TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-12-06, n. 201602391
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Pubblicato il 06/12/2016
N. 02391/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2015, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dall'avvocato S I C.F. NNNSVT74B01B085O, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Comune di Botricello non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 953/14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2016 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, non opposto e divenuto definitivo, emesso a proprio favore nei confronti del Comune Botricello.
Con tale decreto è stato ingiunto alla predetta Amministrazione il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese del relativo giudizio
Stante l’inerzia dell’amministrazione, nonostante la notifica in forma esecutiva del decreto ingiuntivo, parte ricorrente si è vista costretta a proporre il ricorso per ottemperanza, con il quale ha appunto chiesto che venga ordinato al Comune di Botricello di dare esecuzione al decreto medesimo, con il pagamento della somme indicate.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla odierna camera di consiglio il ricorso è quindi passato in decisione.
DIRITTO
Il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 953/2014, di cui si chiede l’ottemperanza, risulta non opposto e quindi idoneo a costituire giudicato.
L’amministrazione, cui pure tale decreto è stato notificato in forma esecutiva, non ha mai provveduto al pagamento;né, pur regolarmente chiamata, si è costituita in giudizio nel ricorso per l’ottemperanza in esame.
Sussistendo, nella specie, tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., trattandosi di decreto ingiuntivo del giudice ordinario passato in giudicato e contenente un obbligo di pagamento per l’Amministrazione, che il ricorrente allega non essere stato adempiuto, il ricorso in esame dev’essere accolto.
Conseguentemente, dev’essere ordinato al Comune di Botricello di dare integrale esecuzione al giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 953/2014, nel termine di 30 giorni dalla notifica, o, se precedente, dalla comunicazione in via amministrativa, della presente sentenza, mediante la corresponsione, in favore del ricorrente, della somma liquidata nel decreto ingiuntivo, oltre interessi maturati e spese ed onorari del giudizio.
Decorso tale termine, senza che l’Amministrazione intimata abbia provveduto, darà esecuzione al decreto ingiuntivo de quo, in qualità di Commissario ad acta, un Funzionario nominato dalla Prefettura di Catanzaro, il quale compirà tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’integrale esecuzione del decreto de quo nei successivi 30 giorni.
Quanto alle spese di lite, in base al principio della soccombenza, deve pronunciarsi condanna a carico dell’Amministrazione evocata in giudizio ed in favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.