TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-07-07, n. 201401960

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-07-07, n. 201401960
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401960
Data del deposito : 7 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03611/1995 REG.RIC.

N. 01960/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03611/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3611 del 1995, proposto in origine da V L, e proseguito dal suo avente causa di T G, rappresentato e difeso dagli avvocati P A, P C e F V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P A in Catania, via Firenze, 29;

contro

l’USL – Unità sanitaria locale n. 24 di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V F, in Catania, corso Sicilia,71;

l’Assessorato sanità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per il riconoscimento

del rapporto di pubblico impiego intercorrente tra il ricorrente originario e l’USL n. 24 di Modica sin dal 1968, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla ricostruzione di carriera, previo inquadramento nel VII livello retributivo funzionale, ed al pagamento della differenza fra quanto percepito e quanto spettante a norma degli accordi di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della USL n. 24 e dell’Assessorato sanità della Regione Siciliana;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’originario ricorrente, premettendo di essere nato il 31 gennaio 1910 e di essere appartenente all’Ordine dei frati minori conventuali e di aver svolto dal 1 agosto 1968 al 31 gennaio 1995 le funzioni di cappellano incaricato dell’assistenza spirituale presso l’Ospedale maggiore di Modica, chiede il riconoscimento della natura di impiego pubblico del rapporto di lavoro, con le consequenziali statuizioni indicate in epigrafe.

L’originario ricorrente è deceduto nel corso del giudizio, che è stato proseguito dal suo avente causa signor T G.

L’USL si è costituita spiegando difese nel merito;
in particolare ha dedotto trattarsi di rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 42, comma 1, legge 12 febbraio 1968, n. 132, che prevedeva la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate;
la Regione Siciliana ha chiesto la propria estromissione dal giudizio ed ha comunque eccepito il verificarsi della prescrizione in ordine alle pretese economiche.

Il ricorso non è fondato, non risultando dagli atti di causa essersi mai istaurato un rapporto di pubblico impiego tra l’originario ricorrente e l’USL intimata, i quali sono stati legati da un rapporto meramente convenzionale.

Depongono in favore della natura di rapporto convenzionale: a) la circostanza che non sia stato effettuato un concorso, presupposto necessario per la costituzione di un rapporto di impiego pubblico (in tal senso, ex plurimis , CGARS, 31 gennaio 1995, n. 3, che afferma la nullità, in via generale, di rapporti di impiego pubblico costituiti senza concorso);
b) la circostanza che il rapporto sia stato avviato in seguito alla individuazione del ricorrente da parte dell’allora Vescovo di Noto, come si evince dalla nota dell’Ospedale Maggiore di Modica datata 1 agosto 1968, allegata al ricorso sub 1;
c) la circostanza che il rapporto si sia concluso il 31 gennaio 1995, quando il sacerdote ricorrente aveva 85 anni, ben oltre i massimi limiti di età consentiti per il collocamento in quiescenza di personale pubblico.

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione dell’evoluzione della vicenda, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa, e non sussistano i presupposti per la condanna ai sensi degli artt. 26 cpa e 96 cpc.

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