TAR Venezia, sez. I, sentenza 2011-11-08, n. 201101662

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2011-11-08, n. 201101662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201101662
Data del deposito : 8 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01419/2011 REG.RIC.

N. 01662/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01419/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2011, proposto da:
F B, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25 del DLgs n. 104/2010;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S., Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento

silenzio - ottenimento provvedimento finale di riconoscimento di 5 cause di servizio a seguito di infermità già riconosciute ed accertate dalla c.m.o. del dipartimento militare di medicina legale di padova;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO

che il Comitato di verifica per le cause di servizio e, successivamente, l’Amministrazione si esprimono sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità nei termini previsti dall’art. 11 e, rispettivamente, 14 del DPR n. 461/01;

che, nel caso di specie, il Ministero dell’Interno non ha trasmesso al Comitato le pratica relative alle domande inoltrate dal ricorrente nel periodo compreso tra il 14.12.2000 e il 6.4.2010;

che, dunque, i termini di legge sono ampiamente scaduti, senza che le istanze dell’interessato siano state definite;

che il comportamento omissivo dell’Amministrazione risulta, per ciò stesso, illegittimo;

che, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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