TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-01-10, n. 202300035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-01-10, n. 202300035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300035
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00035/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01128/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G D L e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei Vv.Ff. - Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del provvedimento, a firma del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza volta al corretto inquadramento dell'istante;

2) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ivi compresi, ove occorra:

- il preavviso di rigetto prot.-OMISSIS-;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione -OMISSIS-, allo stato non pervenuto e non comunicato;

nonché per l'accertamento del diritto dell'istante

ad essere inquadrata, stante il possesso del previsto titolo di studio, con decorrenza dalla data di assunzione ed ai sensi del D. Lgs. 217\2005 e s.m.i., nella qualifica di Ispettore Logistico-Gestionale del ruolo degli Ispettori Logistico-Gestionali istituito con D. Lgs. 127/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per conto delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato l’-OMISSIS-, A.A. ha impugnato il provvedimento, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Ministero dell'Interno, del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza presentata con nota prot. -OMISSIS-.

2. In fatto, espone di essere stata assunta dal Ministero dell’Interno, presso il Comando dei VV.FF. di Salerno, con qualifica di Operatore e con decorrenza -OMISSIS- a seguito di chiamata nominativa diretta, in quanto moglie di vittima del dovere.

Ha illustrato la propria vicenda giudiziaria, risalente al ricorso presentato -OMISSIS- contro il diniego di assunzione e poi accolto da questo T.A.R. con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato a seguito di conclusione, in rito, del giudizio di secondo grado, originariamente intentato dall’Amministrazione, che aveva assunto la A. con riserva.

Negli anni successivi, dal-OMISSIS-, l’Amministrazione non ha accolto le istanze di inquadramento nel ruolo dei “-OMISSIS-”, pur essendo la ricorrente in possesso di diploma di scuola superiore.

A seguito della entrata in vigore del D. Lgs. 127/2018, che ha riformato l'ordinamento professionale dei VVFF istituendo il Ruolo degli Ispettori Logistico-Gestionali, la ricorrente ha presentato, con nota -OMISSIS-, nuova istanza per essere inquadrata quale Ispettore Logistico-Gestionale, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti di legge.

Sono seguiti il preavviso di rigetto (prot.-OMISSIS-), osservazioni, solleciti, la richiesta – da parte dell’Amministrazione – di un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica, fino al provvedimento di rigetto impugnato nel presente giudizio.

In sintesi, la ricorrente lamenta di essere stata erroneamente inquadrata (e retribuita), sin dalla sua prima assunzione, solo come Operatore, mentre invece – essendo diplomata - le sarebbe spettata la qualifica superiore, attualmente riconducibile a quella di “Ispettore Logistico-Gestionale”.

3. Nel ricorso si censurano:

I) la violazione dell’art. 132 co. 1 lett. b) del d.lgs. n.217/2005 in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 del medesimo decreto, come modificato dal d.lgs. 29.5.2017, n. 97, e dal d.lgs. 6.10.2018, n. 127, in quanto sarebbe incontestabile il diritto della ricorrente all’assunzione per chiamata diretta, residuando la sola questione relativa all'inquadramento dovuto, che per la ricorrente sarebbe stato, alla data dell’assunzione medesima-OMISSIS-quello di “-OMISSIS-” , in quanto in possesso del titolo di studio necessario (diploma di scuola superiore, laddove per il ruolo degli operatori era sufficiente il titolo di studio della scuola dell’obbligo), ora divenuto Ispettore Logistico-gestionale.

II) La violazione dell’art. 21 septies comma 1 l. 241/90, sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato fa riferimento solo al preavviso di rigetto comunicato alla dipendente, senza considerare le osservazioni fatte pervenire.

III) La violazione del giusto procedimento, in quanto la decisione del Ministero sarebbe stata presa prima dell’emissione del parere chiesto dall'amministrazione stessa al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, depositando documenti e, in vista della trattazione del ricorso all’udienza pubblica, una articolata memoria ricostruttiva della fattispecie, nella quale ha confutato le prospettazioni avversarie.

In particolare l’Avvocatura, nella sua memoria, ha ricordato che l’assunzione della A. era avvenuta, inizialmente, con riserva all’esito del giudizio d’appello avverso la sentenza di questo T.A.R. che in primo grado aveva accolto la domanda di assunzione per chiamata diretta.

Pertanto, la ricorrente è stata assunta, a far data dal -OMISSIS- con la qualifica di Operatore, con espressa riserva subordinata all’esito del giudizio di appello, ma senza apposizione di ulteriori clausole o condizioni, e con piena accettazione della qualifica.

La difesa erariale ha ricordato, altresì, che due precedenti istanze di inquadramento ad un livello superiore a quello di Operatore, ossia come -OMISSIS-, erano già state respinte (-OMISSIS-, nella quale, in sintesi, si comunicava che l’inquadramento nella qualifica superiore non faceva parte del giudicato di cui alla sentenza del Tar Salerno n. -OMISSIS- e che comunque la A. aveva accettato l’assunzione per chiamata diretta senza fare alcun rilievo in proposito).

Con nota del-OMISSIS- la ricorrente, che nel frattempo aveva acquisito la qualifica di “operatore esperto”, ha richiesto nuovamente di essere inquadrata in qualifica superiore e, in specie, stante il mutamento delle disposizioni ordinamentali dovuto al d. lgs. n. 127/2018, nella qualifica di “ispettore logistico-gestionale”.

A tale richiesta è stato fornito riscontro istruttorio, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, con nota -OMISSIS-, e poi con il provvedimento definitivo, impugnato con il ricorso oggetto del presente giudizio.

4.1. Sulla scorta di tali precisazioni, il Ministero ha chiesto, preliminarmente, la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione, in quanto non è stato mai impugnato l’inquadramento nelle nuove qualifiche previste dal d. lgs.217/2015, successivamente alle modifiche ed integrazioni apportate dal d. lgs. n. 127/2018, disposto con il D.M. 2017 del 28.5.2019, nel quale l’interessata è inquadrata come operatore esperto (allegato A accluso al D.M. 2017/2019, pag. 2, posizione 22).

A monte, la ricorrente non ha neppure mai contestato il proprio inquadramento contenuto nel provvedimento del -OMISSIS- che, nello sciogliere la riserva apposta all’assunzione disposta in provvisoria esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania n. -OMISSIS-, ha confermato l’attribuzione della qualifica di “operatore”.

4.2. Nel merito, la difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto la ricorrente reclama un reinquadramento senza aver mai preso parte ad alcuna procedura selettiva, anche interna, volta al passaggio di qualifica.

5. Con memoria depositata il 7.12.2022, la A. ha replicato alle difese dell’Avvocatura dello Stato.

6. All’udienza pubblica del 20.12.2022, la causa è passata in decisione, sentite le parti.

7. Va preliminarmente rilevato che la memoria di parte ricorrente, del 7.12.2022, è tardiva in quanto depositata oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a.

8. Il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore e quindi non è soggetto a termini decadenziali tipici del provvedimento amministrativo.

Tuttavia, esso è infondato nel merito.

8.1. In primo luogo, l’art. 132 del d.lgs. 217/2005, vigente all’epoca dell’assunzione della A., prevedeva due sole modalità generali di accesso al Corpo nazionale dei VV.FF: a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
b) assunzione obbligatoria , per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108, ossia vigile del fuoco, vice ispettore anti incendi, operatore, collaboratore e sostituto direttore amministrativo-contabile, e, infine, collaboratore e sostituto direttore tecnico-informatico.

I ruoli in questione prevedevano dei requisiti e, in alcuni casi, dei limiti numerici rispetto ai posti messi a concorso.

La A., anche in considerazione del fatto che il comma 6 dell’art. 88 prevedeva la nomina “a domanda” nel ruolo degli “operatori” od “operatori tecnici”, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, di coniuge e figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, è stata inquadrata (sia pure per effetto della sentenza di questo T.A.R. del 2007) nel ruolo di “operatore”, possedendo ella i requisiti di cui al comma 1 e non trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo (destituzioni, condanne, etc).

Pertanto, all’atto dell’assunzione, da lei accettata senza riserve (fatta eccezione per la pendenza del giudizio d’appello, poi conclusosi in rito e, di fatto, irrilevante ai fini del decidere), come da documentazione in atti (cfr. all. 5 e 6 doc. Avvocatura) la A. poteva essere inquadrata in uno dei ruoli iniziali della carriera nel corpo dei VV.FF. tra le cinque sopra ricordate a condizione che ne avesse i requisiti.

Orbene, mentre l’inquadramento come Operatore era del tutto ammissibile ed è stato da lei sempre accettato e mai contestato, in quanto richiedeva il possesso della sola licenza media, non così poteva essere per l’inquadramento nel ruolo dei Vice collaboratori amministrativo contabili, per i quali era richiesto il “titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario “(lett. d) art. 98 d.lgs. 217/2005, testo previgente al 2018), posto che la ricorrente aveva dichiarato il possesso del diploma di maturità magistrale conseguito il -OMISSIS-, sito in

Salerno, diploma notoriamente non idoneo, all’epoca, all’iscrizione all’università, in quanto quadriennale.

Peraltro, nell’autocertificazione inviata all’Amministrazione (doc. 4 prod. ricorrente) non si fa menzione del conseguimento del cd. “ anno integrativo”, necessario per equiparare il diploma magistrale a quelli quinquennali;
né la A. ha allegato prova di essere realmente stata iscritta all’Università, circostanza che, se anche fosse vera, ben sarebbe potuta avvenire dopo il perfezionamento dell’assunzione nel corpo dei VV.FF. (2008) in qualità di Operatore.

Va inoltre rilevato che la riforma della normativa sul corpo dei VV.FF., avvenuta nel 2018, ha di fatto inibito qualsiasi tipo di pretesa fatta dalla A. per la qualifica suindicata, anche in ragione che i reiterati dinieghi, susseguitisi nel corso degli anni, non sono mai stati contestati in giudizio.

8.2. In secondo luogo, va ritenuta infondata anche la pretesa di inquadramento – post riforma del 2018 – nel ruolo di ispettore logistico – gestionale, istituito solo con il d.lgs. 127 del 2018, che ha completamente modificato il d.lgs. 217 del 2005 e ha introdotto ex novo gli artt. 68 e ss.

Con la riforma, il ruolo degli “Operatori” è rimasto come ruolo base della carriera amministrativa ed è stato articolato in tre qualifiche (operatore;
operatore esperto;
assistente), alle quali si accede mediante scatti di anzianità e a seguito di scrutinio;
la ricorrente, infatti, è stata promossa alla qualifica di “operatore esperto” proprio per effetto di tale nuova normativa.

Il ruolo di ispettore logistico gestionale (art. 76 d.lgs. 217/2005, come modificato), invece, non consiste in un avanzamento di carriera dal ruolo degli operatori, ma in una qualifica diversa e superiore, adibita, per ciò stesso, a funzioni diverse.

In particolare, gli ispettori logistico-gestionali svolgono, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune [..].

Dal confronto tra le modalità di accesso all’uno e all’altro ruolo (art. 71 comma 8 lgs. 217/2005, come modificato dal d.lgs. 127/2018;
art. 78 comma 6 d.lgs. 217/2005, come modificato dal d.lgs. 127/2018) emerge che per entrambi i ruoli è consentito l’accesso per chiamata diretta per i familiari di vittime del servizio.

Si tratta, pertanto, di una modalità di accesso ai ruoli generalizzata (perché valida per ogni tipologia di ruolo), ma proprio per questo del tutto eccezionale, in considerazione del fatto che la modalità elettiva di accesso, ad entrambi i ruoli, è il concorso pubblico, e pertanto la chiamata diretta esaurisce i suoi effetti nel singolo ruolo, una volta che è stata effettuata, non essendo prevista una forma di trascinamento della stessa per passare da un ruolo a un altro.

La circostanza assolutamente dirimente risiede nel disposto della lett. b) del comma 1 dell’art. 78 del d.lgs. 217/2005, nel testo attualmente vigente, che prevede un accesso, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami , consistenti in una prova scritta e una prova orale, “ riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio .”

Il dato normativo è inequivocabile e dimostra, così come prospettato dalla difesa erariale, che la ricorrente non può in alcun modo vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione, in quanto la sua progressione di carriera – nell’ambito del ruolo di cui fa parte a seguito della chiamata diretta quale coniuge di invalido per causa di servizio – è quella di cui agli artt. 69 e ss. del d.lgs. 217/2005 come modificato (in particolare, art. 74), mentre per diventare ispettore logisitico – gestionale avrebbe dovuto necessariamente partecipare a un concorso pubblico, considerando che la legge prevede la riserva di posti proprio per gli appartenenti alla qualifica/ruolo inferiore.

Interpretare diversamente la normativa richiamata, aderendo alle tesi difensive della ricorrente, significherebbe avallarne una interpretazione incostituzionale, contraria all’art. 97 comma 3 della Costituzione.

Le disposizioni in materia di assunzioni per chiamata diretta nominativa nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – anche quelle precedenti al d.lgs. n. 217/2005 nella sua formulazione attuale e previgente – hanno sempre regolamentato la materia delle assunzioni e, pertanto, già dal solo dato dei termini letterali utilizzati dal legislatore è evidente che la norma ha inteso limitare la propria portata al beneficio della prima immissione in servizio, circostanza corroborata, sotto altro profilo, dal fatto che le pertinenti disposizioni succedutesi nel tempo non hanno mai istituito né disciplinato la possibilità di un nuovo inquadramento a domanda dei dipendenti già immessi in servizio per chiamata diretta.

Del resto, che quella richiesta dalla ricorrente fosse assimilabile ad una nuova assunzione era stato chiarito fin dal preavviso di -OMISSIS-, nel quale era scritto che la pretesa al reinquadramento a domanda non poteva comunque essere applicabile al personale già in servizio perché assunto per chiamata diretta, in quanto assimilabile ad una nuova assunzione.

A ragionare diversamente si compirebbe una gravissima disparità di trattamento rispetto alla posizione dei colleghi di pari qualifica assunti con modalità selettiva: a seguito dell’immissione in servizio, infatti, tutto il personale, indipendentemente se assunto per concorso o per chiamata diretta, viene ad acquisire i medesimi diritti e doveri, ivi compresa la medesima aspettativa e lo stesso interesse alla progressione in carriera. Ciò vale per tutti coloro che rivestono la qualifica di “operatore”, che siano stati assunti, anziché per chiamata diretta, mediante concorso pubblico.

9. È quindi evidente che le prospettazioni, peraltro alquanto astratte, contenute nel ricorso, vanno respinte, essendo il provvedimento impugnato conforme a legge e debitamente motivato.

10. La natura del contenzioso consente la compensazione delle spese di lite, in via del tutto eccezionale, ponendosi definitivamente il costo del contributo unificato in capo alla ricorrente.

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