TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-01-13, n. 202100413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-01-13, n. 202100413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100413
Data del deposito : 13 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00413/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10136/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10136 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A. e G. Riscossioni s.p.a. (già A. e G. Riscossioni s.r.l.) e A. e G. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'avvocato P B, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci, n. 21;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento prot. 27157 del 12 luglio 2019, adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e federalismo Fiscale – Ufficio XI, con il quale è stata rigettata la domanda di iscrizione all’Albo dei Gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, presentata dalla A. e G. Riscossioni s.p.a. il 18 dicembre 2018;

- della decisione, adottata nella seduta del 26 giugno 2019, dalla Commissione dell’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con la quale è stata rigettata la istanza di iscrizione al predetto Albo presentata dalla A. e G. Riscossioni s.p.a. il 18 dicembre 2018;

- del provvedimento prot. 27158 del 15 luglio 2019, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e federalismo Fiscale – Ufficio XI, con il quale è stata disposta la cancellazione della A. e G. s.r.l. dall’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiesta ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.m. n. 289/2000;

- della decisione, adottata nella seduta del 26 giugno 2019, dalla Commissione dell'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con la quale è stata disposta la cancellazione della A. e G. s.r.l. dall’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiesta ai sensi dell’art 11, comma 1, del d.m. n. 289/2000;

- della nota prot 33828 del 18 luglio 2019 adottata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e federalismo Fiscale – Ufficio XI con la quale è stata data comunicazione ai Comuni in gestione alle società A. e G. Riscossioni s.p.a. ed alla A. e G. s.r.l. della cancellazione della seconda dall'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del rigetto della domanda di iscrizione al medesimo Albo della prima società;

- per quanto occorrer possa, della nota M.E.F. prot 5862 del 13 febbraio 2019 e prot 26006 del 10 maggio 2019;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali anche non noti,

e per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno;

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

- del provvedimento prot. 33377 del 12 luglio 2019 adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione tributaria e federalismo Fiscale – Ufficio XI con la quale è stata rigettata la domanda di iscrizione all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 presentata dalla A. e G. Riscossioni s.p.a. il 18 dicembre 2018;

- della decisione, adottata nella seduta del 26 giugno 2019, dalla Commissione dell’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con la quale è stata rigettata la istanza di iscrizione al predetto Albo presentata dalla A. e G. Riscossioni s.p.a. il 18 dicembre 2018;

- del provvedimento prot. 33376 del 12 luglio 2019 adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e federalismo Fiscale – Ufficio XI con la quale è stata disposta la cancellazione della A. e G. s.r.l. dall’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 richiesta ai sensi dell’art 11, comma 1, d.m. n. 289/2000;

- della decisione, adottata nella seduta del 26 giugno 2019, dalla Commissione

dell’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con la quale è stata disposta la cancellazione della A. e G. s.r.l. dall’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 richiesta ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.m. n 289/2000;

- della nota prot 33828 del 18 luglio 2019 adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e federalismo Fiscale – Ufficio XI con la quale è stata data comunicazione ai Comuni in gestione alle società A. e G. Riscossioni s.p.a. ed alla A. e G. s.r.l. della cancellazione della seconda dall'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del rigetto della domanda di iscrizione al medesimo Albo della prima società;

- della nota prot 33827 del 19 luglio 2019 adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e federalismo Fiscale – Ufficio XI;

- per quanto occorrer possa, della nota M.E.F. prot. 5862 del 13 febbraio 2019 e prot. 26006 del 10 maggio 2019;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali anche non noti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, le società ricorrenti impugnavano il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche semplicemente “Ministero” o “M.E.F.”) aveva respinto la domanda avanzata dalla A. e G. Riscossioni s.r.l. (ora A. e G. Riscossioni s.p.a.) di iscrizione all’“ albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ” (di seguito anche semplicemente “Albo”), istituito presso lo stesso Ministero ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, sui presupposti (in tesi inesistenti), oltre che di “ gravi irregolarità intervenute ”, ritenendo che “ la composizione del capitale sociale ” dell’istante - frutto essenzialmente del conferimento del ramo di azienda della A. e G. s.r.l. (già iscritta all’Albo in argomento) relativo ai contratti in essere con gli enti locali in gestione a quest’ultima e valutati in € 2.700.000,00 - “ non può logicamente essere rappresentato, anche in parte, dal valore contabile attribuito ai contratti stessi ”, atteso che, “ tra l’altro, alcuni contratti ceduti … sono stati disdettati e, conseguentemente, il valore attribuito al momento della cessione non esiste più ”.

Chiedeva, dunque, parte ricorrente l’annullamento di tale determinazione di diniego di iscrizione, assumendone l’illegittimità - oltre che per violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, in ragione dell’omessa comunicazione di preavviso di rigetto ivi prescritta - sostanzialmente per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, avendo l’amministrazione espresso un “ sindacato di merito ” (in tesi inammissibile) sulla Relazione di Stima dei conferimenti (ai sensi dell’art 2465 c.c. resa mediante relazione giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza dell’organo amministrativo del soggetto conferente ed allegata all’atto costitutivo della A. e G. Riscossioni s.p.a.), “ nella sostanza ritenendo, senza averne potere e senza dare alcuna concreta motivazione, che il valore attribuito in sede di Relazione di Stima del Perito al ramo di azienda conferito non fosse pari a € 2.700.000,00 ”.

Impugnavano, altresì, le società anche l’atto con cui l’amministrazione, su istanza della A. e G. s.r.l., aveva disposto la cancellazione dallo stesso Albo di tale società, nonostante la relativa domanda fosse stata, comunque, da costei espressamente “ condizionata all’esito positivo della contestuale iscrizione ” della A. e G. Riscossioni s.p.a., assumendone, dunque, l’illegittimità essendo “ frutto di un palese travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ”.

Il Ministero si costituiva in giudizio, diffusamente argomentando sulla legittimità delle proprie determinazioni

La Sezione con ordinanza n. 5942/2019, respingeva l’istanza cautelare “ stante l’assenza di fumus boni juris”, Considerato:

che l’Amministrazione e, per essa, l’apposita Commissione, è tenuta ad accertare la permanenza, al momento della determinazione, in capo al soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo de quo, dei requisiti di solidità economica e di affidabilità;

che nella specie il capitale sociale della A e G Riscossioni (s.p.a.) è in parte costituito dal ramo di azienda conferito da A e G (s.r.l.) e che nelle more tra la predisposizione della relazione di stima e la conclusione del procedimento di iscrizione alcuni contratti rientranti nell’oggetto del conferimento sono stati disdettati, così riducendosi il valore del capitale sociale stesso;

che, a fronte di ciò, sarebbe stato onere della ricorrente chiedere l’iscrizione per una diversa sezione dell’Albo, a fronte di un minor capitale, ove interessata;

che inoltre la cancellazione della A e G (s.r.l.), dalla stessa richiesta, era , doverosa, tenuto conto che il capitale sociale era divenuto insufficiente per mantenere la relativa iscrizione ”.

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n. 5576 del 7 novembre 2019 accoglieva, invece, l’istanza cautelare “ ai soli fini della sollecita fissazione del merito da parte del Tar, ferma l’esecutività dei provvedimenti impugnati ”, “ Ritenuto che, nei limiti della sommaria cognizione tipica della fase cautelare, potrebbero essere favorevolmente apprezzate le argomentazioni dedotte dalla parte appellante in ordine alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ”.

Parte ricorrente, con successiva memoria depositata il 30 ottobre 2020, riferiva di aver presentato il 31 ottobre 2019 una nuova istanza di iscrizione all’Albo, che veniva esaminata ed accolta dal M.E.F. con deliberazione n. 1/2020 del 19 febbraio 2020, comunicata con nota del 14 luglio 2020, di “ l’iscrizione (della A. e G. Riscossioni s.p.a.) al n. 210 dell’Albo, con capitale minimo interamente versato pari a € 10.000.000 a norma dell’art 4, comma 1, del DM n 289/2000, dei soggetti abilitati ”.

Le ricorrenti, deducendo da tale sopravvenuta iscrizione – asseritamente disposta “ a parità assoluta di condizioni soggettive, societarie, di capitale e di mezzi dell’istante AEG RISCOSSIONI rispetto alla precedente domanda di iscrizione all’Albo risalente al 11 dicembre 2018 ” – “ la prova provata dell’illegittimità del precedente diniego impugnato all’epoca con il ricorso introduttivo ”, insisteva per l’accoglimento del gravame proposto “ in relazione: 1) alla domanda risarcitoria e 2) alla dichiarazione di interesse ai fini risarcitori contenuta nella presente memoria nonché 3) alla vicenda della cancellazione dall’Albo disposta in danno di AEG” .

In particolare, chiedono le società la condanna del Ministero al risarcimento:

- del danno “ da perdita di chance favorevole, atteso che entrambe le ricorrenti, l’una per effetto del diniego di iscrizione Albo (AEG RISCOSSIONI) e l’altra in ragione della cancellazione dal medesimo Albo richiesta volontariamente ma condizionata alla iscrizione della prima cui aveva conferito la sua azienda (AEG), hanno perduto l’opportunità di partecipare alle gare del settore della riscossione tributi locali … dal luglio 2019 (data di adozione dei provvedimenti impugnati) sino al 14 luglio 2020 data di comunicazione da parte del M.E.F. del Delibera n 1/20 ”;

- del danno curriculare per la “ perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare ”;

- del danno emergente subito per effetto de “ la risoluzione dei contratti in essere con alcune Amministrazioni ” ivi citate;

- del “ danno morale e/o all’immagine e/o anche il cd. danno esistenziale conseguenti non solo dalle disposte risoluzioni e dal diniego pubblicizzato dal MEF sul sito istituzionale, ma anche alle denunce effettuate alla Corte Conti dal MEF e dai Comuni di Bagno a Ripoli e Calenzano oltre a quelli connessi alle iniziative attivate presso ANAC ed alla iscrizione effettuata da ANAC sul Casellario Informatico in dipendenza della risoluzione disposta a Bagno a Ripoli o quella che ANAC potrà operare in relazione alle vicende del Comune di Melito ”.

All’udienza pubblica del 2 dicembre 2020 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibili profili di parziale improcedibilità del gravame.

Per quanto concerne, infatti, la caducazione dei provvedimenti impugnati, in origine richiesta da parte ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuta iscrizione della A. e G. Riscossioni s.p.a. all’Albo nella fascia di capitale pretesa, giusta deliberazione n. 1/2020 del 19 febbraio 2020 (in atti) “ Vista la (nuova) domanda di iscrizione e la relativa documentazione prodotta in data 31 ottobre 2019 dalla società A e G Riscossioni S.p.A. ”, nelle more della decisione dell’appello cautelare proposto.

In astratto, tale dichiarazione di improcedibilità non esime il Collegio dall’esaminare le censure proposte avverso dette determinazioni, in relazione al persistente l’interesse delle ricorrenti all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, assumendo la relativa statuizione giurisdizionale rilievo, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini del riconoscimento del preteso risarcimento del danno dalle stesse ricorrenti asseritamente patito per effetto dell’iniziale diniego di iscrizione all’Albo della A. e G. Riscossioni s.p.a. e della pressoché contestale cancellazione dallo stesso Albo della A. e G. s.r.l..

Parte ricorrente, dopo aver espressamente formulato relativa istanza in sede di ricorso, nella memoria depositata il 30 ottobre 2020 ha, infatti, ulteriormente ribadito e meglio specificato il proprio interesse al ristoro, per equivalente monetario, del pregiudizio in tesi subito, nella misura ivi specificata come da relativo prospetto consuntivo, contestualmente versato in atti.

Ciò posto, deve, invero, dichiararsi l’improcedibilità del ricorso anche relativamente alla censura di pretesa violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, considerato che dal suo eventuale accoglimento non potrebbe derivarne il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno subito, non discendendone la dimostrazione che l’aspirazione alla pretesa iscrizione all’albo, come espressa nella prima istanza del 18 dicembre 2018, fosse destinata ad un esito favorevole,

Osserva, in tal senso, il Collegio come l’eventuale accertamento di tale violazione procedimentale – comportando solo un obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del 18 dicembre 2018 e, dunque, una riedizione del relativo potere dall’esito incerto - non sarebbe di per sé idonea a fornire la prova della spettanza effettiva del bene della vita preteso (consistente nell’iscrizione all’Albo fin dal momento in cui essa fu richiesta la prima volta), invece indispensabile ai fini dell’accoglimento dell’istanza risarcitoria (in tal senso, ex multis , T.A.R. Salerno, Sezione I, n. 1649/2020).

Rileva, infatti in tal senso, come parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova circa la circostanza, da ultimo dedotta a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, che l’iscrizione ottenuta dalla A. e G. Riscossioni s.p.a. sarebbe stata rilasciata “ a parità assoluta di condizioni soggettive, societarie, di capitale e di mezzi dell’istante AEG RISCOSSIONI rispetto alla precedente domanda di iscrizione all’Albo risalente al 11 dicembre 2018 ”, risultando invero che l’interessata abbia avanzato una nuova “ domanda di iscrizione e la relativa documentazione ” il 31 ottobre 2019, nemmeno versata in atti.

A ciò si aggiunga, come tale censura risulti, comunque, infondata, avendo il Ministero documentato come, prima dell’adozione del contestato provvedimento di diniego di iscrizione, sia intercorsa tra l’amministrazione e la società istante una fitta corrispondenza nonché almeno un incontro tra i rispettivi rappresentanti (di cui si dà atto anche nel ricorso proposto), in cui venivano richiesti chiarimenti in merito alle gestioni in atto e, dunque, rappresentate le criticità esistenti ai fini dell’adozione dei provvedimenti richiesti (in tal senso, le note M.E.F. prot. n. 5862 del 13 febbraio 2019, prot. n. 26006 del 10 maggio 2019 e prot. n. 27157 del 16 maggio 2019 relativa all’incontro del 28 maggio 2019, versata in atti dalla resistente), con la conseguenza che la prescrizione asseritamente violata risulta essere stata nella sostanza osservata, sicché non sussistono i presupposti per addivenire all’annullamento, sotto tale profilo, del diniego contestato.

Posta, dunque, l’improcedibilità di detta censura, la pretesa risarcitoria avanzata in atti dalle ricorrenti deve essere, in ogni caso, disattesa attesa la legittimità, (anche) sotto i (restanti) profili contestati, dei provvedimenti di iniziale diniego di iscrizione all’Albo della A. e G. Riscossioni s.p.a. e di cancellazione dallo stesso Albo della A. e G. s.r.l..

Deve, innanzi tutto, essere respinto il motivo di censura, con cui parte ricorrente assume che il Ministero non avrebbe potuto mettere in discussione i contenuti della relazione peritale che, in occasione della costituzione della A. e G. Riscossioni s.r.l., ha quantificato il suo capitale sociale in € 2.700.000,00, osservando il Collegio come, a ben vedere, nel contestato atto di rigetto non sia stato messo in dubbio l’atto periziale allegato all’atto costitutivo, bensì la permanenza nel tempo della garanzia offerta da tale capitale sociale, legata al perdurare dei contratti in corso con gli enti locali, ivi evidenziandosi come, nel corso della relativa istruttoria fossero pervenute all’attenzione del M.E.F. talune disdette dei contratti trasferiti dalla società A. e G. s.r.l. alla A. e G. Riscossioni s.r.l., tra i quali, in particolare, quelli con i comuni di Calenzano e Bagno a Ripoli, espressamente indicati nella nota impugnata.

Ne discende come, il Ministero abbia ragionevolmente ritenuto che, per l’effetto, venisse a mancare quel requisito finanziario, stabilito all’art. 3 bis, comma 1, del d.l. n. 40/2010, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 ( ratione temporis applicabile), per l’iscrizione all’Albo nella qualifica (richiesta dalla ricorrente) che abilita alla gestione dei tributi di enti locali di maggiori dimensioni, consistente nel possedere un capitale minimo interamente versato pari a “ 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti ” (lett. c).

Parte ricorrente tende, inoltre, finanche a negare al Ministero ogni possibilità di svolgere attività istruttorie atte alla verifica dei requisiti tecnici e finanziari delle società interessate all’iscrizione, invece, espressamente riconosciutigli all’art. 16 del d.m. del Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 (recante il “ Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ”) al fine di porre la relativa commissione, di cui all’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, nelle condizioni di poter eseguire, con cognizione di causa, la valutazione dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo, ivi abilitandosi i competenti uffici ad “effettua (re) d'ufficio le attività istruttorie ritenute (a tal fine) necessarie ” e, dunque, ad un penetrante controllo sul valore del capitale sociale, non già limitato (come, invece, tenta di sostenere parte ricorrente) “ a prendere atto della documentazione presentata dalla Società ”.

Ne discende, pertanto, come l’amministrazione, nell’intento di realizzare l’interesse pubblico diretto al controllo delle società che possono maneggiare pubblico denaro e svolgere attività penetranti nella sfera personale dei soggetti passivi di imposta, si sia coerentemente mossa nell’ambito dei poteri ad essa spettanti, non già affermando che la stima del capitale sociale effettuata al momento della costituzione della società fosse inadeguata o, addirittura, non veritiera, bensì ritenendola soltanto non ragionevolmente sostenibile nel tempo, in ragione dell’indispensabile continuità del relativo valore, vieppiù necessaria nel campo della gestione dei tributi locali, attesa la necessità che esso risponda costantemente alle misure stabilite al citato art. 3 bis .

Del tutto inconferente – oltre che contraddittoria con i motivi formulati in ricorso dalle ricorrenti - appare l’argomentazione svolta dalle stesse, secondo la quale l’autorità amministrativa avrebbe dovuto procedere all’iscrizione della società A. e G. Riscossioni s.r.l. in una fascia di capitale inferiore, avvenendo l’inserimento nell’Albo di cui si discorre necessariamente su istanza degli interessati e in distinte sezioni a seconda del requisito finanziario ivi documentato (in tal senso, l’art. 4 del citato d.m. n. 289/2000) ed avendo, nel caso di specie, la società, infatti, specificamente domandato di essere collocata in quella sezione che abilitava alla gestione anche degli enti locali più popolosi (in tal senso, la “ Dichiarazione dei requisiti finanziari ” allegata alla domanda), senza mai manifestare anche nelle successive interlocuzioni, come visto intervenute con il Ministero nel corso del relativo procedimento, l’interesse ad un suo inserimento in una fascia di capitale inferiore a quella richiesta.

Il Collegio è, infatti, dell’avviso che non sia consentito al M.E.F. di posizionare di propria iniziativa l’interessata in una sezione diversa da quella indicata come di proprio interesse nella domanda di iscrizione, pena l’inammissibile sostituzione della volontà dell’amministrazione a quella del richiedente, e spettando (come accennato) all’autorità una discrezionalità di tipo valutativo, consistente nell’apprezzamento, ai fini della sostenibilità dell’istanza avanzata, dei requisiti tecnici e finanziari delle società idonei all’iscrizione e al mantenimento della stessa.

Quanto sin qui detto, assume rilievo dirimente ai fini della legittimità dell’atto di diniego di iscrizione impugnato, integrando la mancata prova dell’attualità del requisito finanziario, a tal fine richiesto, un valido presupposto per l’adozione di una determinazione di rigetto della relativa istanza.

La gravata determinazione è, infatti, un atto plurimotivato, basato oltre che sulla mancanza di tale requisito anche sull’irregolare gestione dei tributi degli enti locali (avvenuta prima della prescritta autorizzazione ministeriale) sicché - come chiarito da un consolidato orientamento della giurisprudenza (che il Collegio condivide) - solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato può comportarne l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1383/2009 e n. 6732/2007;
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 4349/2014 e n. 5632/2013).

Ne consegue che, come affermato anche dal Consiglio di Stato, nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti - come nel caso di specie - sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, ove ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, quali quelle afferenti la contestata irregolarità gestionale, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (si confronti, al riguardo, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 694/2013 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Passando, quindi, ad esaminare la censura proposta nei confronti del provvedimento di cancellazione della A.e G. s.r.l. dall’Albo – atto ritenuto illegittimo in quanto adottato, seppur su istanza di tale società, in assenza della contemporanea iscrizione della A. e G. Riscossioni s.p.a., che ne doveva costituire il presupposto logico - anche tale doglianza deve essere disattesa, osservando il Collegio come, quale che fosse l’intendimento delle ricorrenti, la A. e G. s.r.l. si sia volontariamente posta, nel corso della istruttoria, nelle condizioni per essere cancellata portando il capitale sociale ad una misura molto al di sotto della soglia minima richiesta dalla norma (12.000,00 euro già a maggio 2019), realizzando essa stessa i presupposti per la sua cancellazione dall’Albo, sicché sarebbe stato impossibile per l’amministrazione non accogliere la richiesta di cancellazione in ragione del solo mancato accoglimento della richiesta di iscrizione della società A. e G. Riscossioni s.p.a..

Ne discende, pertanto, come la contestata determinazione di cancellazione abbia costituito un atto dovuto, atteso il mancato mantenimento, nelle more dell’iscrizione della A. e G. riscossioni s.r.l., delle condizioni minime per la permanenza nell’Albo, che essa avrebbe dovuto a tal fine continuare ad assicurare.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la domanda, formulata in giudizio dalle società ricorrenti, di risarcimento per equivalente del pregiudizio economico patito per effetto dei contestati provvedimenti di iscrizione all’Albo della A.G. Riscossioni s.p.a. e di cancellazione dalla stesso Albo della A.G. s.r.l. non è, dunque, meritevole di accoglimento, precludendone il ristoro l’assenza dell’elemento dell’ingiustizia del danno asseritamente subito, in ragione della legittimità - sotto i profili contestati – di tali atti.

In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla richiesta di annullamento degli atti impugnati nonché alla censura di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, mentre deve essere respinto per quel che riguarda il preteso risarcimento del danno patito.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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