TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-11-23, n. 202001501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-11-23, n. 202001501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202001501
Data del deposito : 23 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2020

N. 01501/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00120/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2017, proposto da
M B e V B, rappresentati e difesi dall'avvocato M L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giuseppe Gabbrielli in Firenze, via Cavour, 32;

contro

Comune di Monsummano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, viale Papa Giovanni

XXIII

86;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Monsummano Terme avente ad oggetto la comunicazione dei motivi che non consentono in base alla vigente normativa il rilascio dell'atto finale favorevole - provvedimento di diniego in caso di mancata presentazione di scritti e memorie - art. 10 bis l. n. 241/90 e s.m.i. (rif. Istanza n. 1/2008 presentata il 02.01.2008 prot. n. 11);
provvedimento portante il n. prot. 20950 del 24 ottobre 2016, notificato ai ricorrenti in pari data, divenuto definitivo in difetto di scritti difensivi il 3 novembre 2016;

- degli atti presupposti e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monsummano Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti, con atto di compravendita del 19 luglio 2004, hanno acquistato un fabbricato ad un piano fuori terra, ad uso rimessa agricola (ex fienile) - posto nel Comune di Monsummano Terme, alla via Rio dei Bechini, via vicinale comunale di Gragnano - corredato da un appezzamento di terreno agricolo di forma irregolare e di natura semicircolare, coltivato in gran parte ad uliveto.

2. All’epoca dell’acquisto l’annesso agricolo e i terreni suddetti si trovavano in area individuata dal vigente regolamento urbanistico comunale (variante n.1 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19 gennaio 2005) come EA3 “ Aree della Collina arborata e Colle del Segalare ”.

Si trattava di area di valore paesaggistico e sottoposta a vincolo idrogeologico ex lege n. 3267/23, all’interno della quale - ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 delle norme tecniche attuative del regolamento urbanistico (cfr. all.3 del Comune) - si dovevano rispettare specifiche disposizioni, al fine di assicurare “ la continuità della prevalente funzione agricola e la permanenza degli elementi naturali e dei documenti di cultura materiale che costituiscono significativi elementi del paesaggio ”.

Tale norma prevedeva, tra le altre cose, che “le frange di bosco non potranno essere ridotte in modo significativo ed irreversibile per interventi edilizi ed urbanistici;
… non sono ammesse le trasformazioni morfologiche eccedenti la normale conduzione agricola ed, in particolare, è vietata l’alterazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti;
… I nuovi volumi dovranno preferibilmente essere collocati in prossimità degli edifici e dovranno conformarsi per le caratteristiche architettoniche e costruttive alla tradizionale edilizia rurale
”.

In tale area erano inoltre consentiti solo gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica espressamente previsti dall’Allegato A) alle NTA del regolamento urbanistico.

3. Attualmente, in base al regolamento urbanistico e alla relativa variante, adottata con delibera del C.C. n.13/2014 (All.4 del Comune), gli immobili insistono su area inserita nella zona EA2, “ Aree della collina arborata ”, nella quale:

- “ la realizzazione di nuovi annessi rurali in zona EA, ove ammessa, è subordinata alla verifica della impossibilità di recupero dei manufatti esistenti ” (art.80, comma 8, punto b) delle NTA);

- “ su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione;
ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse … omissis … non devono avere dotazioni che ne consentano l’uso abitativo, ancorché saltuario e temporaneo
” (art.76, comma 6);

- non sono consentiti gli “ ampliamenti una tantum di edifici rurali ad uso abitativo di 30 mq di Sul ” di cui all’art. 77, comma 3, primo alinea delle medesime NTA e la ristrutturazione urbanistica (art. 82, comma 4);

- è ammessa, invece, la costruzione degli annessi rurali per le esigenze di conduzione dell’azienda agricola e previa presentazione di programma aziendale.

4. In occasione di un sopralluogo svolto da agenti della Polizia municipale in data 6 luglio 2007, veniva accertata la presenza, nei terreni di proprietà dei sigg.ri Bianco, di un nuovo “ manufatto in muratura e copertura a capanna ancora allo stato grezzo, ma ben definito nella consistenza, all’interno del quale sono presenti tramezzature per la realizzazione probabilmente di un piccolo bagno, un cucinotto e una stanza ”, per una superficie coperta di 37,84 mq (cfr. all. 5 Comune).

5. Il Comune adottava pertanto l’ordinanza di sospensione dei lavori (prot. n. 253 del 17 luglio 2007, cfr. doc. 11 del Comune) e l’ingiunzione di demolizione delle opere eseguite in assenza o in totale difformità di permesso di costruire e di messa in pristino dello stato dei luoghi (prot. n. 353 del 24 settembre 2007, cfr. doc. 12 del Comune).

6. In data 31 dicembre 2007 gli odierni ricorrenti presentavano al Comune di Monsummano Terme domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 140 della L.R.T. n. 1/2005 per il manufatto realizzato in assenza di concessione edilizia.

7. Nel frattempo, nei confronti degli odierni ricorrenti veniva altresì avviato un procedimento penale, all’esito del quale, con sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1956 del 13 giugno 2011 (cfr. all. 7 Comune), divenuta definitiva il 27 settembre 2013 - stante l’inammissibilità del ricorso per Cassazione dichiarata con ordinanza della Corte (cfr. all.8 Comune) - gli stessi venivano condannati per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) e 95 del d.P.R. n. 380/2001, con contestuale ordine di demolizione delle opere abusive realizzate.

8. Con provvedimento prot. n. 1907 del 5 febbraio 2015 il Comune comunicava il diniego dell’istanza di accertamento di conformità. Lo stesso veniva impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana.

Poiché il Comune annullava il diniego in via di autotutela, per disporre ulteriori accertamenti, con sentenza n. 592 del 5 aprile 2016 il suddetto ricorso veniva dichiarato improcedibile.

9. Svolti i propri approfondimenti istruttori, con nota prot. n. 20950 del 24 ottobre 2016, il Comune inviava agli odierni ricorrenti una nuova comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità in sanatoria, con avvertimento che in caso di mancata presentazione di scritti difensivi la comunicazione stessa avrebbe acquisito valore di provvedimento definitivo di diniego.

10. I ricorrenti impugnano detto provvedimento, divenuto definitivo in data 3 novembre 2016, per mancata presentazione di memorie difensive in sede procedimentale, formulando le seguenti censure.

I) Violazione e falsa applicazione di legge, travisamento dei fatti ed errore sul presupposto.

Ad avviso dei ricorrenti, l’Amministrazione sarebbe incorsa in vari errori di fatto.

Innanzi tutto, il manufatto oggetto dell’istanza di accertamento di conformità deriverebbe da un intervento di ristrutturazione e recupero di un vecchio manufatto esistente sul fondo di proprietà dei ricorrenti da tempo indefinito, senza modifica della sagoma, della collocazione e dell’ingombro planivolumetrico, come sarebbe dimostrato dalla documentazione fotografica prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento penale.

Comunque, anche a voler ritenere il manufatto in esame una nuova costruzione, la stessa sarebbe consentita dal punto 1q) dell’allegato A), richiamato dall’art. 33 delle NTA del regolamento urbanistico vigente sia all’epoca della realizzazione del manufatto, sia all’epoca della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità.

La norma citata, infatti, nelle zone con prevalente funzione agricola, come quella sulla quale insiste il manufatto abusivo di cui si controverte, ammette la “ costruzione di nuovi annessi agricoli su fondi inferiori ai minimi di superficie aziendale e superiori a 6000 mq, aventi superficie utile netta non superiore a mq. 30;
nelle zone EA2, EA3 ed E1 solo per le seguenti coltivazioni: oliveto, vigneto, frutteto in coltura specializzate”.

E nella fattispecie sussisterebbero tutti i presupposti prescritti.

Il Comune, invece, ha ritenuto che l’edificio non costituisca annesso agricolo, ma che abbia destinazione residenziale: si tratterebbe, tuttavia, di affermazioni erronee e fuorvianti, atteso che l’edificio non è idoneo all’uso abitativo, nemmeno in via temporanea o saltuaria, per la limitatezza delle dimensioni, per la mancanza di una vano utilizzabile come camera da letto e per l’altezza interna inferiore al limite minimo previsto dalle norme urbanistiche.

Del resto, la presenza di un servizio igienico, dell’acqua corrente e di un’area pranzo sarebbe compatibile con l’utilizzo del bene quale annesso agricolo, destinato alla custodia dei prodotti agricoli e ad accogliere i lavoranti nelle stagioni di raccolta.

Atteso che il manufatto in esame non è una nuova residenza rurale, ma un annesso agricolo derivante dalla ristrutturazione di precedente immobile, tutte le ragioni poste a sostegno del provvedimento di diniego verrebbero meno.

II) Falsa applicazione delle NTA della variante generale al regolamento urbanistico adottata con delibera n. 13/2014, eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sul presupposto, illogicità e ingiustizia manifeste.

Il Comune, a sostegno del provvedimento di diniego, ha richiamato anche le NTA del nuovo regolamento urbanistico approvato nel 2014.

Tuttavia, la decisione sull’istanza di accertamento di conformità, depositata il 31 dicembre 2007, dovrebbe essere assunta sulla base della sola normativa vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

11. Si è costituito in giudizio il Comune di Monsummano Terme, eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al controinteressato e chiedendone il rigetto nel merito.

12. All’esito dell’udienza pubblica del 28 ottobre 2020, sentito il difensore del Comune come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’infondatezza del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dal Comune resistente di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato;
qualità attribuita all’Ufficio del Pubblico Ministero che, all’esito del procedimento penale, ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione del bene abusivo con ordinanza N.

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