TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-08-05, n. 200900855

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-08-05, n. 200900855
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900855
Data del deposito : 5 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00110/2003 REG.RIC.

N. 00855/2009 REG.SEN.

N. 00110/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 110 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L D, B E, B N, B M per Ditta B M &
D S, B F per Ditta B F, B A &
C S, C A per Ditta C A &
C S, C A per Ditta C A &
P S, C A, G G per Ditta Gaetani Luciano Snc, G R per Ditta G R &
C S, G M per Ditta G M &
C S, L R, L A, M L per Ditta M L &
F S, M M per Ditta M M &
M S, M N, M D, P V per Ditta P V, M &
S L S, R A per Ditta R A &
C S, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Emanuela Anconetani, Ranieri Felici e Cristina Cingolani, con domicilio eletto presso l’avv. Fiorella Ridolfi, in Ancona, corso Amendola, 26;

contro

- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

- Conferenza Permanente Coordinamento Nazionale Gestione Molluschi Bivalvi, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Capitaneria di Porto di Ancona, Regione Marche, Comitato di Coordinamento per la Sperimentazione dell'Attività di Pesca dei Molluschi Bivalvi con Draga Idraulica, Commissione Consultiva Centrale per la Pesca e l'Acquacoltura, non costituiti;

nei confronti di

- Consorzio per la Gestione Pesca Molluschi Bivalvi (Co.Ge.Vo.) Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Baleani, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Moneta, in Ancona, via Matteotti, 74;

- Consorzio per la Gestione Pesca Molluschi (Co.Vo.Pi.) S. Benedetto Tronto, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

- Consorzio per la Gestione Pesca Molluschi Bivalvi (Co.Ge.Vo.) Civitanova Marche, rappresentato e difeso dagli avv. Amedeo Mazzocconi e Sandro Moroni, con domicilio eletto presso Segreteria TAR Marche, in Ancona, via della Loggia, 24 (già presso lo studio dell’avv. Galvagno, in Ancona, Corso Garibaldi, 78, in seguito trasferito in altro Comune);

- Libertà di Luciani Federico &
C S, Bruno Rocco, Sorichetti Angelo e Burini Luigi Snc, Carlo Lepretti, Venus di Orsili Fernando e C S, Barboni Giuseppe &
C S, Lepretti Pasquale &
C S, G.M. di Gentile Francesco &
C S, Natale Palestini, Stronati Attilio &
Gigetti M S, Ulderico Gaetani, Beruschi Pasquale &
C S, Alessia di Torresi Marco e C S, E B, Recchi Giuliano e C S, Barboni Mariano &
Carlo Snc, Micucci Ludovico &
C S, Bigoni Pacifico &
Recchi Nazzareno Snc, Gaetani Alfonso &
C S, Bronzi Luigi &
C S, D'Aleo Pietro Mariano e P S, Bigoni Angelo B M Bigoni Pietro Bigoni P S, Malaccari Domenico e Maurizio Snc, Malaccari Gianfranco &
Recchi Giovanna Snc, nonché di altre 54 Ditte elencate nel D.M. 2/10/2002 pubblicato nella G.U. n. 246 del 19/10/2002, Moshe' Dayan I di P N e C S, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- (ricorso introduttivo) del D.M. 2/10/2002 e di tutti gli atti presupposti (in particolare, il verbale della Conferenza Permanente di Coordinamento del 25/9/2002);

- (motivi aggiunti del 17/4/2003) del D.M. 19/3/2003 e di tutti gli atti presupposti;

- (motivi aggiunti del 14/7/2004) del D.M. 28/4/2004;

- (motivi aggiunti del 15/11/2004) del D.M. 1/7/2004;

- (motivi aggiunti del 6/12/2007, proposti solo dai signori G G, A C, M M, M G, R L, A L, F B, L M, A R, R G, V P, D L, N B, D M e N M) del D.M. 26/7/2007;

- (motivi aggiunti del 9/4/2008, proposti solo dai signori G G, A C, M M, M G, R L, A L, F B, L M, M B, A R, R G, E B, A C e A C, V P, D L, N B, D M N M) del D.M. 19/12/2007;

- (motivi aggiunti del 20/3/2009, proposti solo dai signori G G, A C, M M, M G, R L, A L, F B, L M, M B, A R, R G, E B, A C, A C, V P, D L, N B, D M e N M) del D.M. 22/12/2008,

provvedimenti tutti relativi all'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei Compartimenti Marittimi di Ancona, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per la Gestione Pesca Molluschi Bivalvi Ancona;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per la Gestione Pesca Molluschi S. Benedetto del Tronto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Co.Ge.Vo. Civitanova Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/06/2009 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 4/11/2002 e depositato presso il TAR Lazio (Sezione II-ter) in data 11/11/2002, il sig. Lepretti e gli altri consorti di lite impugnavano il D.M. Politiche Agricole e Forestali del 2/10/2002, con il quale, esclusivamente ai fini dell’esercizio dell’attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, il Ministero aveva individuato nel territorio di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ancona due distinte aree (Area A e Area B, che si estendono, rispettivamente, per 55 km. e per 30 km.), nonché, nominativamente, le imbarcazioni obbligate alla pesca nell’Area B.

I ricorrenti, titolari di imprese di pesca, agiscono nella spiegata veste di soggetti in possesso di licenza di pesca valida per il Compartimento Marittimo di Ancona ed iscritti al Consorzio di Gestione dei Molluschi Bivalvi (Co.Ge.Vo.) di Ancona, come tali legittimati, prima dell’adozione del D.M. impugnato, ad esercitare l’attività in tutto il tratto di mare ricompreso nella giurisdizione del Compartimento di Ancona (il quale va dalla foce del fiume Cesano alla foce del Fiume Chienti, per un totale di circa 85 km.), nel quale operavano 73 imbarcazioni (densità 0,85 barche/km.).

Per effetto del provvedimento impugnato, invece, le 19 imprese ricorrenti vengono accorpate a 25 imprese operanti nel Compartimento di San Benedetto del Tronto (che si estende per circa 38 km. e nel quale operavano 83 imbarcazioni – densità 2,18 barche/km.) e a queste 44 imbarcazioni viene riservata la predetta Area B, che come detto si estende per 30 km.

Tutto ciò è stato disposto dalla Conferenza Permanente per il Coordinamento Nazionale Gestione Molluschi Bivalvi (istituita con D.M. 5/8/2002) al dichiarato fine di risolvere un annoso problema, dovuto da un lato alla periodica scarsità dei molluschi nel tratto di mare di competenza del Compartimento di San Benedetto del Tronto, dall’altro all’eccessivo numero di licenze di pesca esistenti in quest’ultimo Compartimento.

Questa situazione aveva prodotto negli anni “sconfinamenti” dei pescatori sambenedettesi nel territorio anconetano e altri inconvenienti similari, per cui la Conferenza, con il parere favorevole di quasi tutti i componenti e con l’astensione del presidente del Co.Ge.Vo. di Ancona, ha proposto al Ministero di adottare la soluzione avversata in questa sede dai ricorrenti.



2. Il D.M. 2/10/2002 viene censurato dal sig. Lepretti e dagli altri consorti di lite per i seguenti profili:

a) violazione delle norme e dei principi in materia di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, la quale, a far tempo dal D.M. n. 44/1995, è affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione, costituiti presso ciascun Compartimento e a cui aderiscono le imprese iscritte nel Compartimento, secondo il principio “un consorzio, un compartimento, un mare compartimentale”;

b) violazione delle competenze del Co.Ge.Vo. di Ancona, l’unico organismo che avrebbe potuto chiedere al Ministero di consentire la pesca ad imbarcazioni provenienti da altri Compartimenti;

c) violazione art. 2, comma 7, e art. 8, commi 1, 2 e 5 del D.M. 5/8/2002;

d) sviamenti di potere (la Conferenza Permanente ha assunto la decisione di istituire le due Aree all’interno del Compartimento di Ancona solo per ragioni di ordine pubblico, economico e politico, ossia per finalità estranee alla competenza del Ministero delle Politiche Agricole);

e) difetto di istruttoria e di motivazione (la Conferenza non ha tenuto conto delle relazioni scientifiche elaborate dal consulente del CNR – I.R.P.E.M., dott. Froglia, dalle quali si evince che la soluzione prescelta va contro le finalità di tutela della risorsa ittica);

f) irrazionalità della misura adottata (che, mentre non risolve del tutto i problemi della marineria di San Benedetto del Tronto - la quale dovrebbe invece essere ridotta nel numero delle licenze, che nel corso degli anni sono divenute sovrabbondanti rispetto allo sforzo di pesca sostenibile - aggrava in maniera catastrofica quella delle imprese del Compartimento di Ancona aventi sede a Civitanova Marche, ossia le odierne ricorrenti, le quali sono costrette a condividere con le imprese sambenedettesi un tratto di mare troppo angusto e caratterizzato da frequenti carenze di molluschi);

g) violazione del VI Piano Nazionale della Pesca, dell’art. 3 della L. n. 41/1982 e dell’art. 32 della L. n. 963/1965;

h) irrazionalità del criterio territoriale con cui sono state individuate le imbarcazioni del Compartimento di Ancona da confinare nell’Area B.



3. Si sono costituiti davanti al TAR del Lazio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Consorzio Gestione Vongole Piceno (Co.Vo.Pi.) di San Benedetto del Tronto e il Co.Ge.Vo. di Ancona, il quale ultimo ha eccepito l’incompetenza del Tribunale romano.

A seguito di adesione da parte dei ricorrenti, la causa è stata rimessa a questo TAR (ordinanza della Sez. II-ter n. 212/2003), presso cui è stata riassunta in data 25/2/2003.

Il Co.Ge.Vo. di Ancona ha eccepito la tardività della riassunzione, l’omessa notifica ai controinteressati reali (identificati nelle 25 imprese di pesca aventi sede a San Benedetto del Tronto menzionate nel D.M. 2/10/2002) e l’inammissibilità per mancata impugnazione di altri provvedimenti lesivi degli interessi dei ricorrenti (D.M. 31/5/2002 e D.M. 5/8/2002).

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