TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-11-23, n. 202001501
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2020
N. 01501/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2017, proposto da
M B e V B, rappresentati e difesi dall'avvocato M L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giuseppe Gabbrielli in Firenze, via Cavour, 32;
contro
Comune di Monsummano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII 86;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Monsummano Terme avente ad oggetto la comunicazione dei motivi che non consentono in base alla vigente normativa il rilascio dell'atto finale favorevole - provvedimento di diniego in caso di mancata presentazione di scritti e memorie - art. 10 bis l. n. 241/90 e s.m.i. (rif. Istanza n. 1/2008 presentata il 02.01.2008 prot. n. 11); provvedimento portante il n. prot. 20950 del 24 ottobre 2016, notificato ai ricorrenti in pari data, divenuto definitivo in difetto di scritti difensivi il 3 novembre 2016;
- degli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monsummano Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, con atto di compravendita del 19 luglio 2004, hanno acquistato un fabbricato ad un piano fuori terra, ad uso rimessa agricola (ex fienile) - posto nel Comune di Monsummano Terme, alla via Rio dei Bechini, via vicinale comunale di Gragnano - corredato da un appezzamento di terreno agricolo di forma irregolare e di natura semicircolare, coltivato in gran parte ad uliveto.
2. All’epoca dell’acquisto l’annesso agricolo e i terreni suddetti si trovavano in area individuata dal vigente regolamento urbanistico comunale (variante n.1 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19 gennaio 2005) come EA3 “ Aree della Collina arborata e Colle del Segalare ”.
Si trattava di area di valore paesaggistico e sottoposta a vincolo idrogeologico ex lege n. 3267/23, all’interno della quale - ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 delle norme tecniche attuative del regolamento urbanistico (cfr. all.3 del Comune) - si dovevano rispettare specifiche disposizioni, al fine di assicurare “ la continuità della prevalente funzione agricola e la permanenza degli elementi naturali e dei documenti di cultura materiale che costituiscono significativi elementi del paesaggio ”.
Tale norma prevedeva, tra le altre cose, che “le frange di bosco non potranno essere ridotte in modo significativo ed irreversibile per interventi edilizi ed urbanistici; … non sono ammesse le trasformazioni morfologiche eccedenti la normale conduzione agricola ed, in particolare, è vietata l’alterazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti; … I nuovi volumi dovranno preferibilmente essere collocati in prossimità degli edifici e dovranno conformarsi per le caratteristiche architettoniche e costruttive alla tradizionale edilizia rurale ”.
In tale area erano inoltre consentiti solo gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica espressamente previsti dall’Allegato A) alle NTA del regolamento urbanistico.
3. Attualmente, in base al regolamento urbanistico e alla relativa variante, adottata con delibera del C.C. n.13/2014 (All.4 del Comune), gli immobili insistono su area inserita nella zona EA2, “ Aree della collina arborata ”, nella quale:
- “ la realizzazione di nuovi annessi rurali in zona EA, ove ammessa, è subordinata alla verifica della impossibilità di recupero dei manufatti esistenti ” (art.80, comma 8, punto b) delle NTA);
- “ su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse … omissis … non devono avere dotazioni che ne consentano l’uso abitativo, ancorché saltuario e temporaneo ” (art.76, comma 6);
- non sono consentiti gli “ ampliamenti una tantum di edifici rurali ad uso abitativo di 30 mq di Sul ” di cui all’art. 77, comma 3, primo alinea delle medesime NTA e la ristrutturazione urbanistica (art. 82, comma 4);
- è ammessa, invece, la costruzione degli annessi rurali per le esigenze di conduzione dell’azienda agricola e previa presentazione di programma aziendale.
4. In occasione di un sopralluogo svolto da agenti della Polizia municipale in data 6 luglio 2007, veniva accertata la presenza, nei terreni di proprietà dei sigg.ri Bianco, di un nuovo “ manufatto in muratura e copertura a capanna ancora allo stato grezzo, ma ben definito nella consistenza, all’interno del quale sono presenti tramezzature per la realizzazione probabilmente di un piccolo bagno, un cucinotto e una stanza ”, per una superficie coperta di 37,84 mq (cfr. all. 5 Comune).
5. Il Comune adottava pertanto l’ordinanza di sospensione dei lavori (prot. n. 253 del 17 luglio 2007, cfr. doc. 11 del Comune) e l’ingiunzione di demolizione delle opere eseguite in assenza o in totale difformità di permesso di costruire e di messa in pristino dello stato dei luoghi (prot. n. 353 del 24 settembre 2007, cfr. doc. 12 del Comune).
6. In data 31 dicembre 2007 gli odierni ricorrenti presentavano al Comune di Monsummano Terme domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 140 della L.R.T. n. 1/2005 per il manufatto realizzato in assenza di concessione edilizia.
7. Nel frattempo, nei confronti degli odierni ricorrenti veniva altresì avviato un procedimento penale, all’esito del quale, con sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1956 del 13 giugno 2011 (cfr. all. 7 Comune), divenuta definitiva il 27 settembre 2013 - stante l’inammissibilità del ricorso per Cassazione dichiarata con ordinanza della Corte (cfr. all.8 Comune) - gli stessi venivano condannati per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) e 95 del d.P.R. n. 380/2001, con contestuale ordine di demolizione delle opere abusive realizzate.
8. Con provvedimento prot. n. 1907 del 5 febbraio 2015 il Comune comunicava il diniego dell’istanza di accertamento di conformità. Lo stesso veniva impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana.
Poiché il Comune annullava il diniego in via di autotutela, per disporre ulteriori accertamenti, con sentenza n. 592 del 5 aprile 2016 il suddetto ricorso veniva dichiarato improcedibile.
9. Svolti i propri approfondimenti istruttori, con nota prot. n. 20950 del 24 ottobre 2016, il Comune inviava agli odierni ricorrenti una nuova comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità in sanatoria, con