TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-06-30, n. 202101003
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Testo completo
Pubblicato il 30/06/2021
N. 01003/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2014, proposto dal-OMISSIS-in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale del Comune in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Dirigente del Servizio Edilizia Privata n. 320/2014, senza data, notificata a mezzo posta e ricevuta l’1.7.2014, con la quale è stato integrato il provvedimento di diniego di sanatoria giurisprudenziale n. 38/2013 del 5.12.2013, nonché per l'annullamento di detto provvedimento di diniego n. 38/2013 del 5.12.2013, anch'esso notificato alla ricorrente l’1.7.2014, relativo ad opere realizzate all'interno del complesso sportivo Centro Ippico Toscano in Firenze, via de' Vespucci n. 5 con il quale è stata ordinata la rimessa in pristino di tutti i manufatti oggetto della domanda di sanatoria entro novanta giorni dalla notifica;
- del parere della Commissione edilizia n. 279 del 20.10.2011 ad oggi non conosciuto e di tutti gli atti del procedimento ancorché sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 maggio 2021 la dott.ssa M P e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La -OMISSIS-., proprietaria del complesso sportivo denominato “Centro Ippico Toscano”, composto da un fabbricato principale e da vari annessi e box per cavalli, ha esposto: a) di avere presentato nell’anno 2007 domanda di accertamento di conformità giurisprudenziale con opere di completamento, ai sensi dell’art. 9 ter del Regolamento edilizio comunale in relazione ad alcuni box per cavalli e a piccole strutture prefabbricate, finalizzati al miglior utilizzo dell’impianto; b) di avere ricevuto la nota prot. n. 34920/2010 di comunicazione preventiva della sanatoria giurisprudenziale n. 50/2010; c) di avere ricevuto la separata ordinanza n. 273 dell’11.6.2010 con la quale è stata ingiunta l’esecuzione delle opere di completamento con l’avvertenza del termine di un anno per il ritiro della sanatoria, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; d) di non aver potuto completare l’intervento di demolizione nel termine prescritto a causa delle condizioni metereologiche e di altri contrattempi, come accertato dalla Polizia Municipale nel verbale di sopralluogo dell’1.2.2011; e) di aver comunicato con A/R del 19.2.2011 la completa esecuzione delle opere di adeguamento, come comprovato dalla documentazione fotografica allegata; f) di aver ricevuto in data 4.3.2011 la notifica del provvedimento n. 171 del 24.2.2011 di declaratoria della nullità della sanatoria giurisprudenziale n. 50/2010; g) di avere impugnato il predetto provvedimento dinnanzi a questo stesso Tribunale con il ricorso recante il numero R.G. -OMISSIS-; h) di avere presentato una nuova domanda di sanatoria giurisprudenziale nella quale non erano incluse le opere già demolite, mentre vi erano alcune modifiche minimali rispetto all’istanza precedente; i) di avere ricevuto in data 1.7.2014 la notifica dell’ordinanza n. 320/2014 con la quale è stato integrato il provvedimento n. 38 del 5.12.2013 di diniego della sanatoria giurisprudenziale richiesta.
1.2. La società ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza gravata e del presupposto provvedimento di diniego:
1) per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;
2) per violazione dell’art. 9 ter del