TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-03-14, n. 201200564
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N. 00564/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2012, proposto da Eco Puglia Energia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G M e A M, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni 210;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. T C, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro 31;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 952/2011 di questa Sezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti G M e Maria Liberti (per delega di T C);
Vista la sopravvenuta determinazione dirigenziale n. 43 del 2 marzo 2012, con cui la Regione Puglia ha provveduto sull’istanza dell’odierna ricorrente, disponendo l’assoggettamento del progetto a valutazione di impatto ambientale;
Ritenuto che, per tale ragione, è cessata la materia del contendere;
Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio, avuto riguardo al fatto che la Regione Puglia aveva avviato il procedimento di riesame in data 4 novembre 2011, prima della notificazione del ricorso;