TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-12-11, n. 202000903
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2020
N. 00903/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2018, proposto da
Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A G O, R G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albenga, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi, n. 7/2;
nei confronti
S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati R M, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R M in Genova, via Corsica, n. 2/11;
per l'annullamento, previa sospensiva,
di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso del procedimento di affidamento in house del servizio rifiuti solidi urbani alla società S.A.T. di Vado Ligure, ivi compresi:
a) la deliberazione di C.C. n. 24 del 21.3.2018;
b) la relazione illustrativa dirigenziale;
c) il capitolato speciale di appalto;
d) la determina dirigenziale n. 752 del 23.3.2018;
e) la deliberazione di C.C. n. 8 del 15.2.2018;
f) la determina dirigenziale n. 3636 del 29.12.2017,
e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la S.A.T..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Albenga e di S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. A E B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente impugna gli atti e i provvedimenti adottati dal Comune di Albenga nel corso del procedimento di affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla controinteressata.
2. L’Ente si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.
3. Si è costituita anche la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il primo e il terzo motivo di ricorso – con i quali si contestava il presunto inadempimento agli obblighi d’iscrizione presso l’ANAC e la mancanza del presupposto del “controllo analogo congiunto”, necessario ai fini dell’affidamento in house – sono stati giudicati infondati dalla sentenza non definitiva n. 895 del 2018 di questa Sezione.
5. Con la stessa pronuncia, è stato sospeso il giudizio sul secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016, contestando carenze nell’istruttoria e nella motivazione sulla congruità economica e/o i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale della norma invocata, sollevata da questo TAR con ordinanza n. 886 del 2018.
6. Con sentenza n. 100 del 2020, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione.
7. Con istanza depositata il 19.06.2020, la ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza, ai fini della riassunzione del processo.
8. Nel prosieguo del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
9. La ricorrente, in particolare, ha sostenuto che la sentenza non definitiva n. 895 del 2018 avrebbe già pronunciato sulla fondatezza del motivo di ricorso e che su questa statuizione si sarebbe formato il giudicato.
10. La controinteressata, invece, ha chiesto che venga nuovamente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016, per violazione dell’art. 75 Cost. e della “volontà referendaria” manifestata nel corso della consultazione del 12 e 13.06.2011.
11. All’udienza dell’11.11.2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. In via preliminare, si deve esaminare l’eccezione di giudicato sollevata dalla parte ricorrente, la quale è infondata.
13. Secondo una giurisprudenza consolidata, nel processo amministrativo il giudicato si forma in relazione ai motivi di gravame, in conformità alla funzione della pronuncia giudiziale di dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, pertanto non si estende alle affermazioni ulteriori eventualmente contenute nella sentenza (tra le più recenti, si v. Cons. St., sez. III, sent. n. 5585 del 2020).
14. Nel caso di specie, la sentenza non definitiva n. 895 del 2018 ha pronunciato unicamente sul primo e sul terzo motivo di ricorso, senza scrutinare nel merito la fondatezza della seconda censura, in ordine alla quale ha anzi sospeso il giudizio –