TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-02-06, n. 201700105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-02-06, n. 201700105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700105
Data del deposito : 6 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2017

N. 00105/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Supermercato Andreoli di A A &
C. Snc, Idea Food di C L &
C. Sas, Sviluppo Supermercati Srl, rappresentati e difesi dall'avvocato R G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Giulia Ginesi in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;

nei confronti di

F.lli Stti Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e M L, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Tardella in Ancona, corso Mazzini 170;

Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Galanti e Gianluca Bollici, domiciliati ex art. 25 Cpa presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Amm.ne Prov.le in Ancona, corso Stamira, 60;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Coal Soc.Coop. A R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Vigiani, domiciliata ex art. 25 Cpa presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

per l'annullamento

del provvedimento di autorizzazione unica (PAU) del SUAP di Osimo n. 15 in data 5 agosto 2015, nonché di altri atti connessi, tra cui:

- la delibera della Giunta di Osimo n. 60 del 20 febbraio 2013;

- il PAU n.16 del 16 febbraio 2012;

- il PAU n.10 del 7 giugno 2013;

- il PAU n. 28 del 23 ottobre 2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Osimo, F.lli Stti Srl, Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop., Coal Soc.Coop. A R.L. e Provincia di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2017 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’odierno ricorso vengono impugnati gli atti in epigrafe concernenti la demolizione e ricostruzione, con ampliamento, dell’edificio denominato “ ex Consorzio Agrario” da destinare ad attività commerciali e produttive.

Con sentenza non definitiva 22.8.2016 n. 489, questo Tribunale, disattese le eccezioni preliminari dedotte dalle controparti resistenti, disponeva istruttoria in relazione al motivo di ricorso con cui si deduceva violazione delle NTA del PRG perché la zona B2-1 non contemplava le destinazioni d’uso complementari U4-2 (medie strutture di vendita) e U4-3 (grandi strutture di vendita).

L’istruttoria è stata regolarmente adempiuta con il deposito della documentazione richiesta, avvenuto in data 21.9.2016.

I ricorrenti hanno successivamente proposto ricorso per motivi aggiunti sulla scorta della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 3700/2016 che, nel riformare la sentenza di questo Tribunale n. 434/2014, ha annullato la delibera del Consiglio Comunale n. 31/2012.

In relazione a quest’ultimo gravame le controparti resistenti hanno dedotto eccezioni in rito e contestazioni di merito.



2. Il Collegio ritiene di definire il giudizio partendo dalla sopra ricordata censura contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio (individuata con il n. 4), che aveva dato luogo all’istruttoria e alla quale si ricollega il ricorso per motivi aggiunti.



2.1 I ricorrenti, nelle esposizioni in fatto del ricorso introduttivo (pagg. 3 e 4), si interrogano su quale fosse la destinazione che il Consiglio Comunale di Osimo aveva voluto ripristinare con la delibera n. 31/2012, nel “ dare atto che la disciplina urbanistica dell’area rimarrà quella vigente all’atto della prima adozione ” (cfr. punto 3 del dispositivo). Al riguardo evidenziano che, in quel periodo, non era ancora entrato in vigore il PRG 2008 che suddivideva l’originaria zona B in quattro sotto zone, tra cui la B2-1.

Nella successiva parte del ricorso, dedicato all’esposizione dei motivi di censura, non viene tuttavia chiesto al Giudice, attraverso una specifica doglianza, di procedere al relativi accertamenti.

Tale omissione non risulta tuttavia il frutto di una svista, ma trova esatta spiegazione logica, poiché il dubbio veniva successivamente chiarito, dallo stesso Consiglio Comunale, con la delibera n. 63/2014 di adozione definitiva della variante urbanistica riguardante l’area;
delibera attraverso cui si chiarisce espressamente che l’area viene classificata (o riclassificata) in zona B2-1, con integrazione delle relative NTA (art. 34) per gli aspetti relativi ad alcuni vincoli (cfr. Scheda all. 1/B che costituisce allegato D2 alla citata delibera n. 63/2014).



2.2 In applicazione del principio di chiarezza degli atti processuali, l’odierno motivo deve quindi essere trattato solo per come è stato formulato, ovvero sul presupposto che l’attuale zona urbanistica sia la B2-1, come risulta dalla variante definitivamente approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 10/2015, oggetto del ric. n. 359/2015 e dichiarato inammissibile da questo Tribunale con la sentenza n. 549/2016 al momento sub iudice in sede di appello.

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