TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-09-30, n. 202401381
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Testo completo
Pubblicato il 30/09/2024
N. 00259/2023 REG.RIC.
N. 00351/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di MI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Seminara, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2023, proposto da
Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Iamundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-) QUANTO AL RICORSO N. 259 DEL 2023:
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
- dei decreti del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 60 del 30/12/2022, n. 1 e n. 2 del 20/01/2023 e n. 9 del 22/02/2023 aventi ad oggetto l'approvazione del cronoprogramma e della declaratoria per l'organizzazione del servizio idrico integrato e rifiuti;
- di tutti gli atti connessi e presupposti ivi comprese le deliberazioni del Commissario Straordinario A.R.R.I.Cal. n. 9 del 25/10/2022 e n. 12 del 30/12/2022 nonché quelli conseguenziali
Per quanto riguarda i MOTIVI AGIGUNTI presentati da Comune di MI il 21/3/2024:
-avverso il decreto del Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 1 del 10/01/2024, nonchè avverso il Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria, allegato al predetto decreto.
-) QUANTO AL RICORSO N. 351 DEL 2023:
Per quanto riguarda il RICORDO INTRODUTTIVO:
Per l’annullamento:
-del decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 60 del 30.12.2022;
-del decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 1 del 20.01.2023;
-del decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 9 del 22.02.2023;
-della deliberazione del Commissario Straordinario CA n. 12 del 30.12.2022,
nonchè di tutti gli atti e provvedimenti prodromici, connessi, conseguenti e consequenziali
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina il 5/4/2024:
degli atti già gravati con il ricorso principale nonché:
- del Decreto del Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 1 del 10 gennaio 2024, avente ad oggetto “Società Risorse Idriche Calabresi (So.Ri.Cal. S.p.A.) – Piano Operativo di transizione al Servizio idrico in Calabria. Approvazione”;
- del Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria, allegato al predetto decreto.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria e di Regione Calabria e di RI Spa e di Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria e di Regione Calabria e di RI Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- RICORSO DEL COMUNE DI PALMI
Con ricorso notificato il 23.2.2023 e depositato il 2.3.2023 il Comune di MI ha esposto:
-) nel 1914 i Comuni di MI, Melicuccà e Seminara (frazione di Sant'Anna) avevano costituito il “Consorzio Acquedotto Vina” per la costruzione e l’esercizio dell’acquedotto conducente le acque della sorgente “Vina” cui nel 2006 è subentrato un nuovo Consorzio che, anche dopo l’istituzione dell’Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.), ente di governo dell’unico ambito regionale nell’anno 2017, gestisce per i tre Comuni le maggior parte delle risorse idriche nonché il servizio di accertamento e riscossione dei canoni di fognatura e depurazione per il Comune di MI, giusta convenzione;
-) con legge regionale (l.r.) n. 10/2022, pubblicata il 20.4.2022, la Regione ha soppresso l’A.I.C. istituendo l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (CA) attribuendole la funzione di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011 ed individuando, quali organi, il Consiglio direttivo d’ambito (composto dai rappresentanti di quaranta enti locali) il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti ed affidando infine, nelle more della costituzione dei predetti organi, la rappresentanza legale ad un Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, cui compete l’approvazione di tutti gli atti amministrativi dell’Autorità;
-) con l.r. n. 32/2022, pubblicata il 21.10.2022 sono state apportate modifiche alla l.r. n. 15/2017 e alla l.r. 10/2022, disponendo, tra l’altro:
[a] la cessione a titolo gratuito delle azioni di CA S.p.A., società regionale fornitrice dell’acqua all’ingrosso, nella misura massima del 40% del capitale sociale, ai comuni ed agli altri enti locali ricompresi nell’ambito, demandando ad CA la definizione dei criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di CA e a quest’ultima le necessarie modifiche statutarie (art. 1, comma 4– quater della l.r. 15/2017);
[b] che “ L’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui CA S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa ” (art. 18- bis della l.r. n. 10/2022);
-) con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di CA ha individuato CA quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per l’intero ambito regionale e con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 ha reso esecutivo l’affidamento del servizio dall’1.1.2023 per 30 anni;
-) con decreto n. 60 del 30.12.2022 il medesimo Commissario, richiamando la nota prot. 1435 del 22.12.2022 inviata a tutti i comuni della Regione, ha approvato il cronoprogramma di cui all’art. 18 bis con allegata “ Declaratoria riferita alla fase preliminare per l’avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d’Ambito CA PA , successivamente modificato con decreto n. 1 del 20.1.2023, cui ha fatto seguito il decreto n. 2 di pari data sulle “ modalità operative ” per “ garantire il mantenimento del servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti ”, e da ultimo integrato e modificato con decreto n. 9 del 22.2.2023;
-) detti provvedimenti prevedono che, dall’1.1.2023 CA, quale gestore unico del S.I.I., subentri nella riscossione della tariffa ai gestori attuali, per conto dei Comuni stessi, i quali, nelle more del subentro nella gestione operativa della stessa CA (da aversi entro il 2026) continuano a gestire il servizio affrontandone tutti i costi;
-) viene parimenti previsto che gli incassi confluiranno su un conto dedicato, per la cui ripartizione (fra quanto spettante al Comune per la copertura dei propri costi di servizio e le spettanze di CA per la vendita dell’acqua all’ingrosso e con precedenza per tale voce) è prevista la stipula di accordi operativi tra CA e le singole gestioni esistenti, previa approvazione di CA;
-) vengono previsti piani di rientro per i debiti pregressi dei Comuni verso CA e viene altresì previsto che, nelle more della sottoscrizione degli accordi, i gestori attuali devono comunque destinare gli incassi correnti alla copertura dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario approvato da CA, con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all’ingrosso;
-) in sostanza, CA subentrerebbe immediatamente nella riscossione della tariffa dell’intero servizio ma solo progressivamente nelle gestioni operative (nel luglio 2026 quanto al Comune ricorrente) e nelle more i gestori esistenti dovranno sobbarcarsi la gestione operativa dell’intero servizio ed i relativi costi, non più coperti dalla tariffa ma da eventuali trasferimenti di CA in base alla ripartizione di cui all’accordo operativo ove stipulato;
-) la declaratoria allegata al provvedimento impone ai Comuni la predisposizione del P.E.F. per l’anno 2023 da recepire nei bilanci comunali, indicando nel dettaglio l’importo sia dei costi che delle entrate, con validazione dello stesso da parte di CA;
-) infine, l’art. 8 della