TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-06-30, n. 202300567
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Pubblicato il 30/06/2023
N. 00567/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2020, proposto da
O N, rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco del Monte Netto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Moretto n. 31;
Ministero della Cultura - Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Comune di Capriano del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierina Buffoli e Andrea Mina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'autorizzazione paesaggistica prot. 110 del 07/05/2020 del Parco del Monte Netto, “per i lavori di accertamento di compatibilità paesistica relativa a portico di pertinenza dell'abitazione principale del ricorrente nel Comune di Capriano del Colle in Loc. Via Ca' del Sole snc “ (doc. 1), nella parte in cui impone al ricorrente di osservare le prescrizioni emesse nel parere della Commissione Paesaggio;
- del verbale dell'8 ottobre 2019, della Commissione paesaggistica limitatamente al parere negativo riguardante la pavimentazione del portico (doc.2);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento al silenzio serbato dalla Soprintendenza ex art.147, co.5, del d.lgs n.42 del 2004, relativamente alla pavimentazione del portico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco del Monte Netto, del Ministero della Cultura - Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, e del Comune di Capriano del Colle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Antefatto.
1.1. Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale nel Comune di Capriano del Colle, in località Montenetto, Cascina Ca’ del Sol;l’area è sottoposta a vincolo paesistico ex art. 142 comma 1 lettera f) del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in quanto rientrante nel Parco Agricolo Regionale del Monte Netto;pima della costituzione del Parco, la zona del Monte Netto era già stata sottoposta a vincolo paesistico con D.M. del 24 marzo 1976.
1.2. Tra il 2001 e il 2005 il ricorrente realizzava senza titolo al piano terra, davanti e di fianco all’edificio, un porticato pertinenziale, avente i lati di dimensioni pari rispettivamente a metri 5,44, 9,92, 17,81, 7,46, 2,95, e con una altezza compresa tra metri 2,10 e 3,59.
1.3. Nel settembre del 2010 il ricorrente chiedeva al Parco l’accertamento della compatibilità paesaggistica del porticato, ma la Commissione Paesaggistica del Parco esprimeva parere negativo, richiamando la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26 giugno 2009 (la quale include nella nozione di “superficie utile” ex art. 167 comma 4 lett. a) del d. lgs. 42/2004 anche i porticati pertinenziali aperti su tre lati, quando abbiano una superficie superiore al 25% del sedime del fabbricato principale) e rilevando che nel caso di specie la superficie del porticato (109,87 mq) superava addirittura quella del sedime dell’edificio (103,81 mq), di modo che la stessa era rilevante ai fini paesistici, e come tale non sanabile.
1.4. Analoghe considerazioni erano formulate dalla Soprintendenza, che esprimeva anch’essa parere negativo vincolante.
1.5. Pertanto, con provvedimento del 16 settembre 2016, il direttore del Parco negava la compatibilità paesaggistica del porticato pertinenziale, e con successiva ordinanza del 23 settembre 2016 ne ingiungeva la demolizione.
1.6. L’intimato impugnava tali provvedimenti dinanzi a questo TAR, che con sentenza di questa Sezione n. 972 del 12 ottobre 2018 respingeva il ricorso, pur rilevando la facoltà per il ricorrente “di limitare la demolizione del porticato pertinenziale alla parte che eccede il 25% del sedime del fabbricato principale, versando per la parte conservata il maggiore importo tra il danno ambientale e il profitto conseguito, secondo quanto previsto dall’art. 167 comma 5 del d. lgs. 42/2004”;precisando che, in tale evenienza, sarebbe rimasto “fermo anche il potere del Parco e della Soprintendenza di imporre riduzioni e prescrizioni finalizzate a mitigare l’impatto paesistico”.
1.7. Intanto, nelle more del giudizio, il ricorrente chiedeva all’Ente Parco l’accertamento di compatibilità paesaggistica della pavimentazione relativa al predetto porticato, anch’essa realizzata in assenza di titolo abilitativo.
1.8. Anche tale istanza era respinta con provvedimento del direttore del Parco n. 307 dell’8 settembre 2017 sulla base del parere negativo formulato il 22 aprile 2017 dalla Commissione del Paesaggio secondo cui “(…) per cromia e tipo di finitura si presenta come una pavimentazione da interni, l’impatto visivo della stessa è eccessivo, ancorchè non immediatamente visibile dalla strada e pertanto risulta non compatibile con le esigenze di tutela dei valori paesistici e ambientali propri del luogo”.
1.9. Tale provvedimento era impugnato dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. 1020/2017 (successivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con sentenza n. 1049/2021, a seguito degli eventi di qui seguito evidenziati).
2. Il provvedimento oggetto del presente giudizio .
2.1. In pendenza del predetto giudizio, il ricorrente presentava in data 6 luglio 2019 una nuova istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica riferita questa volta unitariamente al porticato (ma ridotto nelle sue dimensioni entro la soglia del 25% dell’area di sedime del fabbricato principale) e alla pavimentazione.
2.2. Sull’istanza si pronunciava la Commissione Paesaggio del Parco con verbale dell’8 ottobre 2019, formulando parere “favorevole con prescrizioni” , in particolare:
(i) in relazione al porticato, la Commissione approvava la soluzione progettuale proposta dall’interessato contemplante la riduzione delle dimensioni del manufatto alla misura massima realizzabile, prescrivendo peraltro di rimuovere i pilastri non più funzionali al sostegno della struttura di copertura assentibile;
(ii) in relazione invece alla pavimentazione, la Commissione richiamava il proprio parere negativo già formulato l’8 settembre 2017 secondo cui “ (…) per cromia e tipo di finitura si presenta con una pavimentazione da interni, l’impatto visivo della stessa è eccessivo, ancorchè non immediatamente visibile dalla strada e pertanto risulta non compatibile con le esigenze di tutela dei valori paesistici e ambientali propri del luogo.”;evidenziando inoltre che “per quanto riguarda l’estensione della pavimentazione, fatto salvo quanto sopra espresso, si precisa che la stessa dovrà essere limitata alla proiezione del portico (gronde escluse) fatta eccezione per una superficie di marciapiede di larghezza non superiore a mt 1,20 lungo i lati dell’edificio”.
2.3. La Soprintendenza - a cui l’Ente Parco trasmetteva gli atti del procedimento il 14 ottobre 2019 per la formulazione del parere di cui all’art. 147 comma 5 del d. lgs. 42/2004 - lasciava decorrere il termine devolutivo di 60 giorni di cui all’art. 146 comma 9 d. lgs. 42/2004, senza adottare alcun provvedimento.
2.4. All’esito del procedimento, con provvedimento n. 110 del 7 maggio 2020, il Direttore del Parco rilasciava l’autorizzazione paesaggistica, con l’osservanza delle prescrizioni stabilite dalla Commissione per il Paesaggio, richiamando per relationem il parere formulato da quest’ultima in data 8 ottobre 2019.
3. Il presente giudizio .
3.1. Con ricorso notificato il 6 luglio 2020 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato quest’ultimo provvedimento e il presupposto parere della Commissione Paesaggio, e ne ha chiesto l’annullamento nella parte in cui hanno imposto l’osservanza di prescrizioni modificative relativamente alla pavimentazione del portico.