TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-08-12, n. 200908141
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Testo completo
N. 08141/2009 REG.SEN.
N. 01283/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1283 del 1999, proposto da:
OB DR, VA VA, quale legale rappresentante di Marmo Design S.r.l., QU IA, quale legale rappresentante della ditta SI Legnami, tutti rappresentati e difesi dall’avv. OB Venettoni, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma alla via C. Fracassini n. 18, per mandato a margine del ricorso;
contro
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica;
- MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI, e per esso ora MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI, in persona del Ministro in carica;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
COMUNE di CAPENA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Claudia Ioannucci, e presso lo studio della stessa elettivamente domiciliato in Roma alla via Maria Adelaide n. 12;
per l’annullamento
in parte qua del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 262 del 9 novembre 1998, recante approvazione del piano stralcio di bacino delle aree a rischio di esondazione del fiume Tevere nel tratto Orte - Castel Giubileo, nonché, per quanto possa occorrere, delle deliberazioni del Consiglio comunale di Capena n. 28 del 12 maggio 1997 di adozione del piano regolatore generale e n. 84 del 3 dicembre 1997 recante controdeduzioni alle osservazioni presentate dai ricorrenti
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2009 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso collettivo e cumulativo notificato il 5 gennaio 1999 e depositato in segreteria il 27 gennaio 1999, OB RI, VA LE, quale legale rappresentante della Marmo Design S.r.l., e QU SI, quale legale rappresentante della ditta SI Legnami, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio specificati.
I ricorrenti hanno presentato osservazioni alla deliberazione del Consiglio comunale di Capena n. 28 del 12 maggio 1997, di adozione della variante generale del piano regolatore comunale, per la parte in cui ha confermato la destinazione agricola di suoli, appartenenti al demanio comunale, da essi occupati (asseritamente in pendenza di procedura di sdemanializzazione) in località “Fioretta” del Comune di Capena, a confine con il territorio del Comune di Castelnuovo di Porto, lungo la via Traversa del Grillo, anziché imprimervi una destinazione urbanistica analoga a quella della zona confinante, qualificata come zona D industriale.
Con la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 3 dicembre 1997 le osservazioni, e la connessa richiesta di riqualificazione dei suoli come zona D industriale, sono state respinte sul rilievo che esse sono “…in contrasto con i principi informatori del piano di bacino”.
I ricorrenti hanno dunque impugnato le due deliberazioni comunali, nonché il piano stralcio di bacino delle aree a rischio esondazione del fiume Tevere, relativo al tratto Orte - Castel Giubileo, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio in epigrafe meglio indicato, deducendo, con unico motivo, le seguenti censure:
Violazione ed errata applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni, nonché della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà e carenza di motivazione
Il piano stralcio ha erroneamente incluso i suoli occupati dai ricorrenti nella zona “A” (sostanzialmente libera da edifici, in cui è preclusa ogni trasformazione di luoghi, salvi usi agricoli e opere di manutenzione ordinaria sui manufatti esistenti), anziché in zona “B” (già urbanizzata ed edificata, in cui si consente l’esecuzione di piani approvati al novembre 1994 e il completamento di aree