TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-10-28, n. 202213936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-10-28, n. 202213936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213936
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 13936/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10653/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10653 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell’atto della Direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell’interno prot. n. 0001815 del 1° luglio 2021, notificato al ricorrente in data 5 luglio 2021, mediante il quale è stata disposta nei confronti del vigile del fuoco esperto -OMISSIS- la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso a decorrere dal 7 novembre 2014, data della sospensione dal servizio adottata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7 novembre 2014;

- del verbale dell’audizione tenutasi il 21 aprile 2021 presso la Direzione centrale per le risorse umane nell’ambito del procedimento disciplinare avviato dall’Amministrazione nei confronti del vigile del fuoco esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -OMISSIS- (i cui estremi sono sconosciuti);

- dell’atto prot. n. 0020402 del 14 aprile 2021 del Ministero dell’interno, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio V – contenzioso e disciplina, con il quale il ricorrente è stato convocato per l’audizione relativa al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti (contestazione di addebito n° 13464 del 10 marzo 2021);

- dell’atto prot. n. 0013464 del 10 marzo 2021 del Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio V – contenzioso e disciplina, con il quale è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, con contestuale esposizione degli addebiti disciplinari contestati al medesimo;

- dell’atto della Direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell’interno prot. n. 0000095 del 13 gennaio 2017, notificato al ricorrente il 16 gennaio 2017, con il quale è stata confermata la sospensione cautelare dal servizio del vigile del fuoco-OMISSIS- -OMISSIS-, proveniente dal ruolo degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

- dell’atto del Capo del Corpo forestale dello Stato datato 7 novembre 2014 (i cui estremi sono sconosciuti) con cui è stata disposta la sospensione cautelare in via facoltativa dal servizio – ai sensi dell’art. 91, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 – dell’assistente del Corpo forestale dello Stato -OMISSIS-, a decorrere dal 7 novembre 2014;

- dell’art. 12, comma 6, lettera d), del C.N.VV.F. sottoscritto il 26 maggio 2004, nella parte in cui prevede che la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica nel caso “[…] di commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro […]”, nell’interpretazione resa dall’Amministrazione e per violazione del disposto di cui all’art. 27, secondo comma, della Costituzione;

- nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare e di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 7 novembre 2014, il sig. -OMISSIS- – odierno ricorrente, al tempo assistente del Corpo Forestale dello Stato – è stato sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell’art. 91, prima comma, d.pr. n. 3/1957 a seguito dell’acquisizione da parte dell’amministrazione degli atti afferenti l’avviso della conclusione delle indagini preliminari in relazione al procedimento penale instaurato innanzi al Tribunale di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-/R.G.N.R. e n. -OMISSIS- R.G. nell’ambito del quale il sig. -OMISSIS- è stato accusato del reato di cui all’arr. 416 c.p. per essersi associato ad altri al fine di commettere più delitti di truffa ai danni di compagnie assicurative nonché dei diversi “reati fine” del reato associativo sopra indicato e segnatamente del reato di cui agli artt. 110, 81 c.p.v. 642 c.p. e del reato di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., 642 e 640 c.p.v. c.p. nonché ancora del reato di artt. 110, 372 c.p., del reato di cui agli artt. 100, 635 c.p. e del reato di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

2. Con D.M. 28 dicembre 2016 – a seguito dello scioglimento del Corpo Forestale dello Stato – il sig. -OMISSIS- è stato inquadrato a decorrere dall’1 gennaio 2017 nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 177/2016.

3. Con D.M. 13 gennaio 2017, il Ministero resistente – alle dipendenze del quale il ricorrente era transitato in applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 177/2016 – ha confermato la sospensione cautelare dal servizio già disposta nei confronti del sig. -OMISSIS- con il decreto 7 novembre 2014.

4. Con sentenza Tribunale di -OMISSIS-, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – divenuta irrevocabile in data 2 febbraio 2021 – il giudice penale, all’esito del processo di primo grado, ha evidenziato che « il tempo inesorabilmente trascorso dall’asserita consumazione dei reati descritti nei capi di imputazione comporta l’estinzione degli stessi per essersi maturato il termine di prescrizione »;
ha specificato che « essendo stata svolta l’istruttoria dibattimentale, anche mediante trascrizione delle intercettazioni telefoniche, è conforme a giustizia assolvere gli imputati da quei reati per i quali, in base alle risultanze processuali risulta comunque la insussistenza » e ha conseguentemente assolto dal reato di cui all’art. 416 c.p. il sig. -OMISSIS- mentre ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine agli altri reati perché estinti per prescrizione.

5. Tale pronuncia è stata trasmessa dal sig. -OMISSIS- al Ministero dell’Interno in data 15 febbraio 2021, in uno con l’istanza di riammissione in servizio.

6. Con nota 10 marzo 2021, n. 13464, il Ministero resistente ha comunicato al sig. -OMISSIS- l’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti ritenendo: a) che il comportamento tenuto dal sig. -OMISSIS- in occasione dei fatti di cui al procedimento penale « abbia violato il disposto di cui all’art. 36, commi 1 e 3, lett. a) del CCNL di categoria vigente, per non avere collaborato con diligenza, conformando la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, e per non avere mantenuto condotta uniformata ai principi di correttezza »;
b) che tale comportamento – ancorché non sanzionato in sede penale – abbia gravemente leso i principi di affidabilità e di integrità che si richiedono a un appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in ragione della particolare delicatezza dei compiti istituzionali svolti.

7. Con D.M. 11 marzo 2021, l’amministrazione resistente ha riammesso in servizio il sig. -OMISSIS-, « fatta salva ogni altra determinazione all’esito del procedimento disciplinare ».

8. Con D.M 1 luglio 2021, n. 1815, l’amministrazione – all’esito del procedimento disciplinare e valutate le memorie difensive prodotte dal ricorrente – ha inflitto al sig. -OMISSIS- « la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso a decorrere dal 7 novembre 2014 » osservando:

- che « le condotte poste in essere da parte del V.F.E. -OMISSIS-, come emergenti dagli atti processuali penali, ancorché risalenti nel tempo, risultano essere di particolare gravità per un appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui sono demandate fondamentali funzioni a tutela della incolumità delle persone e della preservazione dei beni, che richiedono la sua piena e indiscussa integrità morale »;

- che il comportamento del sig. -OMISSIS- « ancorché non punito penalmente per il “decorso del tempo” è comunque soggetto all’autonoma valutazione disciplinare da parte dell’amministrazione che non può non tenerne conto »;

- che il d.lgs. n. 217/2005 richiede « per tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 26 l .n. 53/1989 »;

- che « l’affidabilità di un operatore pubblico e la conseguente fiducia che la collettività deve riporre in lui sono strettamente collegate alle qualità morali che si manifestano anche nella condotta della vita privata »;

- che la condotta emersa in sede penale « risulta incompatibile con il servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco » atteso peraltro che nelle funzioni istituzionali dello stesso è ricompresa « specifica attività si soccorso, a supporto delle forze di Polizia, anche in caso di sinistri stradali »;

- che l’art. 12, comma 6, lett. d) CCNL di categoria sottoscritto il 26 maggio 2004 prevede che la sanzione del licenziamento senza preavviso si applica anche ai casi di « commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ».

9. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il licenziamento disciplinare adottato dal Ministero dell’Interno in uno con tutti gli atti del procedimento disciplinare chiedendone l’annullamento e – in via cautelare – la sospensione.

In particolare, con un unico articolato motivo di gravame, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « eccesso di potere per errore sui presupposti, incongruità, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ; [nonché per] travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto e difetto di istruttoria ;
[nonché ancora per] violazione di principi di efficienza, efficacia, economicità, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. [per] violazione e/o falsa applicazione del d.lgs n. 217/2005 art. 5 lett. e) nella parte in cui fa riferimento all’art. 26 della legge n. 53/1989 ;
[per] violazione di principi di efficienza, efficacia, economicità, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa ;
[per] violazione dell’art. 12, comma 6, lettera d) del C.N.VV.F. di categoria sottoscritto il 26 maggio 2004 ; [per] difetto e/o carenza di motivazion e [per] violazione degli artt. 27, comma 2, e 97 della Costituzione Italiana ;
[e infine per] eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irragionevolezza e proporzione dell’azione amministrativa », sostenendo in sintesi:

a) che la sentenza Tribunale di -OMISSIS-, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 2 febbraio 2021, avrebbe escluso la sua colpevolezza « in relazione alle vicende contestategli in sede penale, non potendo ritenersi, quindi, ad oggi che lo stesso abbia effettivamente eseguito quelle condotte già oggetto del giudicato penale e pedissequamente contestategli ora in sede disciplinare »;

b) che nell’adozione del provvedimento gravato la p.a. avrebbe ignorato « in maniera più assoluta l’ampia documentazione … redatta nel corso della propria carriera quale appartenente al Corpo Forestale dello Stato », che sarebbe idonea, in tesi, a dimostrare la sua condotta irreprensibile ed eccellente nell’ambito del servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato « in contesti e scenari emergenziali e catastrofici »;

c) che non sarebbero applicabili nei suoi confronti le disposizioni di cui agli artt. 5, lett. e) d. lgs n. 217/2005 e 26, l. n. 53/1989 atteso che lo stesso non è stato assunto nei Vigili del Fuoco all’esito di un concorso ma è transitato in tale corpo « in ragione della soppressione del Corpo Forestale dello Stato in forza della l. n. 124/2015 e del d.lgs. n. 177/2016 »;

d) che – proprio in considerazione di quanto appena notato – la condotta oggetto del procedimento penale non avrebbe arrecato alcun nocumento ai Vigili del Fuoco, tenuto conto che all’epoca dei fatti lo stesso era « appartenente al C.F.S. e solo successivamente è transitato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco »;

e) che il provvedimento adottato dalla p.a. sarebbe « totalmente contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza previsti dal legislatore quali cardini dell’azione amministrativa », atteso che il licenziamento impugnato è stato disposto senza tener conto della sua condotta complessiva nonché « in assenza di qualsivoglia precedente disciplinare ».

5. Con ordinanza istruttoria Tar Lazio, I- bis , -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha ordinato alla p.a. di depositare in giudizio tutta la « documentazione attinente al procedimento disciplinare, nonché di una dettagliata relazione, volta a illustrare lo svolgimento del predetto procedimento ».

10. In data 19 novembre 2021, l’amministrazione ha adempiuto al predetto ordine, depositando agli atti del giudizio una documentata relazione sui fatti di causa, nella quale tra l’altro:

- ha ricordato che per costante giurisprudenza « l’amministrazione può legittimamente tener conto delle risultanze emerse nelle varie fasi del pregresso procedimento penale a condizione che di tali risultanze sia autonomamente valutata la rilevanza in chiave disciplinare » e che « ciò può valere anche nel caso in cui il processo penale si sia concluso con il proscioglimento dell’imputato a fortiori se determinato dall’estinzione del reato per prescrizione »;

- ha notato che la sentenza Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/2020 ha dichiarato « l’assoluzione con formula piena del ricorrente … per l’imputazione di associazione a delinquere » mentre per i restanti capi di imputazione (relativi ai reati di cui agli artt. 372, 635, 640 e 642 c.p.) è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione;

- ha sottolineato che il ricorrente, nel corso del procedimento disciplinare, « non ha neppure messo in dubbio, o negato, di aver commesso i fatti contestati in sede penale …, limitandosi ad affermare la ritenuta valenza esclusivamente assolutoria della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- ed il buono stato di servizio riferibile al pregresso servizio prestato del Corpo forestale »;

- ha evidenziato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge attività di supporto alle forze di Polizia nel contesto dell’incidentistica stradale e, quindi, « non si comprende come possa essere compatibile l’appartenenza al Corpo di un soggetto che, come il ricorrente, è stato perseguito per numerose ipotesi di truffa assicurativa riconducibile a sinistri stradali »;

- ha sottolineato che – così come evidenziato nel provvedimento disciplinare gravato – « l’affidabilità di un operatore pubblico e la conseguente fiducia che la collettività deve riporre in lui sono strettamente collegate alle qualità morali che si manifestano anche nella condotta privata ».

11. Con ordinanza Tar Lazio, I- bis , -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ritenendo che « il ricorso non presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che la sanzione disciplinare irrogata si basa sui fatti relativi ai nove capi di imputazione per i quali il Giudice penale si è limitato a dichiarare la prescrizione – fatti che l’amministrazione ha ritenuto comprovati e che, peraltro, lo stesso ricorrente non risulta aver smentito nel corso dell’istruttoria procedimentale – mentre l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” è stata pronunciata esclusivamente per il reato di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) ».

12. Tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con appello cautelare iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g. n. -OMISSIS-.

13. Con ordinanza Consiglio di Stato, III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il giudice d’appello ha riformato la decisione adottata in sede cautelare da questo Tribunale ritenendo che « nella comparazione di interessi deve ritenersi prevalente quello relativo alla tutela delle esigenze primarie dell’appellante che, nelle more del giudizio di merito, subirebbero danno grave ed irreparabile dall’immediata esecuzione del provvedimento impugnato »;
ha accolto la domanda di sospensione cautelare avanzata dal ricorrente e, ai sensi dell’art. 55, comma, 10 c.p.a., ha trasmesso la propria decisione a questo Tribunale « per la sollecita fissazione nel merito ».

14. Il 13 e il 18 maggio 2022, il ricorrente ha depositato documenti a sostegno delle proprie ragioni.

15. In data 18 maggio 2022, lo stesso ha quindi depositato una memoria difensiva, a mezzo della quale ha insistito per l’accoglimento delle domande spiegate nel ricorso introduttivo e in particolar modo:

- ha precisato che l’oggetto del ricorso deve essere ristretto « alla sola impugnativa del provvedimento della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno, prot. n. 1815 del 1 luglio 2021 mediante il quale è stata disposta nei confronti del vigile del fuoco esperto, -OMISSIS- -OMISSIS-, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso a decorrere dal 7 novembre 2014 »;

- ha insistito nell’affermare che « il licenziamento disciplinare sconta l’assoluta carenza di motivazione circa la concreta riferibilità di fatti violativi del codice disciplinare in capo al ricorrente, a prescindere dall’attività difensiva svolta dall’incolpato »;

- ha evidenziato di aver depositato in atti « copiosa documentazione, estratta dal fascicolo penale » idonea a dimostrare che «il quadro probatorio e motivazionale sotteso al licenziamento è del tutto inesistente, fondato esclusivamente sulla circostanza di essere stati attinti da un giudizio penale per fatti, astrattamente gravi ma che, in concreto, non hanno trovato alcun tipo di riscontro ».

- ha evidenziato che, in ogni caso, « l’applicazione della sanzione massima del licenziamento senza preavviso risulti illegittima e non uniformata ai principi di proporzionalità e adeguatezza, quindi manifestamente ingiusta », anche in considerazione del fatto che al sig. -OMISSIS- « all’epoca dei fatti collega del -OMISSIS-, imputato nel medesimo procedimento penale per gli stessi reati e poi transitato nei Carabinieri » non è stata irrogata una sanzione analoga da parte dell’Arma dei Carabinieri.

16. All’udienza pubblica del 28 giugno 2022, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio – re melius perpensa rispetto a quanto osservato da questo Tribunale in sede cautelare, anche alla luce della riforma disposta da Consiglio di Stato, III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e possa essere accolto nei termini di seguito precisati.

2. In via preliminare, il Collegio deve prendere atto delle precisazioni spiegate dal ricorrente con la memoria del 18 maggio 2022, nella quale l’oggetto del gravame è stato circoscritto alla domanda di annullamento del licenziamento disciplinare ed è stato chiarito che « deve intendersi come rinunciata l’impugnazione dei provvedimenti relativi alla sospensione cautelare e l’impugnazione autonoma degli atti endoprocedimentali del procedimento disciplinare, da considerare questi ultimi impugnati unitamente alla sanzione irrogata, per il cui annullamento permane, invece, un valido e attuale interesse del ricorrente ».

3. Ciò premesso, non sono fondate le censure con cui il ricorrente ha contestato il provvedimento disciplinare in ragione:

- del presunto contrasto tra le statuizioni contenute nel procedimento disciplinare e la decisione adottata in sede penale con la sentenza Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/2020;

- dell’inapplicabilità nei suoi confronti delle disposizioni di cui agli artt. 5, lett. e) d. lgs n. 217/2005 e 26, l. n. 53/1989;

- dell’asserita impossibilità per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di considerare a fini disciplinari condotte messe in atto dal ricorrente quanto era in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato.

3.1. In ordine al primo profilo, infatti, il Collegio ritiene innanzitutto necessario chiarire che non è affatto vero, come sostenuto dal ricorrente, che « con sentenza n. -OMISSIS-/2020 si è esclusa la colpevolezza del ricorrente in relazione alle vicende contestategli in sede penale, non potendo ritenersi, quindi, a oggi che lo stesso abbia effettivamente eseguito quelle condotte già oggetto del giudicato penale e pedissequamente contestategli ora in sede disciplinare ».

E, infatti, così come già evidenziato supra ( sub 4, in fatto), la sentenza Tribunale di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-/2020 – adottata all’esito dell’istruttoria dibattimentale – ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. (che, come si dirà, impone l’assoluzione dell’imputato – anche in presenza di una causa di estinzione del reato – « quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ») – ha disposto l’assoluzione del sig. -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 416 c.p. mentre invece non ha ritenuto di poter addivenire ad analoga decisione con riferimento a tutti gli altri reati contestati all’odierno ricorrente per i quale si è limitata a dichiarare « l’estinzione per essersi maturato il termine di prescrizione ».

Tale decisione, peraltro, è tanto più significativa se si considera: a) che la sentenza è stata adottata, come si è già detto, all’esito del dibattimento, ovvero quando era stata integralmente espletata l’istruttoria innanzi al giudice penale;
b) che nella decisione adottata dal Tribunale di -OMISSIS- è stato espressamente specificato che « in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento a norma dell’art. 129 cpv. cod. proc. pen. deve essere privilegiato non solo quando, già sia acquisita la prova dell’innocenza dell’imputato, ma anche qualora manchi del tutto la prova della colpevolezza » e che quindi il giudice penale non ha ritenuto del tutto mancante (ovvero, non ha ritenuto evidentemente mancante) la prova della colpevolezza del ricorrente per gli altri capi d’imputazione (diversi da quello associativo).

In altri termini, non sussiste alcuna contraddittorietà tra il provvedimento gravato e la sentenza penale che (pur non avendo preso espressamente preso posizione sulla effettiva commissione delle condotte contestate da parte del sig. -OMISSIS-) non ha affatto radicalmente escluso che parte ricorrente abbia effettivamente messo in atto i comportamenti oggetto del procedimento penale.

Da ciò l’infondatezza della tesi di parte ricorrente.

3.2. In ordine al secondo profilo, il Collegio si limita ad evidenziare che ancora di recente la giurisprudenza amministrativa – con riferimento ad una censura di tenore identico a quella sollevata dal dott. -OMISSIS- – ha avuto modo di notare che « i requisiti di moralità richiesti dalla legge per l’assolvimento di una pubblica funzione devono, non solo sussistere al momento dell’assunzione, ma anche permanere nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, essendo coessenziali allo svolgimento della pubblica funzione;
in caso contrario, del resto – come giustamente osservato dall’amministrazione resistente – non avrebbe neppure senso richiederli se potessero venir meno successivamente senza conseguenze rilevanti sulla permanenza del rapporto di lavoro
» (cfr. Tar Brescia, I, 19 luglio 2022, n. 723).

3.3. In ordine al terzo profilo, può evidenziarsi che il precedente giurisprudenziale appena richiamato ha affrontato e risolto – con un percorso argomentativo che il Collegio condivide integralmente – la questione dell’applicabilità dell’art. 12, c. 6, lett. d), del C.C.N.L. con riferimento a condotte messe in atto dagli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data antecedente al loro inquadramento nel medesimo corpo, affermando che tale disposizione « è diretta a sanzionare con la massima sanzione disciplinare la commissione da parte del dipendente, nei contesti più disparati (“in servizio o fuori servizio”), di gravi delitti accertati con sentenza passata in giudicato che, per la loro tipologia e la loro gravità, siano idonei ad evidenziare l’assenza in capo all’interessato dei requisiti morali necessari per l’assolvimento della specifica funzione pubblica e a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’amministrazione di appartenenza » e che quindi « in tale contesto, la circostanza che i fatti delittuosi siano stati commessi dal dipendente prima della propria assunzione nel Corpo dei Vigili del Fuoco appare del tutto irrilevante alla luce della ratio della norma in esame, che è quella di consentire all’Amministrazione di interrompere il rapporto di lavoro a fronte dell’accertamento giudiziale di gravissimi fatti imputabili al proprio dipendente in grado di per sé di manifestare l’inidoneità del medesimo all’assolvimento dei compiti istituzionali, a prescindere dall’epoca in cui questi fatti siano stati commessi » (cfr. ancora Tar Brescia, I, 19 luglio 2022, n. 723).

Anche sotto tale profilo, quindi, il ricorso non è fondato.

4. Sono fondate, invece, le censure svolte da parte ricorrente in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione – così come formulate nel ricorso introduttivo e specificate nella memoria del 19 maggio 2022 – e, conseguentemente, quelle relative all’ingiustizia e irragionevolezza della sanzione irrogata (tenuto conto peraltro del provvedimento di tenore antitetico assunto dal Ministero della Difesa nei confronti di altro soggetto implicato nel medesimo procedimento penale e destinatario di pressoché tutti i capi di accusa contestati al ricorrente, rispetto al quale il Ministero della Difesa – all’esito del procedimento disciplinare – ha ritenuto che « il quadro probatorio a [suo] carico … risulta privo di quella oggettiva incontrovertibilità necessaria al fine di comminare una qualsivoglia sanzione disciplinare »).

A tal proposito, è noto al Collegio che – per consolidata giurisprudenza – in sede disciplinare « l’amministrazione può legittimamente tener conto delle risultanze emerse nelle varie fasi del pregresso procedimento penale, si da evitare ulteriori accertamenti istruttori alla luce del principio di economicità del procedimento » e che ciò può valere « anche nel caso in cui il processo penale si sia concluso con il proscioglimento dell’imputato, a fortiori se determinato dall’estinzione del reato per prescrizione, atteso che uno stesso comportamento del dipendente mentre, in sede penale, può essere valutato in maniera tale da giustificare una sentenza di proscioglimento, in sede disciplinare, può essere, viceversa, qualificato dall’amministrazione competente come illecito disciplinare » (cfr. Consiglio di Stato, IV, 22 giugno 2020, n. 3956).

È inoltre parimenti noto al Collegio che « le valutazioni effettuate in sede di provvedimento disciplinare, comprese quelle in ordine alla rilevanza del comportamento ai fini della irrogazione della più grave sanzione della rimozione, sono connotate da ampia discrezionalità e che « il giudizio circa il rilievo e la gravità dell'infrazione disciplinare commessa dall’appellante non può che essere rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, la quale, attraverso la commissione di disciplina, esprime una valutazione non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria » (cfr. Consiglio di Stato, III, 6 dicembre 2021, n. 8077).

Ciò premesso, è tuttavia evidente che, a fronte di una pronuncia (come quella resa dal Tribunale di -OMISSIS-) che si è limitata a dichiarare la prescrizione dei reati contestati al ricorrente senza nulla affermare specificamente in ordine all’effettivo compimento da parte dello stesso delle condotte addebitate, l’amministrazione datrice di lavoro aveva (e ha) il dovere di svolgere – in sede disciplinare – un’istruttoria completa e accurata (quantomeno attraverso l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento penale: ivi compresi i verbali delle prove testimoniali, documenti a difesa, etc.) al fine di verificare se la ricostruzione dei fatti risultante del dibattimento è idonea a fornire piena prova (o comunque a supportare il ragionevole convincimento) della effettiva commissione di condotte disciplinarmente rilevanti da parte del dipendente.

Ciò non può dirsi avvenuto nel caso di specie, atteso che – tanto dal tenore dell’atto impugnato, quanto dagli atti istruttori depositati dall’amministrazione su ordine di questo Tribunale – non risulta che la p.a. abbia valutato puntualmente tutti gli atti del procedimento penale (ivi compresi i documenti depositati nel presente giudizio dal ricorrente in data 13 maggio 2022) e all’esito di tale puntuale valutazione abbia ritenuto sussistenti (e rilevanti ai fini disciplinare) una o più delle condotte contestate dal ricorrente.

A tal proposito è significativo che – a fronte dell’ordinanza istruttoria adottata da questo Tar (con cui è stato richiesto al Ministero di depositare « tutta la documentazione attinente al procedimento disciplinare ») – l’amministrazione non abbia depositato agli atti del presente giudizio alcun documento relativo al procedimento penale ad esclusione della sentenza che ha definito il giudizio.

Parimenti significativa è l’assenza, nell’atto gravato, di ogni riferimento a concreti elementi probatori, emersi nell’ambito del procedimento penale, idonei a far ritenere che parte ricorrente avesse effettivamente messo in atto i comportamenti oggetto di contestazione.

Da ciò pare potersi ragionevolmente concludere che l’amministrazione – nel caso di specie – si sia limitata a prendere atto della mancata assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. del ricorrente per alcuni dei reati oggetto del procedimento penale (per i quali è stata dichiarata solo l’estinzione per prescrizione) e abbia conseguentemente deciso di irrogare la sanzione disciplinare al ricorrente, dando automaticamente per provati i fatti per i quali non era intervenuta la decisione di assoluzione.

Tale automatismo non può essere condiviso.

Se, infatti, si è già detto che la tesi che equipara l’estinzione per prescrizione a una dichiarazione di non colpevolezza è del tutto priva di fondamento (cfr. supra sub 3.1, in diritto);
è altrettanto vero che la decisione del giudice penale di non pronunciare l’assoluzione nei confronti del ricorrente per tutti i capi di imputazione non importa automaticamente né l’implicito accertamento della colpevolezza dell’imputato per i delitti prescritti, né l’accertamento della sussistenza dei fatti contestati.

A tal proposito, deve, infatti, evidenziarsi che – come si è già notato – l’art. 129, c. 2, c.p.p. prevede che « quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta » e che proprio in ragione del tenore letterale della disposizione ora richiamata, la giurisprudenza ha più volte notato che « l’evidenza richiesta dall’art. 129, comma 2, c.p.p. [ai fini di una pronuncia di assoluzione in presenza di cause di estinzione del reato] presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi, pertanto, in un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia » (Cassazione penale, VI, 30 settembre 2021, n. 3656).

È allora evidente che la p.a. datrice di lavoro – in presenza di una sentenza che dichiarava la prescrizione senza nulla affermare espressamente in ordine all’effettiva commissione o meno dei fatti da parte del ricorrente – non poteva affatto dedurre la commissione da parte del ricorrente dei fatti contestati dalla sola decisione del giudice penale di non procedere all’assoluzione ex art. 129, c. 2, c.p.p. ma aveva (e ha) il dovere, prima, di analizzare accuratamente tutti gli atti processuali, e, poi, di indicare puntualmente tutti gli elementi idonei a supportare un suo ragionevole convincimento in ordine all’effettiva commissione di fatti disciplinarmente rilevanti da parte del dipendente.

Né può ritenersi che le lacune istruttorie possano essere colmate dal fatto che il sig. -OMISSIS- non ha svolto adeguate difese nel procedimento disciplinare o dal fatto che lo stesso, come sostenuto dalla p.a., non avrebbe « mai neppure messo in dubbio o negato di aver commesso i fatti contestati in sede penale ».

Se, infatti, è incontestabile che l’apporto del sig. -OMISSIS- in sede procedimentale sia stato di scarso rilievo (presumibilmente, anche in ragione della mancata assistenza da parte di un legale), ciò non esimeva la p.a. dallo svolgere una istruttoria completa e accurata (provvedendo ad acquisire d’ufficio tutti gli atti del procedimento penale, ovvero sollecitandone la produzione da parte del ricorrente).

Sotto altro profilo, poi, non appare esatto sostenere che il ricorrente non abbia mai negato in sede disciplinare di aver commesso i fatti contestati in sede penale, avendo lo stesso espressamente evidenziato alla p.a. di « non ritenere veritiero quando addebitato » (cfr. memoria difensiva, doc. 7 prodotto dall’amministrazione il 19 novembre 2021).

Infine, è appena il caso di ribadire che la necessità che ogni decisione disciplinare nei confronti del sig. -OMISSIS- per i fatti di cui al procedimento penale svolto innanzi al Tribunale di -OMISSIS- sia resa all’esito di un’istruttoria puntuale (e sia corredata da una motivazione completa) è tanto più evidente se si considera che il Ministero della Difesa ha ritenuto di non comminare “sanzioni di stato” nei confronti di uno degli altri soggetti coinvolti nel procedimento per gli stessi capi di imputazione (il sig. -OMISSIS-, anch’esso – come il sig. -OMISSIS- – nel Corpo Forestale dello Stato al tempo dei fatti, ora transitato nell’Arma dei Carabinieri) ritenendo che « il quadro probatorio a carico [del -OMISSIS-] risulta privo di quella oggettiva incontrovertibilità necessaria al fine di comminare una qualsivoglia sanzione disciplinare ».

È evidente, infatti, che la diversa valutazione compiuta dal Ministero della Difesa con riferimento al proprio dipendente (pur non vincolando il Ministero dell’Interno nelle valutazioni di sua esclusiva competenza in ordine al quadro probatorio a carico del proprio dipendente) dimostra quantomeno l’erroneità dell’equiparazione tra mancata assoluzione ex art. 129, c. 2, c.p.p. e accertamento della sussistenza dei fatti contestati in sede penale e conferma quindi la necessità di un’approfondita istruttoria da parte dell’amministrazione finalizzata a valutare se dagli atti del procedimento penale emergono elementi idonei a comprovare il compimento da parte dello stesso delle condotte per cui è stato sottoposto a processo o comunque di comportamenti disciplinarmente rilevanti.

5. Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che la p.a. datrice di lavoro riterrà di adottare, previa riattivazione del procedimento disciplinare, all’esito di una più completa istruttoria.

6. Le spese processuali, tenuto conto della peculiarità della vicenda e del tenore della pronuncia, possono essere integralmente compensate tra le parti.

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