TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-06, n. 202303673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-06, n. 202303673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303673
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 03673/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03709/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3709 del 2011, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato C G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Pasubio, n. 33;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato C G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F G in Catania, Viale Libertà, n. 221;

per l’annullamento

della nota prot. -OMISSIS- del 27 settembre 2011 dell’A.S.P. di -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.P. di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 17382 del 9 agosto 2011, il Comune di -OMISSIS- chiedeva all’A.S.P. di -OMISSIS- l’accertamento della condizione di non autosufficienza di alcuni anziani, al fine di accertarne i bisogni di assistenza sanitaria.

Eseguita la valutazione clinica degli utenti indicati nell’elenco allegato dal Comune, con nota prot. n. -OMISSIS- del 27 settembre 2011, l’A.S.P. riconosceva una condizione di non autosufficienza, tale da richiedere l’assistenza sanitaria integrativa, in capo alla sig.ra -OMISSIS- (avente necessità di assistenza fisioterapica riabilitativa) e in capo al sig. -OMISSIS- (occorrente di assistenza infermieristica), secondo il piano terapeutico stabilito dalla commissione medica.

L’A.S.P. precisava che “ le prestazioni verranno effettuate in forma diretta con arruolamento diretto in ADI a carico di questa ASP di -OMISSIS- ”.

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Comune di -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

In particolare, il Comune contesta l’assunzione da parte dell’A.S.P. di -OMISSIS- dell’obbligo di remunerazione in via diretta delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate in favore dei soggetti non autosufficienti, posto che ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.S. 4 giugno 1996 è l’Amministrazione comunale il soggetto obbligato a corrispondere l’integrazione della retta giornaliera per gli ospiti delle strutture sanitarie bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza superiore al 74% (salvo successiva rivalsa nei confronti del Fondo Sanitario Nazionale).

Si costituisce in giudizio l’A.S.P. di -OMISSIS-, la quale eccepisce l’irricevibilità, l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sotto diversi profili nonché la sua infondatezza nel merito.

Rigettata l’istanza di tutela cautelare con ordinanza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, alla pubblica udienza del 23 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale:

- l’interesse a ricorrere costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione;

- la dichiarazione d’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice ( ex plurimis , cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 1 agosto 2023, n. 7460).

Nel caso di specie, la comprovata erogazione delle prestazioni sanitarie in favore degli aventi diritto, come da documentazione allegata dall’A.S.P. di -OMISSIS- con la memoria di costituzione e in adempimento all’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, comporta il venir meno di ogni ulteriore utilità del presente giudizio per il Comune ricorrente, che d’altra parte non ha allegato né dato prova di aver provveduto ad alcun pagamento per le suddette prestazioni.

In ogni caso, come già rilevato da questo Tribunale, “ Con D.P. Reg. Sic. 04.11.2002, recante “linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana”, si è recepito, tra l’altro, il D.P.C.M. del 14.02.2001, definito “il riferimento fondamentale sul piano normativo in merito all’atto di indirizzo e coordinamento dell’integrazione socio-sanitaria”.

All’art.

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