TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-06, n. 202303673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-06, n. 202303673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303673
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 03673/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03709/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3709 del 2011, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Giuliano, con domicilio eletto presso il suo studio in AN, Via Pasubio, n. 33;



contro

Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Cesare Gervasi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gervasi in AN, Viale Libertà, n. 221;



per l’annullamento

della nota prot. -OMISSIS- del 27 settembre 2011 dell’A.S.P. di -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.P. di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con nota prot. n. 17382 del 9 agosto 2011, il Comune di -OMISSIS- chiedeva all’A.S.P. di -OMISSIS- l’accertamento della condizione di non autosufficienza di alcuni anziani, al fine di accertarne i bisogni di assistenza sanitaria.

Eseguita la valutazione clinica degli utenti indicati nell’elenco allegato dal Comune, con nota prot. n. -OMISSIS- del 27 settembre 2011, l’A.S.P. riconosceva una condizione di non autosufficienza, tale da richiedere l’assistenza sanitaria integrativa, in capo alla sig.ra -OMISSIS- (avente necessità di assistenza fisioterapica riabilitativa) e in capo al sig. -OMISSIS- (occorrente di assistenza infermieristica), secondo il piano terapeutico stabilito dalla commissione medica.

L’A.S.P. precisava che “ le prestazioni verranno effettuate in forma diretta con arruolamento diretto in ADI a carico di questa ASP di -OMISSIS- ”.

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Comune di -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

In particolare, il Comune contesta l’assunzione da parte dell’A.S.P. di -OMISSIS- dell’obbligo di

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