non si vede dove sia il titolo del Consorzio di bonifica della Capitanata a reclamare somme (canone annuo e altre esose spese di istruttoria) – peraltro così come pure opinato da parte ricorrente, secondo un calcolo difficile da decifrare nella ratio e nella consistenza – per opere e attività gestite dal gestore della rete elettrica, che non intaccano affatto i beni e le attività curati dal detto Consorzio, in quanto non ne sono utilizzati dal gestore della rete elettrica.
Di conseguenza, anche il secondo motivo di censura va accolto.
4.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto con annullamento degli atti, così come gravati.
5.- Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso, in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis.1 , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.