TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2009-10-22, n. 200900574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2009-10-22, n. 200900574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900574
Data del deposito : 22 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00832/2009 REG.RIC.

N. 00574/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00832/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 832 del 2009, proposto da:


V F M, rappresentata e difesa dall’avv. P C, elettivamente domiciliata in Ancona alla Via Giannelli n. 22, presso l’avv. Tiziana Re;


contro

la QUESTURA di MACERATA, in persona del Questore pro-tempore, e il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento in data 15.6.2009 con cui il Questore di Macerata ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato alla ricorrente con validità 23.11.2009, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Macerata e del Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 21, comma 7, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

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