TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-07-28, n. 202301867

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-07-28, n. 202301867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301867
Data del deposito : 28 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2023

N. 01867/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00415/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2022, proposto da
Cosmopol Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Brindisi, non costituita in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Avellino, Questura Avellino, Ministero dell'Interno - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

A) del decreto del Prefetto della Provincia di Avellino prot. n. 33683/16A/P.A. emesso in data 30 novembre 2021, notificato in data 21 dicembre 2021, in virtù del quale è stata disposta l'escussione parziale e la devoluzione all'Erario della cauzione in misura di € 10.000,00 in applicazione dell'art. 137 del T.U.L.P.S.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Avellino e di Questura Avellino e di Ministero dell'Interno - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la comunicazione della segreteria della Sezione di fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a., ai fini della verifica della permanenza dell’interesse al ricorso;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a., <<…. il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata>>;

- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata, per ragioni di speditezza e di economia processuale, con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 71/bis c.p.a.;

Rilevato che:

- la parte ricorrente, a seguito della ricezione della suindicata comunicazione di segreteria ex art. 71/bis c.p.a., ha dichiarato (con nota depositata in giudizio il 27 giugno 2023 e successivamente con ulteriore nota depositata il 17 luglio 2023) di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso ed ha chiesto declaratoria in conformità, con compensazione delle spese di giudizio;

Ritenuto pertanto che:

- alla luce di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni sul punto della parte resistente);

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