TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-18, n. 202400625
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Pubblicato il 18/04/2024
N. 00625/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paternò Calabro, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione n.-OMISSIS- del Consiglio comunale di Paterno Calabro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paterno Calabro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente, in qualità di -OMISSIS- del Comune di Paterno Calabro eletto nella consultazione amministrativa del -OMISSIS-, agisce per l’annullamento della deliberazione consiliare n.-OMISSIS-, con la quale è stata dichiarata la sua decadenza dalla carica;
- la domanda di tutela cautelare avanzata dal medesimo è stata respinta con l’ordinanza n.-OMISSIS-, riformata in appello dalla decisione n.-OMISSIS- in ragione della sussistenza del periculum in mora correlata all’imminente adozione del provvedimento di surroga;
Ritenuto che:
- nelle more della trattazione del merito della controversia, essendo decorso il termine quinquennale di durata del consiglio comunale ex art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, presso il Comune resistente nell’anno -OMISSIS- si è tenuta la successiva tornata elettorale, con elezione del nuovo organo consiliare;
- a ciò consegue, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse, non traendo invero l’esponente alcuna utilità dall’ipotetico annullamento della determinazione avversata;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.