TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-01-08, n. 202400030
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Pubblicato il 08/01/2024
N. 00030/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2018, proposto da
P P, M U, I R e R R, rappresentati e difesi dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 742;
contro
Comune di Vedelago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;
per l'annullamento
1.dei provvedimenti prot. nn. 28316/2017, 28318/2017, 28320/2017, 28322/2017, tutti emessi in data 14/12/2017 dalla Responsabile del Settore Ambiente e SUAP del Comune di Vedelago, Dott.ssa Lidia Nicola , con i quali veniva comunicato ai ricorrenti "il non accoglimento delle domande" di autorizzazione allo scarico presentate in data 21/10/2017 e protocollate dal Comune con i seguenti nn. 24054 del 22/10/2017, 24055 del 22/10/2017, 24056 del 22/10/2017, 24057 del 22/10/2017;
2.di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque coevo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vedelago;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori Tramarollo, in dichiarata delega dell'avv. Pedoja, e Boschiero, in sostituzione dell'avv. Signor;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 29/01/2018 e depositato in data 27/02/2018, i ricorrenti premettevano in fatto:
-di essere proprietari di alcuni terreni siti in Comune di Vedelago, via Caravaggio e così catastalmente censiti: Comune di Vedelago, Foglio 14, mapp.li numero, rispettivamente, 661 (di 1.919 mq.), 657 (di 76 mq.) e 659 (di 2.925 mq.), 660 (di 2.580 mq.), 224 (di 3.560 mq.) e 227 (di 1.580 mq.) e 656 (di 2.076 mq.) e 658 (di 424 mq.);
-di svolgere, insieme ai propri familiari l’attività professionale di 'esercente di spettacoli viaggianti', ovvero, e più precisamente, di addetto al funzionamento e alla manutenzione di giostre per bambini;che l'art. 1 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 riconosceva la “funzione sociale” dell'attività di spettacolo viaggiante, svolta in forma itinerante o a carattere permanente;
-che, proprio in funzione della loro particolare attività professionale, la loro casa di abitazione non era costituita da un'opera in muratura, stabilmente infissa al suolo (la casa propriamente detta), ma da roulotte, autocaravan, motorhome, moduli abitativi di varie dimensioni e fattezze, che, normalmente, li accompagnavano nella loro attività professionale, spostandosi periodicamente di fiera in fiera;
-che talvolta accadeva, tuttavia, soprattutto nei periodi invernali e di bassa stagione, oppure per esigenze di manutenzione/riparazione o, ancora, per necessità familiari, che detti mezzi di dimora/trasporto venissero provvisoriamente e temporaneamente allocati in determinati luoghi che dovrebbero essere messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 337/1968, oppure in aree scoperte appartenenti agli stessi esercenti o loro date in godimento da terzi (magari a titolo di locazione o comodato);
-che essi ricorrenti, in quanto proprietari di alcuni terreni in Comune di Vedelago, avevano ivi insediato alcuni loro moduli abitativi precari;
-che, però, in tempi recenti, l'Amministrazione comunale di Vedelago non aveva ritenuto compatibile con la vigente disciplina edilizio urbanistica di zona il posizionamento dei predetti moduli abitativi, cosicché aveva avviato un procedimento sanzionatorio edilizio che si era concluso con l'emissione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie n. 11 del 02/03/2017;
-che, nella pendenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, gli odierni esponenti, per il tramite di un tecnico di fiducia, avevano depositato una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/200:
-che il Comune, dopo alcune richieste di integrazioni documentali, puntualmente ottemperate da essi ricorrenti, aveva comunicato ai predetti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
che essi ricorrenti, sempre per il tramite del proprio tecnico, nel termine di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 avevano depositato le proprie osservazioni;
-che il procedimento di sanatoria edilizia si era concluso, purtroppo, con un provvedimento di formale diniego dell'istanza;
-che avverso il predetto provvedimento, nel corso del mese di ottobre 2017, i ricorrenti P P, M U, I R e R R avevano proposto gravame davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, in quanto illegittimo e lesivo dei propri interessi legittimi e diritti soggettivi, primo fra tutti il diritto alla casa;
-che detto ricorso, cui era assegnato il numero di R.G.1112/2017 era ancora pendente;
-che occorreva precisare, altresì, che i moduli abitativi di cui sopra, erano sono muniti di sistemi di scarico delle acque reflue domestiche;
-che detti scarichi, nel corso del mese di novembre 2016, erano stati sottoposti ad un controllo da parte del personale del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - N.O.E. Di Treviso - il quale appurava che erano stati realizzati senza le dovute autorizzazioni;
-che il comandante della Polizia Locale aveva notificato ad essi ricorrenti, nel corso del giugno 2017, delle ordinanze di ingiunzione datate 05/06/2017, con le quali veniva ordinato il pagamento di una sanzione pari ad una somma di € 617,80 ad ogni sanzionato, importo che veniva ratealmente pagato dagli odierni ricorrenti;
-che, successivamente, con comunicazioni di data 02/08/2017, il Comune di Vedelago aveva notiziato i sanzionati del formale avvio del procedimento amministrativo volto a regolarizzare gli scarichi, concedendo termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni;
che, considerato il periodo ferragostano, la comunicazione era stata notificata in data 11/08/2017, per cui essi ricorrenti avevano richiesto, a mezzo del proprio tecnico, la proroga per la presentazione delle osservazioni in merito allo scarico abusivo;
-che, in seguito, con le comunicazioni datate 10/10/2017, non essendo state depositate né osservazioni né documenti da parte del tecnico degli odierni ricorrenti, il Comune di Vedelago aveva notificato ai ricorrenti quattro provvedimenti con i quali veniva loro ordinato di “eseguire la chiusura dello scarico delle acque reflue domestiche entro 10 giorni dalla notifica della presente”;
-che a ciò faceva seguito, in data 21/10/2017, il deposito da parte del Geom. Pietrarelli di quattro istanze di regolarizzazione dello scarico, una per ciascuno degli odierni ricorrenti, cui venivano attribuiti i nn. di protocollo 24054, 24055, 24056 e 24057 del 22/10/2017;
-che, però, con nota del giorno 08/11/2017, una nuova comunicazione aveva informato i ricorrenti dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così sintetizzandoli: “non sussistono i presupposti normativi per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, in quanto il vigente Regolamento di Fognatura Comunale prevede, agli art. 39 e 40, che tale provvedimento venga rilasciato in seguito ad ultimazione di opere, regolarmente autorizzate, con i relativi titoli abilitativi riferiti all'immobile da cui proviene lo scarico (Permesso di Costruire o SCIA, ex artt. 10, 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.). Nella fattispecie, risulta dagli atti del Comune, che la ditta [...], insieme ad altre ditte, ha presentato istanza di 'Sanatoria per opere eseguite in assenza di
P.d.C. (prot. n. 11325 del 18.05.2017) relative ai moduli abitativi siti a Barcon di Vedelago in Via Caravaggio n. 21/A e 21/B – da cui provengono anche gli scarichi in oggetto – e che l'istanza è stata denegata con 'Comunicazione di diniego' emessa dal Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata il 7.9.2017, con prot. n. 19988 del 8.9.2017”;
-che essi ricorrenti, sempre per il tramite del proprio tecnico, nel termine di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90, avevano depositato le proprie osservazioni, nelle quali avevano rilevato. “si contesta l'affermazione secondo la quale, relativamente all'immobile interessato dallo scarico di acque reflue, non sussisterebbero i presupposti normativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto;infatti, detti immobili sono stati oggetto dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, prot. n. 11325 del 18.5.2017;inoltre, se è vero che detta istanza è stata denegata da codesta Amministrazione in data 8.9.2017 con la nota prot. n. 19988, è anche vero che detto provvedimento è stato tempestivamente impugnato avanti il T.A.R. del Veneto con il ricorso notificato a codesta Spettabile Amministrazione il 22.9.2017 che si allega alla presente;si precisa che detto ricorso è stato depositato presso il T.A.R. del Veneto in data 13.10.2017, laddove ha assunto il n. 1112/2017;ne deriva che, sintantoché non si pronuncerà il T.A.R. del Veneto, gli immobili oggetto di sanatoria non possono essere ritenuti privi di titoli abilitativi edilizi o, comunque, non conformi alla normativa edilizio-urbanistica vigente, sicché è erroneo e infondato ritenere che, nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti normativi per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche”;
-che, però, il procedimento si concludeva con i provvedimenti prot. nn. 28316, 28318, 28320 e 28322 emessi tutti in data 14/12/2017 dal Responsabile del Settore Ambiente e SUAP del Comune di Vedelago, con i quali si ritenevano “non accoglibili e non condivisibili le predette osservazioni, in quanto il ricorso alle vie giudiziali presentato al T.A.R Veneto il 13.10.2017, contro il provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità urbanistica dell'immobile prot. n. 19988 del 8.9.2017, a firma del responsabile del Settore Tecnico, peraltro non oggetto di sospensiva, non costituisce né titolo di legittimazione delle opere realizzate abusivamente, né condizione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico che, come sancito dall'art. 35 del vigente Regolamento di Fognatura Comunale, è conseguente ad un atto formale che abilita l'utilizzo dell'immobile”, e, per tali ragioni, si confermavano “i motivi di diniego già anticipati con la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, ovvero che, ai fini del rispetto degli artt. 39 e 40 del citato Regolamento di Fognatura Comunale, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche è un provvedimento che viene rilasciato nella fase di agibilità dei fabbricati e non all'atto di richiesta di permesso di costruire” comunicando quindi che “la domanda presentata in data 22.10.2017 al n. 24056 di protocollo, per le stese motivazioni comunicate in data 10.11.2017
[…], che qui sono interamente richiamate, non può essere accolta”
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti articolavano i seguenti motivi in diritto:
I.Violazione di legge e, comunque, eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del Regolamento di Fognatura del Comune di Vedelago in quanto sarebbe stato possibile evincere dalla lettera del Regolamento di Fognatura Comunale di Vedelago che non era richiesto il previo possesso di un titolo abilitativo edilizio per la concessione di una autorizzazione allo scarico;
II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e istruttoria insufficiente e, comunque, violazione di legge per difetto dei presupposti legali per l'adozione del provvedimento in quanto il procedimento di sanatoria, avviato a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 T.U. Edilizia, sarebbe tuttora pendente a seguito della proposizione dell’impugnativa avverso il diniego.
Si costituiva in resistenza il Comune di Vedelago.
All’udienza pubblica del 7 dicembre 2023, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto alla doglianza formulata con il primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che l’interpretazione proposta dalla difesa attorea della previsione contenuta nell’art.35 del Regolamento di Fognatura del Comune di Vedelago (“Ogni scarico si intende attivato dalla data di emissione dell’autorizzazione allo scarico, fatta salava la necessità di ottenere i relativi provvedimenti che abilitino l’utilizzo dell’immobile dal quale proviene tale scarico”, cfr. estratto del Regolamento allegato al ricorso introduttivo) non persuade, risultando conforme a principi di logica ancora prima che a principi giuridici che non vi sia alcuno iato temporale tra la condizione di regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio e la sua concreta utililizzabilità di un immobile a destinazione abitativa, come quello nel caso di specie. Diversamente opinando, si consentirebbe l’utilizzazione ad uso abitativo (o ad altro uso che contempli la permanenza di persone nel cespite) di immobili privi di titoli abilitativi legittimanti la relativa realizzazione.
È noto, infatti, che “nell'interpretazione delle norme, primarie o secondarie, occorre, in primo luogo, riferirsi al criterio letterale, attribuendo alla disposizione il solo significato emergente dalle parole da essa impiegate secondo la connessione sintattica che si realizza tra di loro, risultando il criterio in parola di regola sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva. È, per converso, consentito ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis - con il solo limite imposto dal divieto per l'interprete di correggere il significato delle parole impiegate dalla norma - soltanto qualora la lettera di quest'ultima risulti ambigua” (Nell'interpretazione delle norme, primarie o secondarie, occorre, in primo luogo, riferirsi al criterio letterale, attribuendo alla disposizione il solo significato emergente dalle parole da essa impiegate secondo la connessione sintattica che si realizza tra di loro, risultando il criterio in parola di regola sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva. È, per converso, consentito ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis - con il solo limite imposto dal divieto per l'interprete di correggere il significato delle parole impiegate dalla norma - soltanto qualora la lettera di quest'ultima risulti ambigua (Cons. Stato sez. VI, 01/12/2021, n.8011).
Va, del pari, disattesa anche la doglianza prospettata nel secondo motivo di ricorso: come puntualmente eccepito dalla difesa comunale, l’attuale pendenza dell’impugnativa avverso il diniego di sanatoria edilizia ordinaria (accertamento di conformità ex art.36 T.U. Edilizia) non equivale a pendenza del relativo procedimento amministrativo, che si è concluso, appunto, con il diniego impugnato in ragione della sua lesività. Qualora l’impugnativa in parola dovesse essere accolta, vi sarà una reviviscenza del procedimento amministrativo e la conseguente necessità dell’Amministrazione comunale di riesaminare l’istanza di sanatoria a suo tempo presentata da parte ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.