TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-01-25, n. 202200035
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00035/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, L R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro Pro Tempore, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore, Ministero della Difesa, Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, in persona del Comandante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa- Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- del provvedimento n.-OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, emesso dal Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise S.M. – Ufficio Personale – con il quale si comunicava che la Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con verbale n. -OMISSIS-, previa valutazione del ricorrente nell'Aliquota straordinaria -OMISSIS-, riservata ai Marescialli Maggiori giudicava il M.M. -OMISSIS- “ Non idoneo all'avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”;
- il verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-del-OMISSIS- recante il suddetto giudizio;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa- Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento n.-OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, emesso dal Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise S.M. – Ufficio Personale – con il quale si comunicava che la Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con verbale n. -OMISSIS-, previa valutazione del ricorrente nell’Aliquota straordinaria -OMISSIS-, riservata ai Marescialli Maggiori giudicava il M.M. -OMISSIS- “Non idoneo all'avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”.
Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:
“I. Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – eccesso di potere per manifesta ingiustizia – illogicità - violazione dell’art. 1, 1° comma l. N. 241/90, come mod. Dalla l. N. 15/2005 – violazione dell’art. 107 costituzione europea – eccesso di potere per carente istruttoria e per travisamento dei presupposti – difetto di motivazione”.
II. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità – difetto di motivazione - manifesta ingiustizia. Eccesso di potere sotto diversi profili: incoerenza, incongruenza, inadeguatezza, irrazionalità e irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, vizio della funzione e sviamento di potere.
III. Eccesso di potere per macroscopica contraddittorietà e per illogicità sotto altro profilo.
IV. Violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza sotto altro profilo – incongruità della motivazione – illegittimità del provvedimento di non idoneità per errata valutazione dei presupposti e difetto di motivazione - violazione art. 3 l. N. 241/90 e succ. Mod. – violazione art. 4 decr. Min. Difesa n. 603/93. Violazione di legge” .
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.§. Al fine di scrutinare correttamente le censure proposte nel ricorso in epigrafe è necessario tenere presente la procedura straordinaria di avanzamento che viene oggi in