TAR Perugia, sez. I, sentenza 2016-10-28, n. 201600676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2016-10-28, n. 201600676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201600676
Data del deposito : 28 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2016

N. 00676/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00256/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M G s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L S, C.F. LSPGPP41M21H154W, e L R C.F. RMNLGU29E30A462D, con domicilio eletto presso G L S in Perugia, via Baglioni, 36;

contro

Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A B, C.F. BRTNTN67T27G478L, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci, 10;

nei confronti di

Coop. Centro Italia soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alarico Mariani Marini, C.F. MRNLRC31S26A475M, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Cecconi, C.F. CCCLSN64R49D653A, e Isabella Sorbini, C.F. SRBSLL57S53C990J, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Perugia, via Palermo s.n.c.;

per l’annullamento

- quanto al ricorso principale notificato il 3 giugno 2005 e depositato il 14 giugno 2005:

a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Foligno n. 81 del 21 aprile 2004 di adozione di un PPE Ambito 1 “Il Campus”;

b) della deliberazione del Consiglio Comunale di Foligno n. 32 del 17 marzo 2005 di approvazione del PPE Ambito 1 “Il Campus”;

c) di tutti gli atti connessi, presupposti e/o conseguenti, in particolare:

- parere dell’ASL 3 VUS, circ 8, C.U. (sedute 30 marzo 2004 e 7 aprile 2004);

- parere Commissione Edilizia espresso nella seduta del 14 aprile 2004;

- parere della 2 Commissione Consiliare espresso il 14 febbraio 2004;

- parere di regolarità tecnica espresso da Dirigente Area Urbanistica ed Edilizia;

- parere espresso dalla Provincia di Perugia con determinazione n. 11149 del 7 dicembre 2004;

- del rapporto istruttorio n. 170 del 1° dicembre 2004 e n. 16274 del 3 dicembre 2004;

- delle proposte di controdeduzioni formulate dall’Area Urbanistica ed Edilizia;

- di tutti gli elaborati, le relazioni tecniche, le proposte, gli elaborati e le previsioni attraverso le quali si è pervenuti alla delibera di adozione prima e di approvazione poi del P.P.E. Ambito 1 “Il Campus”;

- quanto al primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 ottobre 2005 e depositato il 21 ottobre 2005:

a) del parere espresso dalla Provincia di Perugia con determinazione n. 11149 del 7 dicembre 2004, in uno con i rapporti istruttori n. 170 del 1° dicembre 2004 e n. 16274 del 3 dicembre 2004;

b) del parere 14 aprile 2004 ASL 3;

c) del parere VUS s.p.a. prot. n. 3863 del 14 aprile 2004;

d) dei verbali della Commissione Urbanistica di Foligno di cui alle sedute 30 marzo 2004 e 7 aprile 2004;

e) del verbale della 2° Commissione Consiliare di Foligno espresso in 9 marzo 2005;

f) degli elaborati alla deliberazione C.C. di Foligno n. 32/2005 contraddistinti con le lettere “A”, “B” e “C”;

g) dell’atto in data 8 aprile 2004 del Comune di Foligno con allegata la relazione istruttoria del 30 marzo 2004 a firma dell’arch. P;

h) della relazione illustrativa Araut, allegata al P.P.E. impugnato;

i) della scheda P4 Il Campus del giugno 2004;

l) della nota del Comune di Foligno n. 27870;

m) della relazione 13 aprile 2004 a firma arch. P;

- quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 febbraio 2012 e depositato il 15 febbraio 2012:

a) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Foligno n. 318 del 18 novembre 2010;

b) del verbale della 2° Commissione Consiliare del 9 marzo 2005;

c) delle note dell’Area Lavori Pubblici di Foligno del 22 aprile 2004 e del 8 gennaio 2009;

d) dei pareri istruttori dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Foligno di cui alle relazioni 14 febbraio 2004 e 30 marzo 2004, in uno con i diversi risultati istruttori di cui ai pareri resi dall’Area Lavori Pubblici in data 13 aprile 2004;

e) del verbale della Commissione Edilizia del 14 aprile 2004;

f) di tutti gli elaborati, le relazioni tecniche, le proposte, attraverso le quali si è pervenuti alla delibera di adozione prima e di approvazione poi del P.P.E. Ambito 1 denominato “Il Campus” e agli atti abilitativi successivi;

- quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 8 giugno 2012 e depositato il 21 giugno 2012:

a) della determina dirigenziale n. 11512 del 15 dicembre 2008 della Regione Umbria;

b) della nota del Comune di Foligno, Area Lavori Pubblici prot. n. 468 del 1° gennaio 2009;

c) del verbale della Commissione Comunale per la qualità Architettonica e per il Paesaggio del 25 maggio 2010, con la relativa scheda istruttoria;

d) dell’autorizzazione n. 18/2010 a firma Mariani e del parere ULS 3 del 5 dicembre 2008;

e) della nota dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Foligno del 8 novembre 2010 e della delibera della Giunta Comunale di Foligno n. 465 del 17 novembre 2010 in uno con la proposta del responsabile dell’Ufficio urbanistica e del procedimento in data 13 novembre 2010 e di tutti gli atti e provvedimenti ivi menzionati;

f) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Foligno n. 318 del 18 novembre 2010, già impugnato e per il quale se ne chiede l’annullamento anche in ragione dei motivi conosciuti solo dopo il deposito effettuato dall’amministrazione in data 9 maggio 2012;

g) di tutti gli atti connessi e/o presupposti e/o conseguenti menzionati nei provvedimenti impugnati;

- quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 settembre 2013 e depositato il 19 ottobre 2013:

a) del permesso di costruire n. 95 in data 8 maggio 2013, comunicato con nota pervenuta il 16 luglio 2013;

b) di tutti gli atti connessi e/o presupposti e/o conseguenti menzionati nei provvedimenti impugnati tra cui:

- gli atti e pareri acquisiti nella conferenza dei servizi genericamente menzionata nel permesso di costruire, ove si fa menzione dell’invio in data 14 marzo 2012 a Coop Centro Italia di un verbale senza alcuna indicazione dello stesso;

- la comunicazione del 6 settembre 2012 del tecnico progettista con cui si sosterrebbe la non necessità della V.I.A.;

- il parere favorevole della Commissione Paesaggio e Qualità Architettonica del 9 ottobre 2012;

- il provvedimento dirigenziale 7 maggio 2013 n. 52, ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004;

- il parere favorevole di compatibilità paesaggistica con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici dell’Umbria, menzionato senza alcun riferimento di protocollo;

- la delibera G.C. n. 147 del 26 aprile 2013 con la quale sarebbe stata approvata la convenzione per gli spazi di sosta, successivamente sottoscritta in data 6 maggio 2013;

- le varianti alla N.T.A. del P.R.G. n. 117 del 18 dicembre 2008 e n. 78 del 28 dicembre 2011;

- quanto al quinto ricorso per motivi aggiunti notificato il 14 gennaio 2015 e depositato il 12 febbraio 2015:

- della delibera G.C. del Comune di Foligno n. 424 del 17 novembre 2014, comunicata via pec il 19 novembre 2014, avente a d oggetto “Convenzione PPE Ambito 1 ‘Il Campus’. Termini convenzionali”, compresi tutti gli atti connessi e/o presupposti e/o connessi menzionati nei provvedimenti impugnati, ivi compresi la proposta in data 17 novembre 2014, allegata al provvedimento impugnato, nonché gli atti ivi richiamati, tra cui la delibera n. 50 del 4 settembre 2014, la delibera G.C. n. 29 del 27 gennaio 2010, la delibera n. 406 del 25 novembre 2013, la delibera di G.C. n. 32 del 17 marzo 2005, la delibera giuntale n. 465/2010, le note tutte acquisite al protocollo comunale tra Coop Centro Italia e Comune di Foligno ed i progetti ivi menzionati e non conosciuti;

- quanto al sesto ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 maggio 2015 e depositato il 16 maggio 2015:

- del decreto di esproprio n. 3 del 23 marzo 2015 (rep. n. 24348) emesso dal Comune di Foligno, comunicato via pec in data 24 marzo 2015 e mediante raccomandata ricevuta il 30 marzo 2015, compreso il parere dell’Agenzia delle Entrate, le delibere già impugnate con i precedenti ricorso anche per motivi aggiunti;

- quanto al settimo ricorso per motivi aggiunti notificato il 24 giugno 2016 e depositato il 14 luglio 2016:

- della determina dirigenziale n. 11512 del 15 dicembre 2008;

- della nota dell’Area Lavori Pubblici prot. n. 468 in data 8 gennaio 2009;

- del verbale C.P.A. del 25 maggio 2010;

- dell’autorizzazione paesaggistica n. 18 del 6 luglio 2010;

- del parere Area Lavori Pubblici del 26 agosto 2010;

- del parere U.S.L. 3 del 5 dicembre 2008;

- della nota Assessore Urbanistica in data 8 novembre 2010;

- della delibera G.C. n. 465/2010;

- della proposta delibera del 13 novembre 2010;

- del permesso di costruire n. 318 del 2010:

- del per messo di costruire n. 95 del 2013;

- del verbale della Conferenza di Servizi del 5 dicembre 2012;

- della comunicazione del 6 settembre 2012;

- del parere C.P.A. del 9 ottobre 2012;

- del provvedimento dirigenziale n. 52/12 del 7 maggio 2013;

- del parere compatibilità paesaggistica Soprintendenza prot. 34257 del 29 giugno 2010;

- della delibera di G.C. n. 147 del 26 aprile 2013;

- della Convenzione sottoscritta in 6 maggio 2013;

- della variante N.T.A. del PRG’97 – delibera di C.C. del 18 dicembre 2008 con allegati;

- della delibera C.C. n. 78 del 28 dicembre 2011 – allegato alla relazione illustrativa – allegato aggiornamento normativo;

- della delibera di G.C. n. 424 del 17 novembre 2014;

- della delibera di G.C. n. 50 del 4 settembre 2014;

- della delibera n. 29 del 27 gennaio 2010;

- della delibera n. 406 del 25 novembre 2013;

- della delibera C.C. n. 32 del 17 marzo 2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foligno e di Coop. Centro Italia soc. coop. a r.l. e di Provincia di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 256/05) notificato il 3 giugno 2005 e successivi atti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, la M G s.p.a. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti e provvedimenti, meglio in epigrafe riportati, concernenti un intervento di ristrutturazione e riqualificazione urbanistica di un’area industriale sita nel territorio del Comune di Foligno, ove insiste un insediamento commerciale di proprietà della ricorrente predetta da destinarsi a verde pubblico.

In particolare, con l’atto introduttivo del presente giudizio, sono state impugnate le deliberazioni di adozione e di approvazione del piano particolareggiato esecutivo degli interventi in contestazione.

Nel merito, il gravame principale è stato affidato al seguente motivo:

I. Violazione degli artt. 23 e 30 della legge n. 1150/1942, della legge n. 1/1978, dell’art. 146 del d.lgs. n. 490/99, dell’art. 89 del T.U. n. 380/2001, dell’art. 7, lett. d) del T.U. n. 327/01, dell’art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 18, 19, 21 della legge regionale n. 31 del 1997 e dell’art. 62 delle N.T.A. del P.R.G. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione e, comunque, per motivazione incongrua ed inadeguata. Ingiustizia manifesta .

Nello specifico, la ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione comunale avrebbe erroneamente ritenuto formato, già in sede di P.R.G., il comparto edificatorio ex art. 23 della legge n. 1150/1942, potendo al contrario detto comparto porsi in essere solo in sede di approvazione del piano particolareggiato ovvero successivamente a quest’ultimo.

Sostiene, altresì, di non aver opposto alcun rifiuto di adesione al Consorzio dei proprietari delle aree ricomprese nell’Ambito di Trasformazione, con conseguente inapplicabilità al caso di specie dell’art. 62, comma quinto, della N.T.A. del P.R.G., che consente ai proprietari che intendano costituire detto Consorzio e che rappresentino il 75% del valore dell’intero Ambito, di presentare un P.U.E. di sistemazione dell’Ambito stesso.

Ne conseguirebbe l’illegittimità della proposta di piano presentata dall’odierna contro interessata quale in qualità di proprietaria della maggior parte dell’area interessata dagli interventi di riqualificazione in questione, come recepiti nel piano particolareggiato successivamente approvato dall’amministrazione comunale.

Denuncia inoltre la società ricorrente, che il piano in contestazione non contemplerebbe la localizzazione degli esercizi commerciali né i costi a carico dell’amministrazione, e risulterebbe altresì inficiato da numerose illegittimità procedurali, concernenti l’elaborazione tecnica dello stesso e la mancanza dei pareri di compatibilità sismica ed ambientale.

Con primo e secondo atto per motivi aggiunti, rispettivamente notificati il 7 ottobre 2005 e il 7 febbraio 2012, la società ricorrente ha impugnato gli atti procedimentali prodotti dal Comune resistente in sede di controricorso, nonché il rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria dell’area in questione, adducendo nella sostanza le medesime censure di cui al ricorso introduttivo.

Con terzo atto per motivi aggiunti notificati in data 8 giugno 2012, la società ricorrente ha impugnato, tra l’altro, la delibera di G.C. n. 465 del 17 novembre 2010 di proroga del termine per il completamento delle opere di urbanizzazione della prima fase dei lavori, nonché il permesso a costruire n. 318/2010, già in precedenza gravato, deducendone l’illegittimità ex art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, in ragione del fatto che l’odierna contro interessata Coop Centro Italia non avrebbe dato inizio ai lavori di urbanizzazione nel termine ivi stabilito, e cioè entro il 18 novembre 2011.

Con quarto atto di ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 settembre 2013, la ricorrente ha quindi impugnato, per le medesime ragioni dianzi rappresentate, il permesso di costruire n. 95 in data 8 maggio 2013, avente ad oggetto “ Ricostruzione fabbricati a destinazione polivalente su blocchi edilizi 5-9- e costruzione interrato interessante anche i blocchi 2-3-4 su area dismessa ex zuccherificio (Ambito 1 Il Campus)” , deducendone altresì l’illegittimità in via derivata rispetto agli atti in precedenza gravati.

Con quinto atto per motivi aggiunti notificato il 14 gennaio 2015, è stata poi impugnata la delibera di G.C. n. 424/2014, di proroga dei termini di validità della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Foligno e Coop. Centro Italia.

Con sesto atto per motivi aggiunti notificato il 6 maggio 2015, la ricorrente ha impugnato il decreto di esproprio n. 3 del 23 marzo 2015, deducendone l’illegittimità per decorso del termine quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio, originariamente apposto con l’approvazione del P.P.E., disposta con delibera n. 32 del 17 marzo 2005.

Infine, con settimo atto per motivi aggiunti notificato il 24 giugno 2016, la società ricorrente ha nuovamente gravato tutti gli atti precedentemente impugnati, riproponendo le doglianze già formulate, asserendo altresì l’inefficacia del piano di lottizzazione e di tutti gli atti conseguenti in ragione del decorso del termine decennale di validità del piano stesso.

Il Comune di Foligno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso introduttivo e successivi conseguenti atti per motivi aggiunti, deducendone in via preliminare l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’art. 62 N.T.A. al P.R.G., e contestando nel merito le censure ex adverso svolte.

Si sono altresì costituite in giudizio la Provincia di Perugia e la società odierna contro interessata, insistendo anch’esse per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 28 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il presente gravame si pone all’esame del Collegio la legittimità delle delibere del Comune di Foligno n. 81 del 21 aprile 2004 e n. 32 del 17 marzo 2005 (rispettivamente di adozione e approvazione del P.P.E. “Il Campus” ) nonché di tutti gli atti connessi alle delibere predette, come in epigrafe specificati, riguardanti un intervento di ristrutturazione e riqualificazione urbanistica di un’area industriale ove insiste un insediamento commerciale di proprietà dell’odierna società ricorrente, da destinarsi a verde pubblico.

Nel merito, sia il ricorso introduttivo che i successivi atti per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della intervenuta decorrenza del termine decennale di validità ed efficacia del P.P.E. in contestazione.

Giova premettere al riguardo, che nel sistema normativo attualmente vigente i piani di lottizzazione e/o particolareggiati hanno durata decennale, sicché, decorso infruttuosamente detto termine, essi perdono efficacia (cfr., Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2109;
idem, T.A.R. Umbria, sez. un., 7 dicembre 2001, n. 650).

Tale limite temporale, specificatamente stabilito dagli artt. 16, comma 5, e 17 della l. n. 1150/1942 per i piani particolareggiati, non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo tra le parti e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo;
ciò in quanto la convenzione è per certo un atto accessorio al piano di lottizzazione, deputato alla regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere ed il Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dal piano medesimo, ma che, tuttavia, non può incidere sulla validità massima, prevista dalla legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria (cfr., in detti termini, Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2013, n. 5807;
Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2013, n. 1574;
Cons. St., sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6703).

Ne consegue che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, nella parte in cui esso è rimasto inattuato, non è più possibile eseguire i previsti espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, non potendosi, in particolare, procedere all’edificazione residenziale per assenza di tale fondamentale presupposto (in tal senso, Cons. St., sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6572).

Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare che, nel caso di specie, la delibera del Comune di Foligno n. 465 del 17 novembre 2010, con la quale è stato prorogato il termine di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ha espressamente preso atto del fatto che la validità decennale dell’impugnato piano particolareggiato, come precedentemente approvato con delibera comunale n. 32 del 17 marzo 2005, “decorre dalla data di notifica ai proprietari dell’avvenuta approvazione, ovvero dal giorno 23/05/2005, e pertanto la proroga non può eccedere il termine del 23/05/2015”.

Risultando, allo stato, ampiamente decorso detto termine finale, il piano particolareggiato in questione, nonché tutti gli atti e provvedimenti preordinati alla sua realizzazione, come in epigrafe riportati, hanno perduto la loro efficacia e non possono essere portati ad esecuzione né dal Comune di Foligno né dalla società odierna contro interessata, incaricata delle opere di urbanizzazione primaria.

Ne discende, che la società odierna ricorrente non può conseguire alcuna utilità dall’eventuale annullamento da tali atti, sicché sia il ricorso principale sia i successivi atti per motivi aggiunti, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto detto trova peraltro conferma nel fatto che, per espresso riconoscimento della stessa ricorrente, le opere di urbanizzazione non sono state iniziate, se non a livello embrionale, mentre l’edificazione è allo stato inesistente, discutendosi ancora sulla tipologia di edificazione da realizzare e sulle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione propedeutiche all’edificazione (cfr., pag. 15, dell’ultimo atto per motivi aggiunti).

In conclusione, l’intero gravame va dichiarato improcedibile.

Tenuto conto della rilevata impossibilità di portare ad esecuzione gli atti impugnati, si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese del giudizio.

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