TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-06-30, n. 202101003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-06-30, n. 202101003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101003
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 01003/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01783/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2014, proposto dal-OMISSIS-in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale del Comune in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Dirigente del Servizio Edilizia Privata n. 320/2014, senza data, notificata a mezzo posta e ricevuta l’1.7.2014, con la quale è stato integrato il provvedimento di diniego di sanatoria giurisprudenziale n. 38/2013 del 5.12.2013, nonché per l'annullamento di detto provvedimento di diniego n. 38/2013 del 5.12.2013, anch'esso notificato alla ricorrente l’1.7.2014, relativo ad opere realizzate all'interno del complesso sportivo Centro Ippico Toscano in Firenze, via de' Vespucci n. 5 con il quale è stata ordinata la rimessa in pristino di tutti i manufatti oggetto della domanda di sanatoria entro novanta giorni dalla notifica;

- del parere della Commissione edilizia n. 279 del 20.10.2011 ad oggi non conosciuto e di tutti gli atti del procedimento ancorché sconosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 maggio 2021 la dott.ssa M P e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La -OMISSIS-., proprietaria del complesso sportivo denominato “Centro Ippico Toscano”, composto da un fabbricato principale e da vari annessi e box per cavalli, ha esposto: a) di avere presentato nell’anno 2007 domanda di accertamento di conformità giurisprudenziale con opere di completamento, ai sensi dell’art. 9 ter del Regolamento edilizio comunale in relazione ad alcuni box per cavalli e a piccole strutture prefabbricate, finalizzati al miglior utilizzo dell’impianto;
b) di avere ricevuto la nota prot. n. 34920/2010 di comunicazione preventiva della sanatoria giurisprudenziale n. 50/2010;
c) di avere ricevuto la separata ordinanza n. 273 dell’11.6.2010 con la quale è stata ingiunta l’esecuzione delle opere di completamento con l’avvertenza del termine di un anno per il ritiro della sanatoria, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
d) di non aver potuto completare l’intervento di demolizione nel termine prescritto a causa delle condizioni metereologiche e di altri contrattempi, come accertato dalla Polizia Municipale nel verbale di sopralluogo dell’1.2.2011;
e) di aver comunicato con A/R del 19.2.2011 la completa esecuzione delle opere di adeguamento, come comprovato dalla documentazione fotografica allegata;
f) di aver ricevuto in data 4.3.2011 la notifica del provvedimento n. 171 del 24.2.2011 di declaratoria della nullità della sanatoria giurisprudenziale n. 50/2010;
g) di avere impugnato il predetto provvedimento dinnanzi a questo stesso Tribunale con il ricorso recante il numero R.G. -OMISSIS-;
h) di avere presentato una nuova domanda di sanatoria giurisprudenziale nella quale non erano incluse le opere già demolite, mentre vi erano alcune modifiche minimali rispetto all’istanza precedente;
i) di avere ricevuto in data 1.7.2014 la notifica dell’ordinanza n. 320/2014 con la quale è stato integrato il provvedimento n. 38 del 5.12.2013 di diniego della sanatoria giurisprudenziale richiesta.

1.2. La società ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza gravata e del presupposto provvedimento di diniego:

1) per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;

2) per violazione dell’art. 9 ter del Regolamento edilizio comunale all’epoca vigente e dell’art. 12, comma 5, del Regolamento edilizio attualmente vigente, degli artt. 118 e 140 della L.R. n. 1/2005, nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili;

3) per violazione degli artt. 134 e 135 della L.R. n. 1/2005, nonché per eccesso di potere per errore di qualificazione delle opere e per mancanza di presupposto;

4) per violazione sotto altro profilo dell’art. 9 ter del Regolamento edilizio comunale all’epoca vigente e dell’art. 12, comma 5, del Regolamento edilizio attualmente vigente, degli artt. 118 e 140 della L.R. n. 1/2005.

2. Il Comune di Firenze si è costituto in giudizio, ha evidenziato la connessione con il ricorso recante il numero R.G. n. -OMISSIS- ed ha articolatamente controdedotto alle censure sollevate dalla controparte, concludendo per la reiezione del gravame.

3. Con memoria, depositata il 18.1.2020, si è costituito in giudizio il -OMISSIS-, essendo nelle more del presente processo intervenuta la sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Firenze che ha dichiarato il fallimento della società ricorrente.

4. Con l’ordinanza collegiale n. 1561 del 27.11.2020 la Sezione ha “ritenuto necessario ai fini del decidere che il Comune di Firenze renda documentati chiarimenti in ordine alle seguenti circostanze: a) le ragioni per cui le opere di cui al provvedimento impugnato sarebbero soggette alla normativa antisismica e quali adempimenti sarebbero necessari per adempiere eventualmente alle relative prescrizioni;
b) la natura del vincolo gravante sull’area da illustrarsi mediante deposito della relativa cartografia e NTA”.

5. All’udienza del 20 maggio 2021, preso atto dell’adempimento dell’ordinanza istruttoria da parte del Comune di Firenze e delle memorie e delle repliche ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Occorre, in primo luogo dare atto che con la sentenza n. 1558 del 2020 questo Tribunale ha respinto il ricorso recante il numero R.G. n. -OMISSIS- con il quale la società ricorrente aveva impugnato il provvedimento dichiarativo della nullità della sanatoria giurisprudenziale n. 50/2010, rilasciata ai sensi dell’art. 9 ter del R.E. e relativa alla maggior parte delle opere per cui è stata rinnovata la richiesta di sanatoria, con il progetto busta n. 4284/11.

6.1. Con la memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 13.10.2020, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di non voler coltivare le censure formulate nel ricorso introduttivo riguardo agli altri aspetti dei provvedimenti impugnati, notificati in data 1.7.2014, dovendo ritenersi “non contestata la circostanza in fatto che tutte le opere realizzate al di fuori di quelle ricomprese ed assentite con la precedente istanza di sanatoria giurisprudenziale n. 50/2010, non possano ritenersi conformi allo strumento urbanistico al momento della presentazione dell’istanza (…) per quanto emerso nel corso dell’istruttoria che ha portato al rilascio del provvedimento di sanatoria giurisprudenziale n. 50/10”. Conseguentemente la società ha inteso “concentrare l’attenzione dell’Ill.mo Collegio giudicante solo sulle opere ricomprese all’interno della sanatoria n. 50/10 legittimamente rilasciata ed indicate ai numeri 1-3-4-5-5a-6-6a-6e-8-13-14-15-17-18-20-21-22-23 nella tav. 2 del progetto presentato (progetto B7197)”.

6.2. Tanto premesso, all’esito della sentenza n. -OMISSIS-di questo Tribunale, le suddette opere non possono ritenersi legittimamente assentite essendo stato respinto il ricorso proposto dalla ricorrente averso il provvedimento che ha dichiarato la nullità della sanatoria giurisprudenziale n. 50/2010.

7. Occorre, quindi, passare all’esame delle relazione redatta dal Comune di Firenze in adempimento all’ordinanza istruttoria di questa Sezione, depositata l’11.1.2021, con la quale sono state enucleate le questioni dirimenti alla fine della decisione del presente giudizio.

7.1. Nella predetta relazione l’amministrazione comunale, attesa la particolare declinazione della normativa regionale per le costruzioni in zona sismica, ha rimarcato che tra le opere accertate nel corso del sopralluogo della Polizia Municipale in data 17.1.2011 e sprovviste di titolo edilizio, elencate nel provvedimento impugnato, sono comprese anche varie tettoie di apprezzabili dimensioni e vari container che per tipologia e dimensioni non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie escluse dall’obbligo del preavviso scritto con contestuale deposito del progetto, ai sensi dell’art. 105 ter , comma 1, della L.R. n. 1/2005 e la cui sicurezza, in caso di evento sismico, appare in grado di interessare la pubblica incolumità.

Ne discende, pertanto, che le predette opere ricadono nell’obbligo del preavviso con contestuale deposito del progetto presso gli Uffici regionali ovvero del deposito postumo in sanatoria ex art. 118 della L.R. 1/2005.

In particolare, l’amministrazione ha evidenziato che l’istanza alla quale si riferisce il provvedimento impugnato era volta ad ottenere una “sanatoria giurisprudenziale”, previa effettuazione di opere di adeguamento alle prescrizioni impartite dalla Polizia idraulica, nonché opere di adeguamento alla disciplina sismica limitatamente ad un solo manufatto, sul presupposto che la totalità dei restanti manufatti fosse sottratta alla disciplina delle costruzioni in zona sismica in quanto facilmente smontabili e privi di fondazioni.

7.2. La suddetta ricostruzione non è inficiata dalle osservazioni di parte ricorrente secondo la quale il deposito postumo in sanatoria ex art. 118 della L.R. 1/2005 avrebbe dovuto essere posto in essere dalla stessa amministrazione e non avrebbe dovuto gravare sulla società.

Tale ricostruzione non appare condivisibile atteso che è la parte che vuole la sanatoria che è onerata di richiedere tutte le autorizzazioni sia preventive che postume necessarie ad ottenere il titolo abilitativo, anche in considerazione del fatto che trattandosi di autorizzazione successiva all’esecuzione delle opere solo chi le vuole sanare ha contezza della loro entità e delle loro caratteristiche, a differenza di quanto avviene nel caso di istanza per il rilascio di un titolo prima della edificazione dei manufatti.

7.3. Nel caso di specie non è controverso che alla data dell’adozione del provvedimento impugnato i vari manufatti non riconducibili all’elencazione di cui all’art. 12 del D.P.G.R. 36/r/2009 e tali da interessare la pubblica incolumità in caso di sisma avrebbero dovuto essere oggetto di deposito postumo del progetto ai competenti Uffici regionali in materia di costruzioni in zona sismica, deposito che non risulta effettuato neanche per l’unico fabbricato che secondo la ricorrente avrebbe dovuto comportare opere di adeguamento alla disciplina sismica.

8. Con riguardo alla natura del vincolo gravante sull’area la cartografia del P.R.G. vigente al momento della realizzazione delle opere e del deposito dell’istanza individuava parte della zona interessata dalle stesse come “zona per attrezzature pubbliche di interesse generale, sottozona “F1p” verde pubblico, sportivo... (di progetto) e sottozona “F3p” parcheggi, reti tecnologiche... (di progetto)”. La predetta individuazione, contenuta sin dalla prima approvazione del P.R.G. del 1998 e non oggetto di successive varianti, comportava l’applicazione della disciplina generale delle zone “F”, definita all’art. 50 delle N.T.A., e, per le aree e gli immobili che non fossero già di proprietà pubblica inclusi in tali aree, l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001.

8.1. Il suddetto vincolo è però decaduto successivamente al decorso del termine quinquennale previsto dal T.U. espropri per la mancata dichiarazione di pubblica utilità con conseguente assoggettamento dell’area al regime delle aree non pianificate.

8.2. La relazione infine specifica che l’intera area compresa tra le sponde fluviali dell’Arno e la ferrovia era individuata, nella cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, recepito ai sensi dell'art. 27 del D.P.C.M. 6.5.2005, tra le aree in pericolosità idraulica elevata.

9. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni e tenuto conto che all’esito della sentenza n. -OMISSIS-di questo Tribunale le opere di cui alla sanatoria giurisprudenziale n. 50/2010 non possono ritenersi legittimamente assentite essendo stato respinto il ricorso proposto averso il provvedimento che ne ha dichiarato la nullità, anche il presente ricorso deve essere respinto non essendo fondate le censure articolate da parte ricorrente.

10. La complessità della vicenda fattuale sottesa alla presente controversia e i mutamenti normativi intercorsi nelle more del giudizio, inducono il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

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